F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CFA del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 80/CFA del 22 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. SPADONI GIULIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3; – AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) RICORSO DEL SIG. NACCIARRITI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3; – AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) RICORSO DEL SIG. RANIERI FABIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) RICORSO DEL SIG. MASTROPIETRO UGO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 40% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI ANNI 1; – AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) RICORSO DEL SIG. LEONE RICCARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 45% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI ANNI 1; – AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

RICORSO DEL SIG. SPADONI GIULIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE DI MESI 3;
  • AMMENDA DI € 1.500,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL

26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

 

RICORSO DEL SIG. NACCIARRITI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE DI MESI 3;
  • AMMENDA DI € 1.500,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL

26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) 

 

RICORSO DEL SIG. RANIERI FABIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL

26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) 

 

RICORSO DEL SIG. MASTROPIETRO UGO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 40% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1;

- AMMENDA DI € 10.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5,  10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL

26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) 

 

RICORSO DEL SIG. LEONE RICCARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 45% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE DI ANNI 1;
  • AMMENDA DI € 10.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL

26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017) 

1. Il Procuratore Federale deferiva gli attuali reclamanti (unitamente ad altre tre persone ed alla società U.S. Ancona 1905 S.r.l.), per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S.

In particolare, la Procura assumeva che il signor Ercole Di Nicola, inibito, con sentenza del Tribunale nazionale federale, a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., avesse posto in essere una condotta assimilabile a quella di direttore generale o di direttore sportivo della società U.S. Ancona 1905 S.r.l., definendosi “uomo di fiducia” della stessa e, in tal veste, avesse partecipato a riunioni con i tesserati, svolgendo attività relativa ad operazioni di trasferimento e cessione di calciatori e tecnici, con l’implicito consenso o, comunque, in assenza di dissenso da parte dei deferiti.

In tal senso deponevano alcuni articoli di stampa (inviati alla Procura Federale dal Presidente della Lega italiana calcio professionistico) nonché le deposizioni di alcuni atleti.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda della Procura, irrogando le sopra descritte sanzioni.

Avverso tale sentenza sono stati proposti distinti ricorsi.

Con i propri ricorsi, i signori Spadoni, e Nacciarriti evidenziavano come dall’istruttoria svolta dalla Procura federale non emergessero prove del loro coinvolgimento in attività di trasferimento o cessione di atleti poste in essere dal De Nicola (anche perché avvenute prima del loro inserimento nell’organigramma della società U.S. Ancona 1905 S.r.l.) ma esclusivamente prove della loro partecipazione alla riunione con gli atleti nella quali il De Nicola aveva preso la parola quale “uomo di fiducia” della società. Peraltro, poiché la presenza del De Nicola non era stata preannunciata né era prevedibile e non essendovi in capo ai ricorrenti alcun obbligo di denuncia in caso di presenza di un inibito alle riunioni societarie, i ricorrenti medesimi ritenevano che nessun addebito potesse essere loro mosso.

Con i propri ricorsi, i ricorrenti Ranieri, Mastropietro e Leone; premesso che l’art. 10, comma 1, C.G.S. sanziona i contatti con i soggetti inibiti solo se relativi alle attività ivi previste, evidenziavano la loro totale estraneità sia alla citata riunione sia a qualsiasi attività di trasferimento o cessione di atleti poste in essere dal De Nicola.

Alla riunione del 22.1.2018 le parti illustravano le proprie tesi e il collegio si riservava di decidere.

2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover procedere, per economia processuale, alla riunione dei ricorsi nn. 4, 5, 6, 7, 8 rispettivamente proposti dai sigg.ri Spadoni Giulio, Nacciarriti Marco, Ranieri Fabiano, Mastropietro Ugo, Leone Riccardo.

3. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare come le fattispecie descritte dagli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S. abbiano oggetto e ratio distinte, sicché la seconda non può considerarsi mera specificazione della prima con conseguente non applicabilità, nel caso di specie, neanche in via meramente analogica, del disposto dell’art. 15 c.p. (Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito).

Ai sensi del citato art. 1- bis, “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”.

Ne consegue l’obbligo dei medesimi di uniformarsi ad un duplice canone di comportamento che implica il rispetto non solo delle specifiche e puntuali disposizioni normative emanate dai competenti organi federali ma anche quello dei più generali canoni di correttezza dei rapporti tra soggetti appartenenti alla medesima comunità, soprattutto quando questa, come nel caso del diritto sportivo, sia fondata su principi di leale competizione.

Peraltro, l’ordinamento conosce un’altra ipotesi di concorrenza tra le specifiche prescrizioni normative e quelle riconducibili ai canoni di lealtà e correttezza (si veda in tal senso l’art. 88 c.p.c.), canoni questi ultimi che trovano il loro più compiuto riferimento al dovere generale e diffuso di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., che funge da limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva.

4. Posta la diversità di oggetto e ratio tra le due distinte contestazioni avanzate in primo grado nei confronti degli attuali ricorrenti e confermate dal giudice di primo grado, occorre procedere al relativo esame.

Dalla lettura degli atti non emerge la prova del coinvolgimento di alcuno dei ricorrenti nell’attività di trasferimento e cessione di atleti addebitate, invece, all’inibito De Nicola.

In particolare, le dichiarazioni rese da alcuni atleti in ordine all’attività svolta dal Di Nicola in tema di trasferimento o cessione di atleti (si vedano, in tal senso, le dichiarazioni degli atleti Battaglia e Frediani) non contengono riferimenti diretti o indiretti a condotte poste in essere dai ricorrenti.

Conseguentemente, non emergendo prova univoca del loro coinvolgimento in tale attività posta in essere dall’inibito Di Nicola, deve procedersi all’accoglimento dell’appello con espresso riferimento a tale profilo.

5. Diversa valutazione deve effettuarsi per la contestata violazione dell’art. 1-bis C.G.S. F.I.G.C.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del medesimo Codice, la sanzione dell’inibizione comporta:

a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento

sportivo nazionale e internazionale;

b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;

c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito

UEFA E FIFA;

d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

Dalla lettura degli atti di causa, emerge la prova dell’avvenuta violazione da parte del Di Nicola di numerose di tali prescrizioni, avendo lo stesso partecipato ad attività federali, presiedendo riunioni con i tesserati e rappresentando la società nei rapporti con i medesimi ed i terzi.

Tali comportamenti non sono avvenuti in maniera episodica né occulta, avendo il Di Nicola posto in essere tali condotte in diverse occasioni, alla presenza di numerose persone e tesserati della società U Ancona 1905 S.r.l..

Tali comportamenti avevano assunto la connotazione di fatto notorio, essendo noti non solo a numerosi tesserati che ne hanno riferito con dovizia di particolari alla Procura Federale ma anche alla stampa che ne ha dato ampia notizia.

È evidente che, tra gli obblighi di lealtà, correttezza e probità, vi è quello che grava, su tutti i soggetti indicati dall’art. 1-bis ma, in particolare, su coloro che hanno responsabilità societarie e dirigenziali, di consentire ed agevolare la piena e compiuta attuazione delle disposizioni federali e delle conseguenti decisioni.

Conseguentemente, i suddetti soggetti sono tenuti a collaborare perché – nell’ambito della loro sfera di responsabilità – le norme federali siano pienamente rispettate.

Tale dovere implica non solo il divieto di svolgere attività contrarie alle disposizioni federali ma anche l’obbligo di vigilare affinché tali disposizioni non siano violate.

Nel caso di specie, nonostante la palese e notoria violazione degli art. 10 e 19 C.G.S. posta in essere dal Di Nicola all’interno della società U.S. Ancona 1905 S.r.l. (riunendosi con i tesserati della stessa e proponendosi ai medesimi come fiduciario della medesima) nessuno degli attuali ricorrenti (tutti a vario titolo rivestenti posizioni apicali nell’assetto proprietario o dirigenziale della citata società) ha fatto nulla per impedire - o anche solo arginare - tali comportamenti.

D’altro canto, la tenuta dell’ordinamento sportivo impone che chi ha tali responsabilità all’interno delle compagini societarie collabori all’attuazione dell’ordinamento impedendo che soggetti inibiti pongano in essere comportamenti illeciti che vanificano di fatto le sanzioni irrogate.

Addirittura, alcuni dei ricorrenti hanno partecipato a tali riunioni senza prendere provvedimenti o provvedere ad informare i competenti organi federali né nell’immediato né successivamente.

Conseguentemente, deve ritenersi accertata la contestata violazione dell’art. 1-bis C.G.S.

F.I.G.C. da parte di tutti gli attuali ricorrenti.

6. Venendo alla concreta determinazione delle sanzioni, l’accoglimento parziale dell’appello comporta un sostanziale dimezzamento di quelle irrogate in primo grado, eccezion fatta per quella irrogata al ricorrente Ranieri; tale sanzione, infatti, risulta estremamente esigua sicché appare corretto procedere alla relativa riduzione nella misura del presofferto e non già della metà.

 Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5, 6, 7, 8 rispettivamente proposto dai sigg.ri Spadoni Giulio, Nacciarriti Marco, Ranieri Fabiano, Mastropietro Ugo, Leone Riccardo li accoglie parzialmente e riduce così le sanzioni:

  • Sig. Spadoni Giulio inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;
  • Sig. Nacciarriti Marco inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;
  • Sig. Ranieri Fabiano inibizione al presofferto;
  • Sig. Mastropietro Ugo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;
  • Sig. Leone Riccardo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;      Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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