F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 101/CFA del 17 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 90/CFA del 22 Marzo2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. PASTORE VINCENZO (EX PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 2 LETTERA D) E 22, COMMA 8 C.G.S., NONCHÉ ART. 45, COMMA 5 C.G.S. C.O.N.I. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4350/1300 PF16-17 CS/GB DEL 21.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 41/TFN del 12.2.2018)

RICORSO DEL SIG. PASTORE VINCENZO (EX PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 2 LETTERA D) E 22, COMMA 8 C.G.S., NONCHÉ ART. 45, COMMA 5 C.G.S. C.O.N.I. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4350/1300 PF16-17 CS/GB DEL 21.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 12.2.2018)

1. La decisione impugnata ha accolto il deferimento, specificato in epigrafe, proposto dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Pastore Vincenzo, nella sua qualità di ex Presidente del Comitato Regionale Campania della LND, perché, nonostante fosse stato inibito, svolgeva attività ritenuta rilevante per l’Ordinamento Federale intervenendo nel corso della manifestazione sportiva organizzata dalla Società ASD Antonio Esposito, per festeggiare la vittoria della Coppa Fair Play 2016/2017 a livello regionale della serie D di Calcio a 5, in violazione del divieto previsto per i soggetti inibiti di partecipare a riunioni con tesserati F.I.G.C.

2. La pronuncia del Tribunale ha respinto le difese e le eccezioni preliminari sollevate dall’incolpato e ha ritenuto sussistente l’illecito disciplinare indicato dall’accusa.

3. Il Sig. Pastore contesta la decisione di primo grado, riproponendo le difese, processuali e di merito, articolate davanti al Tribunale.

4. Anzitutto, il reclamante insiste nella propria tesi, secondo cui, essendo stato ormai radiato dalla Federazione, deve ritenersi definitivamente estraneo all’ordinamento sportivo e, quindi, sottratto alla giurisdizione sportiva e alla correlata responsabilità disciplinare.

5. Al riguardo, la difesa sostiene che, a seguito della decadenza dalla carica di Presidente del CR Campania -LND, in forza del Comunicato ufficiale della LND n. 113 del 14 settembre 2015, il sig. Pastore non rivestisse più alcuna carica federale all’epoca dei fatti contestati, non rientrando fra i soggetti di cui all’art. 19 CGS della FIGC.

6. Secondo il Tribunale, “La tesi non è persuasiva. Ritiene questo Tribunale che, in costanza di provvedimento di inibizione, il deferito non possa sottrarsi all’applicazione delle norme dell’Ordinamento sportivo; ed invero, la ratio sottesa al divieto di cui all’art. 22, comma 8 del CGS è volta proprio ad impedire che, in costanza di provvedimento inibitorio, il soggetto colpito dalla relativa sanzione possa volontariamente “sciogliersi” dal vincolo sportivo allo scopo surrettizio di sottrarsi ai divieti ed alle preclusioni ivi indicati. L’assenza di vincolo associativo non priva, dunque, il soggetto inibito della imputabilità ai fini di eventuali, ulteriori e differenti contestazioni di addebiti di rilevanza disciplinare; ciò che comporta il conseguente sindacato del giudice sportivo sulle attività poste in essere in presunta violazione di un precedente provvedimento sanzionatorio di natura disciplinare.

Il Collegio ritiene che tale interpretazione sia conforme all’orientamento già seguito dalla Corte Federale d’Appello, secondo il quale “Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’Ordinamento sportivo” (Corte Federale d’appello, C.U. n. 65/CFA del 6 dicembre 2017).

D’altra parte, diversamente opinando la sanzione inflitta (inibizione) perderebbe di effettività risolvendosi in un flatus vocis, ovvero in una sanzione facilmente aggirabile mediante un comportamento elusivo della norma.

7. Le argomentazioni esposte dalla pronuncia di primo grado individuano correttamente l’ambito in cui si svolge la giurisdizione sportiva e la dimensione soggettiva della responsabilità disciplinare, sotto il profilo temporale. Il dato determinante riguarda il momento della commissione del fatto illecito e non quello, successivo, dell’esercizio dell’azione disciplinare.

8. Ad ulteriore supporto della conclusione cui è pervenuto il Tribunale, si pone la chiara prescrizione dell’art. 45, comma 5, del codice di giustizia sportiva del CONI, secondo il quale la sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l’esercizio dell’azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell’ordinamento sportivo.

9. La disposizione rispecchia un principio generale di coerenza tra l’ambito temporale di appartenenza sostanziale ad un determinato ordinamento e l’interesse generale perseguito dal sistema sportivo all’accertamento degli illeciti compiuti in tale ambito cronologico. Una volta appurato che l’infrazione contestata riguarda un momento cronologico in cui sussisteva certamente il vincolo associativo nella Federazione, il fatto successivo della perdita del requisito soggettivo di appartenenza non può eliminare l’interesse dell’ordinamento a sanzionare il comportamento illecito e ad accertare la responsabilità del tesserato.

10. In ogni caso, la dizione della norma è del tutto univoca nel sancire la regola secondo cui l’azione disciplinare non è affatto preclusa dalla sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale. L’effetto sospensivo riguarda, sul piano sostanziale, la sola prescrizione dell’illecito, senza incidere sull’azione disciplinare e sui suoi termini. Nel caso in esame, del resto, la Procura ha rispettato puntualmente tutti i termini previsti per l’esercizio dei suoi poteri processuali.

11. È appena il caso di aggiungere che, in linea del tutto ipotetica, volendo seguire l’impostazione indicata dal reclamante, la sopravvenuta estraneità dell’ordinamento sportivo determinerebbe non già il difetto di giurisdizione sportiva, ma il solo effetto di impedire temporaneamente l’esercizio dell’azione disciplinare. Ma, come si è chiarito, la normativa generale del CONI non consente di pervenire a tale conclusione.

12. Nel merito, il reclamante contesta la sussistenza dell’illecito, asserendo, in particolare, che l’episodio addebitatogli non potrebbe qualificarsi come svolgimento di un’attività inerente alle cariche federali.

13. A tale riguardo, la decisione del Tribunale ha sviluppato un’accurata e condivisibile valutazione, osservando che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 2, lett. d) e 22, comma 8, CGS è fatto divieto a coloro che sono afflitti da inibizione temporanea di partecipare a riunioni con tesserati FIGC e/o di svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC finché non venga scontata la sanzione stessa.

14. Ad avviso del reclamante, la partecipazione del Pastore alla manifestazione in questione non potrebbe formare oggetto di provvedimento disciplinare per le seguenti ragioni:

  • La manifestazione non avrebbe alcuna rilevanza in ambito sportivo FIGC in quanto priva del

carattere di ufficialità;

  • la stessa sarebbe stata organizzata dalla ASD Esposito per festeggiare la vittoria della coppa Fair Play e per premiare “simbolicamente” i calciatori della Società;
  • Il Pastore non sarebbe stato invitato quale rappresentante della FIGC bensì come amico di lunga data del Presidente della ASD.

15. A sostegno del proprio assunto, ribadito anche in sede di reclamo, il Pastore invoca anche una decisione della Corte di Giustizia Federale (pubblicata con comunicato ufficiale n. 154/CGF dell'8 aprile 2008) che avrebbe circoscritto il divieto di cui all'art. 19, comma 2, lett. d) del CGS alle sole "riunioni ufficiali".

16. Il TFN, però, ha correttamente evidenziato che “Dalla coordinata lettura dell'art. 19, comma 2 lett. d) e dell'art. 22, comma 8 del CGS infatti, si ritiene debbano ricavarsi alcune considerazioni dirimenti per definire la vicenda de qua. Il tenore testuale dell’art. 19, c. 2, lett. d del C.G.S, in combinato disposto con il tenore letterale dell’art. 22, c. 8 del medesimo Codice, induce a ritenere che l’ambito oggettivo di applicazione delle norme in commento non sia circoscritto alle sole riunioni ufficiali, per tali intendendosi solo quelle organizzate dagli organi federali, bensì si estenda – in coerenza con la ratio sottesa alle norme in esame - ad ogni tipo di "riunione" (nel suo significato letterale di "aggregazione di piú persone nello stesso luogo") ove siano comunque presenti tesserati FIGC nell’esercizio di funzioni di rappresentanza della Federazione o comunque riconducibili ad attività di rilevanzaper l’organizzazione federale.

D'altro canto se cosí non fosse vi sarebbe ictu oculi una disparità di trattamento fra ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del CGS, passibili di sanzioni disciplinari anche solo se hanno "contatti" con tesserati inibiti o squalificati - sebbene circoscritti e finalizzati alle attivitá espressamente elencate nel predetto articolo - e gli inibiti stessi, che sarebbero passibili di ulteriori sanzioni solo qualora avessero contatti con tesserati nel corso di riunioni "ufficiali".

Nel caso di specie, non v’é dubbio che si sia svolta una riunione alla presenza ufficiale di tesserati FIGC, alla quale il Pastore ha attivamente preso parte sedendo al tavolo degli ospiti ufficiali e partecipando alla (simbolica) cerimonia di premiazione dei calciatori. Va evidenziato, in proposito, che la manifestazione in questione era strettamene correlata ad un'attivitá sportiva organizzata nell'ambito della FIGC, giacché organizzata da una Società affiliata alla FIGC, in conseguenza di una vittoria ufficiale ottenuta in una competizione organizzata dalla stessa Federazione.

17. Va soggiunto che la manifestazione ha avuto un rilevanza anche pubblica e mediatica, in quanto organizzata in una pubblica piazza e non giá in un domicilio privato. Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Procura Federale, e che hanno trovato riscontro all’esame del Collegio, risulta altresì che il sig. Pastore sia pubblicamente intervenuto nel corso della manifestazione per porgere dei brevi saluti, questo immediatamente dopo l'intervento del rappresentante del CONI e prima dell'intervento di un altro soggetto che riveste una carica all'interno dell'Ordinamento Federale (comunemente indicato da uno degli interrogati quale "commissario di campo"): modalità queste che il Collegio reputa idonee ad ingenerare nel pubblico il ragionevole convincimento che il sig. Pastore fosse intervenuto in rappresentanza della Federazione”.

18. Tutti gli argomenti esposti dalla decisione impugnata meritano piena ed integrale conferma. Dai dati istruttori acquisiti emerge con assoluta univocità che l’incolpato, a prescindere dalla possibile sussistenza di personali rapporti di amicizia con gli organizzatori dell’evento, abbia agito nella sua qualità di esponente della Federazione e come tale sia stato percepito dai soggetti partecipanti, anche considerando il rilievo mediatico della manifestazione.

19. In definitiva, quindi, il reclamo del Sig. Pastore Vincenzo deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata e l’incameramento della tassa di ricorso.

     Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Pastore Vincenzo.         Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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