F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 14/CFA del 30/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 001/CFA del 2 Luglio 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ US SASSUOLO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PIAZZA UMBERTO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ DI BASE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 1.1., COMMA 7 LETT. M), 2.6 E 8.7 DEL COM. UFF. N. 1 SGS DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10818/512 PF 18-19 GP/MS/VDB DELL’1.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US SASSUOLO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PIAZZA UMBERTO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ DI BASE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 1.1., COMMA 7 LETT. M), 2.6 E 8.7 DEL COM. UFF. N. 1 SGS DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   10818/512   PF   18-19   GP/MS/VDB DELL’1.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

Con provvedimento n. 10818/512 pf-19 GP/MS/vdb del 01.04.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale:

- Piazza Umberto, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore delle Attività di Base della U.S. Sassuolo Calcio, per violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione ai punti 1.1, comma 7, lett. m), 2.6 e 8.7 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.7.2017, per avere preso parte in qualità di osservatore al fine di visionare giovani calciatori della categoria esordienti in occasione della gara amichevole disputata in data 8.5.2018 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, tra le squadre della C.S. Loreto e la Accademy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, in assenza  della  preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;

- la Società U.S. Sassuolo Calcio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione ai fatti contestati al proprio tesserato Sig. Umberto Piazza.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 67/TFN – Sezione Disciplinare; riconoscendo fondate le ragioni del deferimento della Procura Federale, ha irrogato al Sig. Umberto Piazza l’inibizione per 3 (tre) mesi e alla Società U.S. Sassuolo Calcio l’ammenda di € 2.500,00.

Avverso tale pronuncia ha proposto reclamo la Società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., anche per  il proprio tesserato Sig. Umberto Piazza, rappresentati e difesi dall’Avv. Mattia Grassani, per i motivi che possono   così   sintetizzarsi:

1– La partita in questione è stata disputata da giocatori ultradodicenni, per cui l’incontro non è vietato dalle norme federali e non aveva bisogno di preventiva autorizzazione degli organi federali regionali competenti. Peraltro, non essendo stato impiegato alcun arbitro federale, non è certo possibile considerare l’incontro disputato una gara amichevole suscettibile di richiesta di organizzazione ai sensi del punto 8.7 del Com. Uff. n. 1, SGS, Stagione Sportiva 2017/2018”.

Inoltre, qualora un incontro amichevole potesse essere definito o annunciato come “provino” la sua organizzazione incorrerebbe nel divieto federale, ove non autorizzato, solo se allo stesso partecipassero giovani calciatori di società diverse da quelle in campo, cosa che nella specie non si è verificata;

2– Assoluta estraneità all’organizzazione dell’evento sia della Sassuolo Calcio che del suo tesserato Sig. Umberto Piazza.

Il reclamo è infondato e la decisione di primo grado deve essere integralmente confermata.

Come correttamente sottolineato dai  giudici di prima istanza, va riconosciuta “determinante portata e rilevanza probatoria al manifesto promopubblicitario acquisito agli atti dell’indagine”, in cui si portava a pubblica conoscenza, dando molto rilievo all’evento per la presenza di un osservatore della Sassuolo Calcio, lo svolgimento della partita amichevole tra le squadre esordienti del C.S. Loreto e dell’Accademy Civitanovese.

Il dato oggettivo della organizzazione di una “partita amichevole esordienti”, suffragata da un manifesto pubblicitario di inconfondibile tenore e dalla stampa di relativi volantini con il logo del Sassuolo Calcio, non è certamente confutabile  dal tentativo difensivo di “derubricare” la “partita amichevole” a “mero allenamento” e affievolire le ragioni della presenza del Sig. Piazza all’incontro non in qualità di “osservatore” del Sassuolo Calcio ma in quella di semplice amico del Sig. Vessella Leandro, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Accademy Civitanovese ASD, anche lui deferito per avere unitamente al Sig. Andrea Capodoglio, Presidente della C.S. Loreto, organizzato l’incontro.

Tale situazione obbiettiva avrebbe dovuto imporre – o perlomeno consigliare – al Sig. Piazza, tesserato di alta qualifica tecnica di una società calcistica di serie A, di valutare se e come l’invito cui aveva aderito (anche ammesso che fosse a titolo di amicizia personale con il Sig. Vessella) fosse riferito ad attività consentita e rientrante nelle regole federali e quale fosse l’intento dell’evento stesso (peraltro, chiaramente indicato nel manifesto pubblicitario della partita). La sua partecipazione ha avallato l’attesa per un evento che proprio dalla sua preannunciata presenza traeva particolare valore sportivo.

Il comportamento gravemente negligente del Sig. Umberto Piazza – le cui responsabilità gli organizzatori dell’incontro hanno cercato di alleggerire con testimonianze finalizzate a fornire elementi probatori posticci - ha coinvolto, nella violazione della normativa posta a tutela dell’attività dei giovani calciatori dal Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.7.2017 (e segnatamente i punti 1.1, comma 7, lett. m), 2.6 e 8.7), la Società U.S. Sassuolo Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..

Le sanzioni irrogate dal TFN nei confronti del Sig. Piazza, a titolo di responsabilità diretta, e alla Società U.S. Sassuolo Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, appaiono assolutamente congrue in riferimento ai fatti acclarati dalla Procura Federale.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Sassuolo Calcio Srl di Sassuolo (MO).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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