F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0011/CFA del 15 ottobre 2019 – (SIG. DEL GAUDIO MARCO) n. 34/2019 – 2020 Registro Reclami N. 34/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0011/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 34/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0011/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 34 del 2019, proposto dal sig. Del Gaudio Marco, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Vigilante e dall’avv. Gianpaolo Calò

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania resa pubblica mediante Comunicato Ufficiale n. 1/TFT del 5 settembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alle udienze del 9 e del 15 ottobre 2019 il dott. Roberto Capuzzi e udito il rappresentante della Procura Federale Avv. Maurizio Gentile e l’avvocato Vigilante per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 12 settembre 2019 il signor Marco Del Gaudio ha impugnato la delibera del 2 settembre 2019 di cui al Comunicato Ufficiale n.1/TFT (2019/2020) del Tribunale Federale Territoriale Campania pubblicata in data 5 settembre 2019 (Fasc.446) che gli ha irrogato la sanzione della inibizione dell’attività per mesi cinque per violazione dell’art. 1 bis co.1 e 2 del CGS anche in relazione agli artt. 7 co. 1 dello Statuto sociale, degli artt.39, 45 e 61 co.1, 5 delle NOIF.

La Procura Federale aveva rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal medesimo Del Gaudio in qualità di dirigente accompagnatore con la dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati là dove risultava invece che i calciatori nelle gare della Vis Montorese 1978 non fossero tesserati.

La Procura ha quindi ritenuto sussistente le violazioni regolamentari di cui sopra per cui ha deferito il signor Del Gaudio e altri dinanzi al Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società responsabile Vis Montorese 1978.

Il Tribunale Federale per la Campania, accogliendo le richieste della Procura Federale, riteneva i deferiti, tra cui il signor Del Gaudio, responsabili delle violazioni ascritte irrogando a quest’ultimo la sanzione di mesi cinque di inibizione.

Il reclamante premetteva di non essere stato mai tesserato con la soc. Vis Montorese 1978 e anzi che sin dal marzo 2019 aveva chiesto il tesseramento con la soc. Avellino 1912 srl quale tecnico iscritto all’Albo, tesseramento convalidato e andato a buon fine ben prima della conclusione delle indagini, del deferimento e della convocazione davanti al Tribunale Federale.

Le censure dedotte avverso la delibera del CR Campania n. 1/TFT del 5 settembre 2019 sono in sintesi le seguenti:

1) lesione del diritto di difesa e del contraddittorio;

2) difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale della Campania avendo giurisdizione la Commissione disciplinare del settore tecnico della FIGC;

3) infondatezza nel merito per mancato tesseramento del ricorrente per la Vis Montorese e quindi per mancato svolgimento nella stessa società del ruolo di dirigente accompagnatore.

Conclude il reclamante chiedendo:

a) una pronunzia di improcedibilità-inammissibilità del deferimento per mancata notifica allo stesso del documento accusatorio da parte della Procura Federale nonché del successivo avviso di convocazione della riunione davanti al Tribunale Federale presso il domicilio previsto dall’art. 38, co. 8 , lett. a),b) e c) del CGS vigente pro tempore;

b) una pronunzia di improcedibilità-inammissibilità per difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale in favore della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico;

c) nel merito, il proscioglimento del reclamante da ogni addebito con integrale cancellazione della inibizione inflitta in primo grado.

All’udienza di trattazione  del 9 ottobre 2019 l’avv. Gentile per  la  Procura Federale  ha prodotto  ulteriore documentazione comprovante la posizione del signor Del Gaudio insistendo per la conferma della deliberazione del Tribunale Territoriale e la irrogazione della sanzione, l’avv. Vigilante, anche su delega dell’avv. Calò, ha pregiudizialmente rilevato che gli atti del primo grado, nonostante la apposita richiesta Pec alla Segreteria, non gli erano pervenuti. Si è opposto quindi al deposito della produzione documentale della Procura per tardività del deposito stesso, ha chiesto quindi una pronunzia di inammissibilità dell’intero procedimento in quanto a causa della mancata ricezione del fascicolo di causa era stato impedito al reclamante l’esercizio del corretto diritto di difesa.

Il Presidente disponeva a verbale quanto segue:

a) riservava alla udienza del 15 ottobre 2019 la decisione sulla produzione documentale della Procura;

b) disponeva che la Segreteria trasmettesse all’avv. Vigilante copia degli atti esistenti nel fascicolo di causa;

c) rinviava per il prosieguo della causa alla udienza del 15 ottobre 2019 senza avviso alle parti.

Con nota trasmessa a mezzo Pec in data 11 ottobre 2019 perveniva a questa Corte Federale d’Appello e alla Procura Federale una ulteriore memoria difensiva del reclamante con la quale si deduceva ulteriormente quanto segue:

-si reiterava la opposizione avverso la richiesta di deposito documentale da parte della Procura Federale già verbalizzata dal reclamante alla udienza del 9 ottobre 2019;

- si ribadiva l’assenza di qualsiasi prova della avvenuta spedizione e dell’avvenuta consegna al signor Del Gaudio della comunicazione di conclusione delle indagini datata 3.4.2019 e dell’atto di deferimento datato 11.6.2019;

-in particolare si sottolineava, quanto alla convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, che dagli atti del fascicolo di primo grado (pag. 66) non vi era traccia della avvenuta spedizione, che inoltre la convocazione risultava indirizzata al signor Del Gaudio presso USD via Montorese 1978 nella via Due Principati 45 di Montoro ricevuta il 26.7.2019 da soggetto di cui non è indicato il rapporto con la società la cui firma è parzialmente illeggibile; inoltre che la USD Vis Montorese aveva fornito un indirizzo per la corrispondenza diverso dalla sede legale per cui anche sotto tale profilo la convocazione per la riunione del 2.9.2019 sarebbe nulla;

si affermava che le sottoscrizioni apposte in calce alle distinte delle gare incriminate con la dicitura di dirigente accompagnatore erano apocrife con conseguente disconoscimento della paternità ex art 234 cpc presentando ognuna sottoscrizioni di segno grafico diverso;

-si sottolineava che, ferma e ribadita la eccezione di tardività del deposito degli atti della Procura, la stampa del modulo AS 400 non apportava alcun elemento confermativo né in relazione alla esistenza del tesseramento del reclamante con la soc. Montoro, né alla certezza della sua identificazione non essendo apposta la data di nascita e di tesseramento.

All’udienza del 15 ottobre 2019 il Presidente disponeva a verbale l’accoglimento della eccezione avanzata dal reclamante di stralcio dei documenti presentati dalla Procura Federale disponendo che degli stessi non si tenesse conto ai fini della decisione.

Dopo la discussione orale la causa veniva introitata dal Collegio per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come esposto in fatto il signor Marco Del Gaudio era stato deferito dalla Procura federale della FIGC per violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del CGS anche in relazione agli artt. 7 co1 dello Statuto sociale, 39,45 e 61 co 1,5 delle NOIF.

In particolare la Procura Federale aveva rilevato che alcuni calciatori erano stati impiegati dalla soc. Vis Montorese 1978 malgrado non fossero tesserati e che cinque distinte di gara erano state sottoscritte in qualità di dirigente accompagnatore dal reclamante.

Con l’atto impugnato il Tribunale Territoriale della Campania irrogava al reclamante la sanzione di cinque mesi di inibizione.

Preliminarmente occorre esaminare la prima delle due eccezioni sollevate nella udienza del 9 ottobre 2019 dalla difesa del reclamante di inammissibilità dell’intero procedimento per mancata trasmissione del fascicolo di primo grado in riscontro alla apposita richiesta alla Segreteria dallo stesso difensore effettuata.

La eccezione, che non risulta reiterata dal reclamante nella memoria difensiva depositata l’11 ottobre 2019, non merita accoglimento.

Ed infatti nella medesima udienza del 9 ottobre, per consentire al reclamante l’esame del fascicolo di primo grado è stato disposta la contestuale trasmissione degli atti ed infine è stata rinviata la discussione della causa al 15 ottobre 2019.

Pertanto il reclamante, prima dell’udienza suddetta, ha potuto esaminare nella sua completezza gli atti di causa e ha usufruito dei tempi necessari per lo studio e la ulteriore elaborazione delle proprie tesi difensive in par condicio con la Procura, avendo dunque ogni possibilità di far valere le proprie ragioni di fronte al Collegio e di influire sul suo convincimento.

Pertanto non risulta in alcun modo vulnerato il suo diritto di difesa né peraltro il reclamante ha addotto alcun concreto pregiudizio derivante dal ritardo subito nell’invio del fascicolo.

In conclusione risulta infondata la prima eccezione verbalizzata all’udienza del 9 ottobre 2019 di radicale inammissibilità per mancato esercizio del contraddittorio.

Quanto all’altra eccezione di opposizione al deposito di documenti in udienza da parte della Procura Federale, come esposto in fatto, alla discussione orale del 15 ottobre 2019 il Presidente ha verbalizzato il suo accoglimento con conseguente stralcio dei documenti stessi presentati dalla Procura Federale.

Con il primo motivo il reclamante, -che assume di avere conosciuto della delibera del Tribunale Federale solo casualmente-, si duole della improcedibilità/inammissibilità del deferimento per mancata comunicazione da parte della Procura Federale del documento accusatorio, della conclusione delle indagini, nonché del successivo avviso di convocazione della riunione davanti al Tribunale Federale presso il domicilio previsto ex art. 38 co.8 del CGS pro tempore.

La doglianza merita accoglimento.

Va premesso che anche nella giustizia sportiva così come nella giustizia ordinaria la difesa in giudizio e il contraddittorio costituiscono dei capisaldi inviolabili a tutela degli interessi delle parti del processo.

Le parti infatti devono essere messe in grado di interloquire in posizione di assoluta parità con la possibilità di influire concretamente sullo svolgimento e sull’esito del processo contribuendo alla formazione del convincimento del giudice.

La norma ritenuta applicabile dalla Procura Federale e dal Tribunale Territoriale ai fini delle comunicazioni al reclamante è l’articolo 38 co.8 lett. b) del codice abrogato che prevede, per le persone fisiche, la comunicazione presso la sede della società di appartenenza del tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento.

La norma prevede espressamente che: “La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”.

La previsione evidenzia che il codice non si è limitato ad un criterio di astratta o legale conoscibilità della comunicazione ovvero ad una presunzione di conoscenza, ma ha inteso perseguire il fine della effettiva conoscenza da parte del tesserato per rendere integra la salvaguardia del suo diritto di difesa e la possibilità di contraddittorio.

Il procedimento di comunicazione in parola pertanto non può ritenersi esaurito con il generico invio del documento presso la società di appartenenza ma richiede una ulteriore e documentabile attività procedimentale a carico della stessa società che ha l’obbligo di consegna della comunicazione al tesserato e, ancor prima, della stessa Procura Federale e del Tribunale che hanno l’onere di intimare alla società il rispetto del dovere di consegna.

Come risulta dalla documentazione, sia il documento accusatorio, sia l’avviso di convocazione presso il Tribunale Federale risultano notificati al reclamante presso la soc. Vis Montorese 1978 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la cui ricezione presenta una firma di soggetto non identificabile.

Tuttavia non risulta dagli atti di causa né in alcun modo si evince aliunde, l’avvenuta consegna da parte della società al reclamante delle relative comunicazioni.

La notifica della convocazione per la riunione del 26.7.2019 dinanzi al Tribunale Federale Territoriale è stata inoltre effettuata in un indirizzo diverso da quello che la Vis USD Montorese 1978 aveva fornito per la propria corrispondenza (diverso dall’indirizzo della sede legale, indirizzo conosciuto dalla FIGC).

Peraltro il reclamante dichiara di non essere stato mai tesserato con la società Vis Montorese, di non avere mai svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della società nelle gare incriminate nemmeno in via di fatto e che all’epoca delle indagini della Procura Federale era tesserato con la società US Avellino 1912.

Con l’effetto che anche se si ritenesse applicabile alla fattispecie la comunicazione ex art. 38 co.8 lett. b) prevista per i tesserati, questa andava effettuata al reclamante presso la soc. US Avellino 1912 (ora Calcio Avellino srl) ove risultava tesserato alla data di conclusione delle indagini ovvero, ai sensi della lettera c), al domicilio o residenza del reclamante.

Il reclamante ha ancora aggiunto:

di non avere mai sottoscritto le distinte di gara del 28.1.2018, dell’11.2.2018, del 12.3.2018, del 15.3.2018, del 18.3.2018 eccependo formalmente di disconoscere le firme apposte ai sensi dell’art. 214 cpc evidenziando altresì che le firme dei cinque incontri sono tutte differenti le une dalle altre (sul punto la Procura Federale all’udienza di trattazione non ha presentato richiesta di verificazione);

che, ferma la eccezione avanzata e accolta, di tardività del deposito di documenti da parte della Procura, comunque dal modulo AS 400 non risultava alcun elemento utile per la identificazione riferito al signor Del Gaudio, in specie la data di nascita e il tesseramento.

In conclusione, assorbiti gli altri motivi dedotti, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di difetto del contraddittorio e per l’effetto annulla in parte qua la sanzione impugnata.

All’udienza del 15 ottobre 2019 veniva data lettura del dispositivo n. 13/CFA 2019/2020.

PQM

La Corte Federale d’Appello (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo del sig. Del Gaudio Marco accoglie il reclamo, annulla la decisione impugnata e rinvia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2 C.G.S., al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.

Dispone la restituzione del contributo di giustizia.

Dispone la comunicazione alle parti tramite il loro difensore con PEC.

 

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