F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. LAMPITELLI CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1392/648 PF16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD BORGO FIVE SOCCER AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA; – AMMENDA DI € 300,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1392/648 PF 16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

RICORSO DEL SIG. LAMPITELLI CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10

INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN

RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. SEGUITO DEFERIMENTO DEL

PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1392/648 PF16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del

Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD BORGO FIVE SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:

  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;
  • AMMENDA DI € 300,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1392/648 PF 16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017

(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

Il Sig. Carmine Lampitelli (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Borgo Five Soccer, con atto del 22.11.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 10.08.2017 per la violazione dell’art. 1bis comma 1 e 15 commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C., per avere quale Presidente dell’ASD Borgo Five Soccer presentato un esposto penale senza aver richiesto la preventiva autorizzazione ai competenti organi federali, è stata inflitta allo stesso la sanzione dell’inibizione per 10 mesi.

Parimenti l’ASD Borgo Five Soccer con atto del 22.11.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il medesimo Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con il medesimo provvedimento del 10.08.2017 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni addebitate come sopra esposto al Presidente, Sig, Carmine Lampitelli, sono state inflitte alla ASD le sanzioni di 3 punti di penalizzazione e di € 300,00 di ammenda.

La Corte federale, considerato che i due ricorsi presentano identici motivi di ordine procedurale e sostanziale, ne decide preliminarmente l’esame riunificato. In particolare, poi, i ricorsi stessi devono essere accolti per violazione dell’art. 34 bis C.G.S..

Deve essere rilevato, infatti, che essendo iniziato in data 10.08.2017 con il deferimento da parte della Procura Federale, il procedimento disciplinare si è in effetti concluso, a pena di estinzione ex art. 34 bis comma 4, oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare prescritto dal comma 1 dello stesso art. 34 bis.

Né in senso contrario può essere fatto valere il richiamo al comma 5 del citato art. 34 bis, che prevede la sospensione del procedimento nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e in particolare all’ipotesi della richiesta di rinvio presentata dalla parte ed accolta dal giudice. Nel caso di specie, infatti, vi è sì stata richiesta in tal senso, ma essa è stata presentata da parti diverse dagli odierni ricorrenti, incolpate peraltro per fattispecie tutt’affatto diverse da quelle per le quali era stato promosso il giudizio disciplinare nei confronti del Lampitelli e dell’ASD Borgo Five Soccer, al procedimento nei confronti dei quali ultimi (che nemmeno erano presenti all’udienza pur essendosi costituiti con memoria difensiva) non può quindi essere riferito il supposto effetto sospensivo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 9 e 10, rispettivamente proposti dal sig. Lampitelli Carmine e dalla società ASD Borgo Five Soccer di Orta di Atella (CE), li accoglie e per l’effetto dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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