F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ DEL 28.03.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 5 INFLITTA AL SIG. FERRARI ORAZIO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO II – CRITERI INFRASTRUTTURALI – LETT. A), PUNTO 3) MANUALE LICENZE UEFA; AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5722/214 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 7.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II –  2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ DEL 28.03.2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE PER GIORNI 5 INFLITTA AL SIG. FERRARI ORAZIO  ALL’EPOCA  DEI  FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO II – CRITERI INFRASTRUTTURALI – LETT. A), PUNTO  3)  MANUALE LICENZE UEFA; AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  5722/214  PF  18-19  GC/GP/MA  DEL 7.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

La società Pistoiese 1921 S.r.l., in persona del Presidente pro tempore arch. Orazio Ferrari e quest’ultimo a titolo personale, proponevano impugnazione avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.02.2019, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, in via preliminare, l’omessa valutazione che il termine del 20.6.2018 avesse natura meramente ordinatoria e non perentoria e nel merito, l’omesso vaglio della dedotta causa di forza maggiore.

Nel corso della riunione, la Procura insisteva per il rigetto del proposto reclamo ed i reclamanti, per il suo integrale accoglimento.

Udite le parti, la Corte ritiene di esaminare prioritariamente l’eccezione relativa alla natura termine del 20.6.2018 e respingendo totalmente il peculiare motivo di censura, ribadisce che l’esaminato termine non è meramente ordinatorio, ma ha inequivocabilmente natura perentoria, se sol si rifletta sul fatto che le sanzioni edittali previste, decorrono per il semplice fatto della sua violazione.

La dedotta eccezione appare, tra l’altro, oltre che infondata, non appare immune da profili di inammissibilità, atteso che i reclamanti non hanno spiegato i motivi di doglianza, limitandosi a dedurre che il primo Giudice non avrebbe accolto l’eccezione.

L’omessa delibazione specifica dell’eccezione contiene in sé un rigetto implicito e gli odierni reclamanti avevano l’onere  di  illustrare  i motivi dell’errore,  che  secondo il  loro assunto, avrebbe commesso il  Primo Giudice nella formazione logica del suo percorso decisionale. Superata l’eccezione preliminare, il reclamo devesi ritenere infondato anche nel merito.

Lo stesso è basato su deduzione assolutamente non condivisibile, atteso che i reclamanti danno una lettura erronea delle motivazioni della sentenza di primo grado.

Il Giudice a quo non ha assolutamente affermato un parallelo tra il termine di otto giorni risultato sufficiente per ottenere l’autorizzazione a svolgere le proprie gare interne presso il campo alternativo di Pontedera ed un medesimo termine ipoteticamente idoneo e sufficiente per ottenere il verbale della Commissione di Vigilanza prima del termine del 20.6.2018

Il Tribunale Federale, ribadendo implicitamente la perentorietà del termine del 20.6.2018, ha voluto semplicemente affermare, dicendolo in termini chiari ed espressi, che entro il detto termine, nell’impossibilità di ottenere l’agibilità del proprio stadio, la società reclamante si sarebbe potuta attivare, così come celermente ha fatto in seguito, per ottenere la disponibilità dello stadio di Pontedera, atteso che quando lo ha fatto, vi è riuscita in soli otto giorni. Il periodo di 8 giorni non era stato, quindi, dedotto dal Tribunale Federale per conseguire il verbale dalla Commissione di Vigilanza, ma per l’ottenimento di una soluzione alternativa e se la detta soluzione alternativa fosse stata perseguita per tempo dai reclamanti, come poi hanno dimostrato di essere stata in grado di fare, non sarebbero incorsi nella violazione del termine perentorio del 20.6.2018.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Pistoiese 1921 S.r.l..

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it