F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 25/CFA del 30/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 016/CFA DEL 2 Agosto 2019 RECLAMO DEL SIG. CORVINO PANTALEO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3; – AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13204/1096 PF 18-19 GP/GM/SDS DEL 22.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2019) RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACF FIORENTINA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € ,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13204/1096 PF 18-19 GP/GM/SDS DEL 22.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2019)

RECLAMO DEL SIG. CORVINO PANTALEO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA) AVVERSO LE SANZIONI: -        INIBIZIONE DI MESI 3; -     AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13204/1096 PF 18-19 GP/GM/SDS DEL 22.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2019)

 

RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  ACF  FIORENTINA  SPA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  € ,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13204/1096 PF 18-19 GP/GM/SDS DEL 22.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2019)

 

         1. Con reclamo introdotto in data 10 luglio 2019, il sig. Pantaleo Corvino ha impugnato la decisione, pubblicata sul C.U. n. 1/TFN del 5 luglio 2019, con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento del 22 maggio 2019  prot. n. 13204/1096pf18- 19/GP/GM/sds della Procura Federale, ha inflitto a suo carico, per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 19, comma 4, C.G.S., le sanzioni dell'inibizione per mesi tre e dell'ammenda di euro 10.000,00, chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni contestate o, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate.

Lamenta il sig. Corvino che il TFN lo abbia ritenuto responsabile di uno dei due addebiti disciplinari contestati dalla Procura per aver partecipato - nella sua qualità di direttore generale dell'area tecnica dell'ACF Fiorentina S.p.A. attinto dalla sanzione dell'inibizione in corso di esecuzione - alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell'ACF Fiorentina, sig. Vincenzo Montella, tenutasi il 10 aprile 2019, nonostante l'art. 19 del C.G.S. del 2014, applicabile alla fattispecie, non contempli più tra le fattispecie di divieto, in ogni caso esplicitamente previste come conseguenza della sanzione dell'inibizione, quella di rilasciare dichiarazioni alla stampa o ai mezzi di comunicazione, a differenza del previgente Codice del 2007 che un tale divieto prevedeva espressamente alla lett. d) dell'art. 19.

         2. Con reclamo introdotto in data 11 luglio 2019, anche la ACF Fiorentina S.p.A., a sua volta sanzionata con l'ammenda di euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., ha impugnato la medesima decisione del TFN chiedendo dichiararsi l'insussistenza e/o l'infondatezza delle violazioni ad essa ascritte per insussistenza e/o infondatezza degli addebiti ascritti al sig. Corvino, nonché l'insussistenza della responsabilità diretta stante il rapporto di lavoro sportivo in essere tra la Società ed il sig. Corvino e, in subordine, irrogarsi la sanzione dell'ammonizione o ridursi al minimo edittale l'ammenda.

Anche la Fiorentina adduce la irrilevanza disciplinare della partecipazione del sig. Corvino alla conferenza stampa in questione, in ragione della mancata previsione da parte dell'art. 19 del C.G.S. di cui al Decreto del Commissario ad acta del 30.07.2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31.7.2014, del divieto espresso di rilasciare dichiarazioni ai mezzi di comunicazione che il precedente C.G.S. del 2007, come detto, invece contemplava alla lett. d) del secondo comma dell'art. 19 e dell'erroneità della decisione impugnata, laddove essa ha ritenuto di poter ravvisare nella condotta censurata del sig. Corvino un'attività non sussumibile nel novero di quelle amministrative espressamente consentite nell'ambito della società di appartenenza dal comma 8 dell'art. 19 C.G.S..

Al contrario, secondo la  Fiorentina, quella oggetto di contestazione è una libera condotta aziendale afferente alla sfera di comunicazione media della Società che, in quanto tale, esula completamente tanto dalle attività in seno alla F.I.G.C., quanto da quelle di rappresentanza della società in ambito federale, ossia dalle due fattispecie (unitamente a quella ulteriore di ricoprire cariche federali nel caso di specie pacificamente non ricorrente) che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h, è tassativamente precluso all’inibito di svolgere per tutto il periodo di esecuzione della sanzione dell’inibizione temporanea.

La Fiorentina, inoltre, contesta che possa ravvisarsi una sua responsabilità diretta in relazione all'addebito disciplinare in questione, difettando in capo al sig. Corvino poteri di rappresentanza legale della Società e qualsivoglia potere eccedente l'ambito tecnico-sportivo della stessa.

3. Nella riunione del 2 agosto 2019 dinanzi a questa Corte, i ricorrenti, per il tramite dei rispettivi legali, hanno illustrato oralmente le proprie difese e chiesto accogliersi le conclusioni rassegnate in atti. La Procura Federale, a sua volta, ha illustrato le ragioni dell’infondatezza dei reclami e chiesto la conferma della decisione impugnata e delle sanzioni con essa irrogate.

4. Preliminarmente, i due ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno riuniti.

Nel merito, assorbita ogni altra doglianza ed eccezione, meritano di essere  accolte  le  censure volte a far valere la irrilevanza disciplinare della partecipazione del sig. Corvino alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della ACF Fiorentina, sig. Vincenzo Montella. Ed invero, dal combinato delle disposizioni di cui al comma 1, lett. h), al comma 2 ed al comma 8 dell’art. 19 del C.G.S. del 2014, ratione temporis applicabile alla fattispecie, si trae la conclusione per la quale ad un direttore generale dell’area tecnica, quale è il tesserato sig. Pantaleo Corvino, non può ritenersi precluso,  in pendenza di una sanzione dell’inibizione, prendere parte ad un’attività di comunicazione con i media che, nell’ambito della sfera delle competenze proprie del ruolo ricoperto dall’odierno  deferito nell’organigramma aziendale, può ben essere ascritta al novero delle attività amministrative che il citato comma 8 dell’art. 19 consente di svolgere nell’ambito della propria società, per tali dovendo intendersi, nel caso qui in esame, quelle che rivestono importanza, sotto il profilo tecnico, nel perimetro societario della ACF Fiorentina, come, per l’appunto, la presentazione alla stampa del nuovo  allenatore  della Società.

D’altro canto e per converso, la fattispecie pacificamente non costituisce “attività in senso alla FIGC”, né implica la rappresentanza della Fiorentina “nell’ambito federale”, così che essa sfugge alle preclusioni imposte dalla lett. h del comma 1 dell’art. 19 C.G.S., né integra la violazione di uno dei divieti di cui va pertanto esclusa ogni interpretazione in chiave estensiva – tipizzati dal comma 2 dello stesso articolo (ossia: rappresentare la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; partecipare a qualsiasi attività di organi federali; accedere agli spogliatoi ed ai locali annessi in occasione di manifestazioni o gare calcistiche; partecipare a riunioni con tesserati FIGC o agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA).

Nè può, infine, trascurarsi la volontà del legislatore federale di eliminare, a partire dal 2014, dalla rassegna dei comportamenti vietati al soggetto temporaneamente inibito di cui al comma 2 dell’art. 19 C.G.S., proprio quello che concerne il rapporto con la stampa e con i media, indice  di una scelta di generale favor per le attività di comunicazione di massa che, in definitiva, non c’è ragione di ritenere nel caso di specie vietata al sig. Corvino.

Al proscioglimento del sig. Corvino dall’unico addebito disciplinare ritenuto fondato dal primo Giudice consegue il venir meno della responsabilità diretta ascritta alla ACF Fiorentina S.p.A.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1 e 2 come rispettivamente proposti dal sig. Corvino Pantaleo e dalla società ACF Fiorentina SpA di Firenze (FI), li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone incamerarsi i contributi.

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