F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 14/CFA del 30/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 001/CFA del 2 Luglio 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ACADEMY CIVITANOVESE ASD ARL AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. VESSELLA LEANDRO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 1.1., COMMA 7 LETT. B) E M), 2.6 E 8.7 DEL COM. UFF. N. 1 SGS DELL’1.7.2017;AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S;SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10818/512 PF 18-19 GP/MS/VDBDELL’1.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ACADEMY CIVITANOVESE ASD ARL AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. VESSELLA LEANDRO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 1.1., COMMA 7 LETT. B) E M), 2.6 E 8.7 DEL COM. UFF. N. 1 SGS DELL’1.7.2017;AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S;SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   10818/512   PF   18-19   GP/MS/VDBDELL’1.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

 

Con provvedimento n. 10818/512 pf-19 GP/MS/vdb del 01.04.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale:

- Leandro Vessella, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanova ASD, violazione di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. B e m), 2.6 e 8.7 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, unitamente al signor Andrea Capodaglio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società CS Loreto AD, organizzato in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, un provino di selezione per giovani calciatori della categoria esordienti, alla presenza di osservatori della US Sassuolo Calcio, simulando una gara amichevole tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;

- la Academy Civitanovese ASD, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per responsabilità oggettiva, in relazione ai fatti contestati al proprio tesserato Sig. Leandro Vessella Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata con il Com. Uff. 67/TFN – Sezione Disciplinare; riconoscendo fondate le ragioni del deferimento della Procura Federale, ha irrogato al Sig. Leandro Vessella l’inibizione per 6 (tsei) mesi e alla Academy Civitanovese ASD l’ammenda di € 1.500,00.

Avverso tale pronuncia ha proposto reclamo la Academy Civitanovese ASD, anche per il proprio tesserato Sig. Leandro Rossini, rappresentati e difesi dall’Avv. Giancarlo Nascimbeni, per i motivi che possono   così   sintetizzarsi:

1– La partita in questione è stata disputata da giocatori ultradodicenni, per cui l’incontro non è vietato dalle norme federali e non aveva bisogno di preventiva autorizzazione degli organi federali regionali competenti. Peraltro, “ non essendo stato impiegato alcun arbitro federale, non è certo possibile considerare l’incontro disputato una gara amichevole suscettibile di richiesta di organizzazione ai sensi del punto 8.7 del C.U. n. 1, SGS, s.s. 2017/2018”.

Inoltre, qualora un incontro amichevole potesse essere definito o annunciato come “provino”, la sua organizzazione incorrerebbe nel divieto federale - ove non autorizzato - solo se allo stesso partecipassero giovani calciatori di società diverse da quelle in campo, cosa che nella specie non si è verificata;

2– Assoluta estraneità all’organizzazione dell’evento sia della Academy Civitanovese che del suo tesserato Sig. Leandro Vessella.

Il reclamo è infondato e la decisione di primo grado deve essere integralmente confermata. Correttamente, infatti, i giudici di prima istanza hanno osservato che va riconosciuta la “determinante portata e rilevanza probatoria al manifesto promopubblicitario acquisito agli atti dell’indagine”, nel quale si portava a pubblica conoscenza lo svolgimento della partita amichevole tra le squadre esordienti del

C.S. Loreto e dell’Academy Civitanovese e nel quale, era stato dato molto rilievo alla presenza di osservatori della Sassuolo Calcio che poi, in effetti, hanno rilevato la presenza del tesserato Umberto Piazza.

Il dato oggettivo della organizzazione di una “partita amichevole esordienti”, suffragata da un manifesto pubblicitario di inconfondibile tenore e dalla stampa di relativi volantini con il logo del Sassuolo Calcio, non è certamente confutabile.

La difesa ha tentato di “derubricare”  la “partita amichevole” a “mero allenamento” al fine di affievolire le ragioni della presenza del Piazza per il Sassuolo, anche lui deferito per avere organizzato l’incontro con entrambi i dirigenti delle due squadre deferite; difatti, non regge la tesi della partecipazione di costui in veste di amico di Leandro Vessella anziché il luogo di “osservatore”.

Detta situazione avrebbe dovuto obiettivamente imporre o almeno consigliare al Vessella di tenere un atteggiamento più conforme alle regole generali in relazione alla presenza del Piazza, che è tesserato di alta qualifica tecnica appartenente a una società calcistica di Serie A.

L’adesione all’invito, anche qualora fosse a titolo di amicizia personale con il Vessella, doveva essere riferita ad attività consentite che rientrassero nelle regole federali, qualunque fosse l’intento dell’evento stesso che oltretutto era stato chiaramente indicato a caratteri cubitali nel manifesto pubblicitario della partita.

La sua partecipazione ha quindi avallato l’attesa per un evento che proprio dalla sua preannunciata presenza traeva particolare valore sportivo.

Il comportamento gravemente negligente del Sig. Leandro Vessella ha coinvolto giovanissimi atleti, così in palese violazione della normativa posta a tutela dell’attività dei giovani calciatori dal Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01.07.2017 (e segnatamente i punti 1.1, comma 7, lett. m), e dell’Academy Civitanovese a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S..

Le sanzioni irrogate dal TFN nei confronti dei soggetti sanzionati appaiono assolutamente congrue con riferimento ai fatti chiariti dalla Procura Federale.

Per  questi  motivi  la  C.F.A.,  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  Academy Civitanovese ASD ARL di Civitanova Marche (MC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it