F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CFA del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 80/CFA del 22 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA BRUINESE E AI SIGG.RI RINO ACCOLLA, ALESSANDRO BARDO, GIANFRANCO GARZONE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1354/1045 PFI 16/17 MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA BRUINESE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. LEONE MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE NONCHÉ ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; – INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. ACCOLLA RINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; – INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. BARDO ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; – INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GARZONE GIANFRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; – AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 11, COMMA 4 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1354/1045 PF 16-17 MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta. – Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA BRUINESE E AI SIGG.RI RINO ACCOLLA, ALESSANDRO BARDO, GIANFRANCO

GARZONE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1354/1045 PFI 16/17 MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA BRUINESE AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. LEONE MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE NONCHÉ ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
  • INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. ACCOLLA RINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
  • INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. BARDO ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
  • INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GARZONE GIANFRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
  • AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 11, COMMA 4 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1354/1045 PF 16-17 MB/GB DEL

10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta. - Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

Il Procuratore Federale, con atto del 6.12.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e resa pubblica con il Com. Uffi. n. 36 del 30.11.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla stessa Procura Federale con provvedimento del 10.08.2017 dei dirigenti della società ASD Polisportiva Bruinese Sigg,ri Accolla, Bardo e Garzone per la violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere posto in essere alcuna condotta volta ad evitare che i calciatori della società tenessero un comportamento gravemente offensivo e discriminatorio nei confronti delle calciatrici della squadra avversaria, nonché della ASD Bruinese a titolo di responsabilità oggettiva e concorrente, sono state inflitte ai soggetti deferiti le sanzioni sopra riportate, delle quali il presente ricorso chiede l’aggravamento.

Dal canto suo l’ASD Bruinese con atto del 22.11.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione in epigrafe assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per chiedere l’annullamento delle suddette sanzioni inflitte nei confronti dei dirigenti Sigg.ri Accolla, Bardo e Garzone e nei confronti della ASD reclamante, ivi compresa la sanzione risultante dall’accordo concluso ex art. 23 C.G.S. dal Sig. Leone e formalizzato con la decisione impugnata.

La Corte Federale, considerato che i due ricorsi presentano identico oggetto, ne decide preliminarmente l’esame riunificato.

La Corte Federale deve altresì rilevare che il procedimento disciplinare, essendo iniziato in data 10.08 con il deferimento da parte della Procura federale, si è in effetti concluso, a pena di estinzione ex art. 34 bis comma 4, oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare prescritto dal comma 1 dello stesso art. 34 bis., non trovando nel contempo applicazione alcuna delle ipotesi di sospensione del procedimento medesimo cui rinvia il comma 5 del citato art. 34 bis.

Conseguentemente devono intendersi annullate le sanzioni inflitte ai dirigenti e alla società a suo tempo incolpati con l’atto di deferimento, ivi compresa la sanzione contenuta nell’accordo del Sig.

Leone con la Procura Federale, la cui efficacia è stata dichiarata con la decisione del Tribunale Territoriale qui impugnata.

  Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente proposti dal Procuratore Federale e dalla società ASD Polisportiva Bruinese di Bruino (TO):

  • respinge il ricorso del Procuratore Federale e dichiara estinto il procedimento;
  • accoglie il ricorso della società ASD Polisportiva Bruinese e dichiara estinto il procedimento;

dispone restituirsi la tassa reclamo.

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