F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0012/CFA del 24 ottobre 2019 – (SIG. DI BARI GIUSEPPE) n. 30/2019 – 2020 Registro Reclami N. 30/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0012/2009 REGISTRO DECISIONI

N. 30/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0012/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 30/2019, proposto dal signor Di Bari Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Murgo del Foro di Bologna

contro

la Procura Federale

per la riforma

della decisione del Tribunale federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 19/TFN – SD 2019/2020, pubblicata con comunicato ufficiale n. 19/TFN – SD in pari data, con la quale, in accoglimento del deferimento di cui alla nota n. 981/641 pf 18-19 GP/AA/ep del 18.7.2019 della Procura federale, ha applicato all’incolpato la sanzione dell’inibizione per mesi 6;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16.09.2019 il dott. Vincenzo Barbierie, uditi l’avv. l’avv. Matteo Murgo per il reclamante e per la Procura Federale l’Avvocato Enrico Liberati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto notificato in data 18.7.2019 la Procura Federale presso la F.I.G.C. deferiva Di Bari Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio e Sannella Antonio figlio del “patron” della Società per la violazione dei pricipi di lealtà, probità e correttezza che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva della F.I.G.C. di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ( vigente ratione temporis), per avere intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e(o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali. Più precisamente, per quanto concerne il Di Bari ( unico reclamante): 1) per essere stato, nel corso della stagione sportiva 2015/2016 contattato, attraverso l’internediazione di terze persone, dal sig. Rodolfo Bruno ( personaggio malavitoso ritenuto vicino al clan Moretti e morto nel mese di novembre 2018) onde favorire il figlio di questi, Antonio Bruno, calciatore all’epoca tesserato quale “giovane di serie” con il Foggia Calcio s.r.l. e fare in modo che a questi fosse fatto sottoscrivere un contratto che lo legasse anche per le stagioni successive con la Società; 2) per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/2917 contattato da tale Francesco Pesante, soggetto anch’esso pregiudicato, onde “favorire” il tesseramento ( circostanza quest’ultima poi, nel concreto, effettivamente realizzatisi attraverso la sottoscrizione di un contratto pluriennale) con la società Foggia Calcio srl del calciatore Luca Umberto Pompilio ( soggetto legato da parentela con tale Ciro Spinelli altra persona pregiudicata e vicina al ridetto Francesco Pesante).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, nella riunione del 6.8.2019 con sentenza depositata  l’8.8.2019, comunicata via Pec all’Avv. Matteo Murgo in data 9.8.2019, irrogava ai deferiti Di Bari Giuseppe e Sannella Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi 6. Assolveva Di Bari Antonio dall’incolpazione di cui al capo 1).

Avverso tale sentenza proponeva reclamo il solo Di Bari Giuseppe con atto depositato alla Corte Federale di Appello dal difensore a mezzo Pec il 24.8.2019.

A fondamento del gravame e in via preliminare il legale chiedeva innanzitutto che venisse dichiarata la tempestività del reclamo ritenendo che il decorso dei termini processuali relativo ai procedimenti pendenti davanti alle giurisdizioni sportive sia sospeso nel periodo feriale ( 1° - 31 agosto) come già affermato dal Collegio di Garanzia Sez. IV nella decisione n. 34 del 2017 / ric. 39/2017.

Sempre in via preliminare deduceva “ improcedibilità e nullità del deferimento per il mancato rispetto del termine di comparizione –violazione dell’art. 85 comma 2 C.G.S” chiedendo le relative pronunce.

Nel merito rilevava ”erronea ricostruzione ed interpretazione dei fatti e conseguente errato riconoscimento di responsabilità disciplinare – errata interpretazione della documentazione raccolta – carenza. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza”. Chiedeva per l’effetto il proscioglimento del deferito con annullamento della sanzione; in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta.

All’odierna udienza l’Avv. Murgo si riportava sostanzialmente al contenuto del reclamo chiedendone l’accoglimento; il rappresentante della Procura Federale chiedeva il rigetto del gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Il gravame è stato depositato dall’avv. Murgo il 24 agosto 2019 mentre la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare risulta comunicata via Pec allo stesso il 9 agosto 2019. L’art. 101 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Federale di Appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Orbene alla luce della documentazione in atti risulta che il reclamo è stato depositato oltre il settimo giorno previsto dalla citata disposizione normativa.

Il difensore del deferito per giustificare la tempestività del reclamo ha invocato l’applicazione dell’istituto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale così come previsto dal legislatore  italiano ( art. 1 legge n. 742/1969) per le giurisdizioni ordinarie e amministrative. A tal fine ha richiamato la decisione del Collegio di Garanzia Sez. IV n. 34 dell’8 maggio 2017 secondo cui l’istituto di cui trattasi “opera anche nel caso in cui manchi una espressa disposizione in tal senso nella normativa federale la cui regolamentazione non menziona la sospensione feriale dei procedimenti”; ciò in quanto “l’istituto della sospensione feriale dei termini è un istituto di carattere generale del processo civile ed è quindi chiara espressione di quelle norme generali che disciplinano il processo civile, alle quali ( unitamente ai principi generali sempre del processo civile) fa rinvio l’art. 2 comma 6, del Codice di giustizia sportiva ( richiamato dall’art. 3 comma 2 del C.G.S.) quando dispone che “ per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procediementi di giustizia sportiva”.

Ritiene la Commissione che in difetto di una specifica previsione normativa federale non sia consentita l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini in quanto l’ordinamento sportivo ha numerose e specifiche peculiarità che lo diversificano dagli altri. Lo stesso Collegio di Garanzia si è fatto carico di evidenziare nella citata decisione che esistono procedimenti che per la loro intrinseca natura di urgenza non possono subire periodi di sospensione come accade, ad esempio, nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati. Tra questi vanno inseriti anche, ad avviso di questa Corte, quelli relativi agli illeciti che comportano penalizzazioni alle società, in quelli che riguardano gare in competizioni che si svolgono nel periodo estivo,ect. Entrare nel merito della valutazione della improcrastinabilità o meno di attività federali non è agevole, così come potrebbero verificarsi ipotesi di contrasti tra giudici di primo e secondo grado sul punto, circostanze tutte che, in assenza di una espressa previsione dell’istituto della sospensione nel periodo fertiale, inducono ad auspicare un intervento chiarificatore del legislatore federale.

l reclamo va quindi dichiarato inammissibile e per l’effetto va confermata la sentenza reclamata.

E’ appena il caso di accennare in ordine all’ulteriore questione preliminare sollevata della violazione dell’art. 85 comma 2 C.G.S ( termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell’avviso di fissazione udienza e la data di fissazione per l’udienza innanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale) che i termini di comparizione risultano essere stati abbreviati. Ed infine, quanto al merito, la sentenza appare congruamente motivata con argomentazioni coerenti e conseguenziali al quadro probatorio offerto dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Corte federale d’appello (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il reclamo inammissibile per tardività.

[Statuizione in materia di contributo ex. art. 48 e 55 del Codice]

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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