F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CFA del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 80/CFA del 22 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CAMPANIA (GIÀ ASD REAL PROTOPISANI) AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; – AMMENDA DI € 250,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2515/1201 PF 16-17 CS/SDS DEL 2.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CAMPANIA (GIÀ ASD REAL PROTOPISANI) AVVERSO LE SANZIONI:

  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;
  • AMMENDA DI € 250,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO

DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2515/1201 PF 16-17 CS/SDS DEL 2.10.2017 (Delibera del

Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017)

Con ricorso in data 28.11.2017 la società A.S.D. Sporting Campania (già A.S.D. Real Protopisani) ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato  Regionale Campania che con Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017, infliggeva:

  • la sanzione dell’ammenda di € 250,00;
  • la sanzione delle penalizzazione di punti 1 in classifica inflitte alla reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati seguito deferimento del Procuratore  Federale.

Nella seduta del 22.1.2018 erano presenti il Dott. Chinè e il Dott. Scarpa per la Procura Federale i quali richiedevano l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad essa Procura quale controparte. Per la società reclamante nessuno era presente.

L’eccezione della Procura Federale è fondata ed il ricorso dell’A.S.D. Sporting Campania va conseguentemente dichiarato inammissibile, dal momento che, effettivamente, la dichiarazione di reclamo datata 28.11.2017 dell’A.S.D. Sporting Campania, è stata inviata esclusivamente a questa Corte e non anche, come espressamente prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., alla Procura Federale.

 Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Campania (già ASD Real Protopisani) di Napoli (NA).   Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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