F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 25/CFA del 30/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 016/CFA DEL 2 Agosto 2019 RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. COTO MANCIA JORGE EVELIO SEGUITO GARA SIZIANO LANTERNA/GARLASCO DELL’11.5.2019 – CATEGORIA ALLIEVI PROVINCIALI (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pavia Com. Uff. n. 43 del 16.5.2019)

RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. COTO MANCIA JORGE EVELIO SEGUITO GARA SIZIANO LANTERNA/GARLASCO DELL’11.5.2019 – CATEGORIA ALLIEVI PROVINCIALI (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pavia Com. Uff. n. 43 del 16.5.2019)

 

Con ricorso del Presidente Federale ex art.34 comma 11 dello Statuto Federale avverso il C.U. n.43 del 16.5.2019 della Delegazione Provinciale di Pavia relativa alla suddetta gara Siziano Lanterna/Garlasco dell’11.5.209 (Categoria Allievi Provinciali), veniva richiesta la riforma del provvedimento di squalifica fino al 30 giugno 2020 del calciatore Jorge Evelio Coto Mancia perché ritenuta troppo lieve in relazione ai fatti accertati che erano consistiti nella condotta violenta da questi tenuta nei confronti dell’arbitro in occasione  di  detta  partita.

In particolare, il tesserato ha colpito l’arbitro con una forte gomitata alla nuca mentre faceva rientro negli spogliatoi; a seguito di detta percossa, l’arbitro rimaneva intontito per effetto del forte dolore provocato dal calciatore,

A seguito della immediata visita in pronto soccorso, l’arbitro veniva dimesso con una prognosi di cinque giorni.

In relazione all’assoluta dei fatti suddetti, la sanzione è decisamente lieve e il provvedimento de quo merita certamente di essere riformato in peius.

La responsabilità per condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara da parte di un tesserato come prevista dall’art.11 bis del C.G.S. è stata ampiamente integrata nella fattispecie che qui occupa, non potendo assumere rilievo alcuno la “giustificazione” addotta dal Dirigente Sportivo, poi anch’esso sanzionato, per asseriti e generici “problemi familiari”, addirittura peggiorando la propria posizione per aver suggerito all’arbitro leso di non recarsi al pronto soccorso.

Dalla lettura della decisione dell’Organo di primo grado, emerge comunque che la sanzione adottata sia del tutto inadeguata in relazione alle risultanze degli atti; per giurisprudenza consolidata da tutto il corpo della giustizia federale, la violenza deve essere deprecata e sanzionata senza “sconti” per favorire lo svolgimento delle gare in un clima di lealtà e correttezza in maniera conforme ai principi preordinati alle regole dell’ordinamento sportivo.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il reclamo come sopra proposto dal Presidente Federale e ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2020.

 

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