F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 96/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CFA del 13 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. ZENO MARCO AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. ZENO MARCO AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

Con istanza in data 19.12.2017, l’avv. Marco Zeno ha formulato richiesta di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 del C.G.S., all’uopo deducendo: di essere stato associato AIA della Sezione di Napoli fino al giugno 2001 con la qualifica di A.E., pervenendo ai ranghi della CAN D; di essersi reso responsabile, in occasione della redazione del referto della direzione della gara del 15.11.2000 tra Latina e Frosinone valevole per la Coppa Italia della L.N.D., di un grossolano errore consistito nell’attribuzione ad un giocatore del Frosinone di azioni invettive per le quali questi ebbe a ricevere la sanzione della squalifica dagli Organi della giustizia sportiva; di essersi subito assunto la responsabilità di un tale errore in occasione della di lui convocazione presso la Commissione disciplinare FIGC; di avere a sua volta subito per tale assunzione di responsabilità, dapprima, la sanzione della sospensione per mesi 16 e, quindi, quella definitiva del ritiro della tessera.

L’istante allega una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione, come previsto dall’art. 26, comma 3, lett. b), nonché un curriculum vitae dal quale si evince, tra l’altro, l’iscrizione del sig. Zeno nel marzo del 2004 all’Albo degli Avvocati di Napoli, il conseguimento nel febbraio 2017 dell’abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori, lo svolgimento di attività di consulenza legale e di incarichi di docenza presso scuole pubbliche e, più recentemente, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Un tanto, ad avviso di questa Corte, effettivamente comprova quanto dichiarato dall’avv. Zeno nell’istanza di riabilitazione circa la meritevolezza del percorso di vita personale e professionale condotto successivamente agli eventi sportivi per i quali egli ebbe a scontare dichiaratamente la giusta sanzione dell’inibizione inflittagli e la conseguente idoneità di un tale percorso di vita ad integrare il presupposto per invocare, anche ai sensi del disposto della lett. c), del comma 3, dell’art. 26 C.G.S. (ferma restando la presunzione assoluta di irripetibilità dell’infrazione trattandosi di un ex associato AIA), il beneficio della riabilitazione qui richiesto.

Va, infine, considerato che dal fatto che ha cagionato la sanzione l’avv. Zeno, come dallo stesso espressamente dichiarato, non ha tratto direttamente o indirettamente alcun vantaggio economico e che ciò consente, allo stato e vista la totale assenza di atti ufficiali che smentiscano tali dichiarazioni, di ritenere integrata anche l’ultima concorrente condizione richiesta dalla lett. a), del comma 3, dell’art. 26 C.G.S., per concedere la riabilitazione.

Sussistendo, in definitiva, nel caso di specie tutte e tre le condizioni al ricorrere delle quali l’art. 26, comma 3, C.G.S. prevede che la riabilitazione “è concessa”, sentito il contrario avviso non motivatamente espresso dalla Procura Federale, la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite accoglie la richiesta.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Zeno Marco concede la riabilitazione.

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