F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al C.U. 085/CFA III SEZ DEL 28.03.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7742/658 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 E 7738/657 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE   PER   MESI   7   INFLITTA   AL   SIG.   BECCHIO   OSCAR   ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTI  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTE  7742/658  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 29.1.2019 E 7738/657 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

 

1. Con nota prot. n. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

       -  il sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società sportiva A.C. Cuneo 1905 s.r.l., per rispondere, a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, paragrafo V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, quota parte delle ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS sopra indicati, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva;

       - la società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. per rispondere: a) a  titolo  di  responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. come sopra  descritto;  b)  per  rispondere  a  titolo  di  responsabilità  propria  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  3  del in relazione all’art. 85, lett. c, paragrafo V delle N.O.I.F. per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, quota parte delle ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS sopra indicati; c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato nella parte  motiva.

Con ulteriore nota prot. n. 738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

       - il sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società sportiva A.C. Cuneo 1905 s.r.l., a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, paragrafo IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17.12.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17.12.2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva;

       - la società A.C. Cuneo 1905 s.r.l., a) per rispondere a  titolo  di  responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. come sopra descritto; b)  per  rispondere  a  titolo di responsabilità  propria ai  sensi dell’art.  10, comma 3,  del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, paragrafo IV delle N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 17.12.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17.12.2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato  nella  parte  motiva.

           2. Il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto fondato il deferimento che ha tratto origine dalle note sopra indicate e, disattendendo i contributi difensivi sviluppati con memorie scritte e nella discussione orale, ha applicato al sig. Oscar Becchio l’inibizione per mesi 7 e alla società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. la penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00.

Più in particolare il Tribunale Federale Nazionale, ritenuti dimostrati i mancati pagamenti e la mancata presentazione della relativa documentazione alla Co.Vi.Soc., anche in base alle stesse ammissioni dell’incolpato, ha disatteso le deduzioni sviluppate della difesa, osservando in particolare che:

a) quanto alle considerazioni svolte dal sig. Becchio in merito alla impossibilità di provvedere ai pagamenti in quanto inibito, il deferimento di cui si discute verte su un inadempimento ascrivibile in via esclusiva all’unico soggetto che ha la rappresentanza legale del sodalizio sportivo, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che, come è noto, ha efficacia esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento federale;

b) quanto alla richiesta di riduzione dei punti di penalizzazione, l’art. 10, comma 3 C.G.S., prescrive puntualmente le sanzioni applicabili in caso di violazioni della fattispecie disciplinata;

c) quanto alla tesi difensiva basata su una comunicazione in data 31.12.2018 del Banco B.P.M., si tratta di atto generico nella dichiarazione, che non ha effetto nei confronti dell’Ordinamento federale e che non può assurgere a scriminante per le fattispecie contestate;

d) quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, la richiesta è da ritenersi infondata perché la precedente sanzione comminata alla società attiene a violazioni della stessa natura appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la A.C. Cuneo 1905 s.r.l. sviluppando i seguenti motivi:

a) non ascrivibilità al sig. Oscar Becchio, né, tantomeno alla A.C. Cuneo 1905 s.r.l. delle violazioni contestate dalla Procura Federale per la totale insussistenza in capo al già menzionato Becchio della legale rappresentanza del sodalizio piemontese alla scadenza del termine stabilito per gli adempimenti in questione, essendo il medesimo in stato di inibizione in forza di provvedimento disciplinare pubblicato sul C.U. n. 34/TFN-SD del 31.10.2018;

b) insussistenza di alcuna inadempienza disciplinarmente rilevante a carico dell’A.C. Cuneo 1905 e del sig. Oscar Becchio, in relazione all’asserito mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, sia per il bimestre settembre/ottobre 2018 che per il bimestre luglio/agosto 2018, così come provato attraverso documentazione bancaria attestante l’avvenuta, tempestiva predisposizione, per via telematica, dei relativi bonifici in favore dei vari aventi diritto;

c) insussistenza di qualsiasi responsabilità disciplinare in capo alla società deferita ed al suo Amministratore anche in ordine al mancato versamento, nel termine prescritto, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS sugli emolumenti dovuti ai tesserati per il bimestre settembre/ottobre 2018, nonché dei soli contributi INPS per la pregressa mensilità di agosto 2018, inadempimenti in realtà causati da “insormontabili problematiche di natura tecnica, correlate al non perfetto allineamento dei fluissi interni al sistema bancario, che hanno determinato una fatale quanto incolpevole distonia tra ordini di pagamento e materiale effettuazione degli stessi”;

d) richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti, con conseguente irrogazione agli incolpati di sanzioni inferiori ai minimi edittali e collegata richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto alle fattispecie contestate.

4. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Rileva innanzitutto la Corte Federale di Appello che devono essere disattese le censure relative alla non ascrivibilità al Becchio delle condotte contestate a causa del provvedimento di inibizione che era in corso di applicazione nei suoi confronti al momento delle relative omissioni.

Corrette infatti sono sul punto le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado, nella parte in cui ricorda che le stesse disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h e 8, C.G.S., nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro” espressamente eccettuano dalle attività inibite quelle che riguardano l’attività amministrativa da svolgere nell’ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono.

Non può esservi dubbio peraltro sul fatto che l’attività relativa alla predisposizione e alla effettuazione dei pagamenti in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori della società, costituisce tipica espressione di quella attività amministrativa che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell’inibizione.

Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe del resto paradossale immaginare che la sanzione inflitta per il mancato adempimento agli obblighi di puntuale effettuazione dei pagamenti da eseguirsi in favore dei soggetti sopra menzionati possa essere addotta come scusa per giustificare la reiterazione delle predette violazioni disciplinari.

Anche le giustificazioni fornite dalla difesa per i mancati pagamenti devono essere rigettate. A fronte infatti dei rilievi contenuti nella sentenza di primo grado circa l’esistenza di prova documentale delle violazioni contestate, la società ricorrente si è limitata ad affermare, senza in alcun modo documentarlo, che i contestati ritardi nei versamenti degli emolumenti e delle ritenute INPS deriverebbero da un disallineamento fra gli ordini di bonifico, asseritamente impartiti nei termini previsti dalla normativa federale e l’esecuzione degli stessi effettuata in ritardo per colpa della banca.

Trattandosi di affermazioni del tutto indimostrate, esse non valgono evidentemente a scalfire le condivisibili argomentazioni della decisione di primo grado che deve essere pertanto puntualmente confermata.

E’ ben vero che, con esclusivo riferimento al mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per il bimestre settembre-ottobre 2018 e per quello pregresso (luglio-agosto 2018), il ricorrente aveva prodotto nel giudizio di primo grado un documento, in data 28.2.2019, proveniente dal Banco BPM, con il quale la Banca, in risposta ad una richiesta dell’A.C. Cuneo 1905 S.r.l. attestava che in relazione ai bonifici predisposti in favore di una serie di tesserati, nominativamente indicati, “il tutto è avvenuto in data 17.12.2018 e per disguidi interni tecnico-burocratici assolutamente a Voi non imputabili, alcuni pagamenti effettuati in data 17.12.2018 hanno ricevuto valuta successiva”.

Anche sul punto va tuttavia confermata la decisione di primo grado, che ha correttamente rilevato l’insufficienza di un simile documento, caratterizzato peraltro da evidente genericità (anche con riferimento alla mancata precisa individuazione dei pagamenti che sarebbero stati tempestivi e di quelli sarebbero stati effettuati in ritardo) e non corredato da precisi riscontri documentali (quali, ad esempio, le ricevute dei bonifici effettuati, con le correlative date di richiesta) a fornire la prova del rispetto del termine prescritto dalla normativa federale per l’effettuazione dei pagamenti.

La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti va del pari disattesa, non essendo rilevabile dagli atti e dal ricorso alcuna plausibile e significativa ragione per ritenere i fatti contestati di ridotta gravità.

Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale richiamato anche dai ricorrenti (cfr. in particolare Commissione Diciplinare Nazionale – C.U. n. 7/CDN del 19.7.2913 – deferimenti a carico del Sig. Enzo Russo e della A.S.D. Nardò Calcio; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Duilio Petrarca e della A.S.D. Isernia F.C.; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Salvatore Manna e della U.S.D. Cavese 1919) per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto del presente procedimento e alcune di quelle oggetto di precedenti decisioni federali richiamate nel ricorso il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di  quell’istituto.

Il riferimento è, in particolare,

- al deferimento del 17.9.2018 (prot. n. 2601/35pf18-19/GP/GC/blp), riguardante, fra l’altro, il mancato pagamento, entro il termine del 30.6.2018, dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2018, che ha avuto come esito la penalizzazione di tre punti in classifica per la società e di quattro mesi e dieci giorni di inibizione per il sig. Becchio (decisione del T.F.N. del 31.10.2018, C.U. 34 TFN, confermata dalla CFA nella riunione del 14.12.2018);

- ai due deferimenti  riuniti dell’11.12.2018 (prot.lli  n. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp e n. 5855/416pf18-19/GP/GC/blp), riguardanti al mancato pagamento entro il termine del 16.10.2018, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, relativi al bimestre luglio-agosto 2018, nonché al mancato pagamento dei contributi Inps relativi ai suddetti emolumenti, che hanno avuto come esito la penalizzazione di quattro punti e dell’ammenda di € 1.000,00 per la società e della inibizione per cinque mesi del Becchio (decisione del T.F.N., C.U. n. 42/TFN del 28.1.2019).

Emerge in particolare che le citate violazioni disciplinari risultano evidentemente espressione di un medesimo e unitario disegno violativo rispetto a quelle oggetto del presente procedimento.

Medesimo è infatti l’oggetto delle violazioni ed estremamente ristretto è il periodo temporale intercorrente fra le prime e le seconde, tanto che, almeno per una parte (e cioè, in particolare, per il bimestre luglio-agosto 2018), esse risultano quasi completamente sovrapponibili.

Nulla ostando quindi al riconoscimento del vincolo della continuazione, fra le suddette due violazioni, il trattamento sanzionatorio applicato andrà ricalcolato come segue, a  titolo  di  aumento rispetto a quello  precedentemente irrogato:  l’inibizione applicata in primo grado al Sig. Oscar Becchio dovrà essere ridotta a mesi 1: la penalizzazione applicata nel giudizio di primo grado all’A.C. Cuneo 1905 deve essere ridotta a tre punti; l’ammenda, per gli stessi motivi, deve essere ridotta ad € 500,00.

Pere questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso così dispone:

- Sig. Becchio Oscar: riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 1;

- AC Cuneo 1905 Srl: riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l’ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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