F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0001/CFA dell’11 Settembre 2019 – (Sig. Rosati Marino, Sig. Ciarrocchi Andrea e Sig. Marra Lorenzo/Procura Federale) n. 25,27,28/2019 – 2020 Registro Reclami

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

Collegio:

 

Presidente Avv. Mauro Mazzoni,

Relatore Avv. Antonella Trentini,

Componente Avv. Antonia Fiordalisi,

Segretario Antonio Metitieri

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numero di registro n. 25/2019 del sig. Rosati Marino rappresentato e difeso dall’ dall'avv. Matteo Sperduti, 27/2019 di Ciarrocchi Andrea e 28/2019 di Marra Lorenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Ciarrocchi

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – Com. Uff. N. 16/TFN del 7 agosto 2019.

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella  riunione    del  giorno  5  settembre  2019  l’  Avv.  Antonella

Trentini , uditi gli avvocati;

MOTIVAZIONI  DECISIONE

di cui al dispositivo n. 1/CFA del 5 settembre 2019

Nella riunione del 5 settembre 2019 con trattazione congiunta dei reclami in epigrafe  sono  stati sentiti la  Procura  Federale,  l’avv.  Andrea  Sperduti per Marino  Rosati,  Rosati Marino  presente  personalmente  e  l’avv.  Claudio Ciarrocchi  per  Andrea  Ciarrocchi  e  Lorenzo  Marra  i  quali,  dopo  ampia discussione, si sono riportati alle conclusioni rassegnate.

Di seguito le motivazioni della decisione.

Preliminarmente si conferma il rigetto disposto dal TFN dell'eccezione di inutilizzabilità degli screen shot dei messaggi whatsapp, così come riproposta in questa sede dal ricorrente Marino Rosati. Al riguardo si chiarisce che la semplice generica contestazione del documento, così come formulata dal reclamante, non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019), spettando in assenza di ciò al giudice il prudente apprezzamento nell'ambito del giudizio di fatto ad esso riservato, la cui violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una “risultanza probatoria”, pretendendo di attribuirle un altro o diverso valore (Cass. 5141/2019).

Il Collegio osserva che, per unanime giurisprudenza, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; Cass,. n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006 per tutte).

Ebbene, l’acquisizione dei messaggi w.a. si appalesa legittima poiché avvenuta estraendo i messaggi direttamente dal device di ogni singolo deferito consenziente, che unitamente alle audizioni e alle risultanze delle attività d'indagine rimesse al TNF hanno consentito, in base al principio del libero convincimento del giudice, di apprezzare l'esistenza ed il valore delle condotte riscontrate dalla Procura Federale sulla base non di una singola prova, ma di una “risultanza probatoria”. Si rammenta che il sig. Rosati era l’amministratore del gruppo whatsapp, e questo è un fatto oggettivo.

Al contrario, parte ricorrente si è limitata a svolgere una semplice generica contestazione, qui riproposta altrettanto genericamente, come tale insufficiente ad invalidarne l’efficacia probatoria.

Circa le eccezioni ex adverso svolte sulle motivazioni della sentenza impugnata relativamente ai punti 2.3, 2.1, 2.2 del reclamo di Marino Rosati, esse risultano esenti dai vizi contestati poiché fondate sul chiaro tenore delle dichiarazioni rese in sede di audizione del ricorrente stesso, concordanti con quelle rese dal sig. Ciappici Roberto e, per le parti di competenza, anche univocamente dai calciatori. Resta dunque il fatto -oggettivamente apprezzabile- per cui i Modelli ex art. 108 sono stati asseritamente firmati sin dal luglio 2017, immediatamente consegnati al sig. Rosati (e non ai calciatori come da dichiarazione di Ciappici, pag. 44, Relazione finale Procura). Tale situazione oggettiva avrebbe dovuto imporre ad un dirigente esperto come il Rosati, di consegnare immediatamente i moduli ai giocatori se effettivamente firmati nel luglio 2017, e non di trattenerli e consegnarli solo molti mesi dopo (aprile-maggio 2018), quando la firma apposta sul Modulo aveva senz'altro perduto validità per lo spirare dei requisiti di rappresentanza del firmatario, come ben colto e motivato dal TFN.

Né difetta nella sentenza impugnata la motivazione sul fine di tale comportamento – far conseguire un vantaggio patrimoniale alla società di cui il Rosati  erapresidente– reso evidente dalle concordanti  emergenzedelle dichiarazioni  rese  alla  Procura  dai  soggetti coinvolti,  delle  prove  acquisite  dagli smartphone e delle indagini rimesse dalla Procura Federale (dichiarazioni di Ciappici pagg. 44 e 45; di Rosati pagg. 47 e 48), delineanti una chiara cornice di “risultanze probatorie”. Ciò che, invece, è degno di essere evidenziato è che le predette somme sarebbero state utilizzate, in tutto o in parte, per il pagamento dello staff tecnico, del custode del campo e dell’ambulanza, come emerge dalle risultanze delle dichiarazione e come meglio si dirà.

Infondata è pure la connessa contestazione, basata solo su stilismi linguistici, relativa all'uso dei verbi "istigare" o "invitare", rivolti ai giovani calciatori affinché provvedessero al deposito del Modello ex art. 108 NOIF. Al di là della terminologia strictu senso utilizzata dalla Procura o dal TFN, il rilievo della condotta è racchiuso nella direzione soggettiva verso cui tali comportamenti erano stati posti in essere: dalle dichiarazioni rese dai giovani calciatori interrogati dalla Procura Federale emerge con meridiana evidenza che l'insistenza e l'incalzare con cui il Rosati telefonava a casa (es. Donati, Antonini, Boninelli, ecc.), inviava messaggi w.a., di gruppo o singoli, in relazione alla giovane età dei destinatari, rende irrilevante la terminologia, risultando particolarmente pregnante quanto richiesto di fare poiché rivolto con l’autorità del presidente della società Campagnano a giovanissimi giocatori. E tale ragionamento vale tanto per il deposito del Modulo di svincolo, quanto per l'orientamento delle dichiarazioni da rendere alla Procura Federale, il cui tenore è inequivocabile soprattutto per come emerso dalle dichiarazioni univoche dei giovani calciatori.

E’ fondata invece la censura di eccessività della sanzione applicata e della omessa e/o insufficiente motivazione della decisione impugnata in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione, atteso che il TFN si sarebbe appiattito sulla richiesta della Procura Federale, riducendo la sanzione solo ed esclusivamente perché la condotta del Rosati è stata valutata alla pari di quella tenuta dal Ciappici. Conseguentemente, va accolta la richiesta di applicazione del principio della continuazione sub specie del cumulo giuridico.

Come noto, il reato continuato è previsto dal secondo comma dell’articolo 81 c.p., ai sensi del quale “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge” è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo (come stabilito dall’art. 81, primo comma, c.p.). Con parole semplici, la ratio del cosiddetto cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati con uno scopo unico dimostra minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi.

Per l’applicazione dell’istituto della continuazione, ispirato al principio del favor rei, devono sussistere i seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un unico disegno criminoso. L’ultimo requisito citato consente di distinguere l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata; se, invece, gli stessi reati sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario, com’è il presente caso, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.

In proposito, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni, tali da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell’atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate, è compito specifico del giudice del merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. Pen., Sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; per Cass. Pen., Sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643 e Sez. 5, n. 1863/99 del 26/11/1998, Esposito, Rv. 212519, dove si precisa che l'identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi).

Una volta accertato il vincolo della continuazione tra le diverse condotte, ai fini della concreta determinazione della pena complessiva, il giudice del merito è tenuto a valutare i singoli reati (nel caso in esame, le singole violazioni) autonomamente e ad individuare, tra essi, quello più grave, facendo riferimento alla pena comminata in astratto, sulla base del genere e dell’entità; individuata la violazione più grave, il giudice deve tener conto delle singole circostanze in cui il comportamento si è manifestato e quindi, salvo che specifiche disposizioni lo escludano, è tenuto ad effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti avendo cura, in caso di prevalenza delle prime, di calcolare nel minimo l’effetto di riduzione e, in caso di prevalenza delle aggravanti, di calcolare  nel massimo  l’aumento  (Cass., Sez. Unite, 13/6/2013, n. 25939; Cass., Sez. Unite, 27/11/2008, n. 3286). Effettuate le esposte operazioni, le violazioni c.d. “satelliti” perdono autonomia sanzionatoria e il relativo trattamento confluisce nella sanzione unitaria ancorché il giudice sia tenuto a calcolare, secondo la più rigorosa giurisprudenza, l'aumento di sanzione per la continuazione in modo distinto per le singole violazioni “satellite” anziché unitariamente (Cass. Pen., sez. V, 18/02/2015, n. 16015).

Va altresì tenuto conto dell’attenuante consistente nell’aver sì commesso più violazioni in esecuzione del medesimo contesto d’azione, ma, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di audizione di tecnici (ad es. Soldati), e dello stesso Rosati, tali comportamenti tesi ad incassare i premi di preparazione sono stati finalizzati al primario scopo di pagare le spese per rimborsi o i lavoratori della Società (staff tecnico, custode del campo e ambulanza), come dimostrano le copie delle matrici degli assegni emessi a tal fine.

Pertanto, delineati i presupposti applicativi e le modalità di determinazione della sanzione nella “continuazione”, tenuto conto delle attenuanti, il Collegio ritiene congruo rimodulare la sanzione inflitta al sig. Marino Rosati parametrandola ad un quarto del massimo previsto dall’art. 19, c. 3, CGS, per la più grave delle violazioni contestate (art. 1 bis, commi 1 e 2, CGS vigente r.t.), i.e.15 mesi di inibizione, aumentandola di mesi uno per ciascuna delle altre due violazioni “satellite” (art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 108 NOIF, e art. 1 bis, comma 1), per un totale di mesi 17 di inibizione.

Con riferimento alle condotte contestate ai calciatori Ciarrocchi Andrea e Marra Lorenzo, ritiene il Collegio che esse sono state correttamente ritenute dal TFN "sufficientemente provate" dalle "fonti di prova evidenziate dalla Procura" e versate in atti, sia sub specie di screen shot di w.a., che di dichiarazioni verbali rese alla Procura stessa.

Emerge dal complesso delle risultanze probatorie la consapevolezza dei calciatori (pur sempre ragazzi maggiorenni o quasi maggiorenni), benché in ciò compulsati ("invitati" o "istigati" poco cambia) dal Rosati, di dover " dichiarare alla Procura Federale in sede di audizione di aver ricevuto il modello di scincolo ex art. 108 all'atto della sottoscrizione del tesseramento". In specie, "il modello di svincolo per accordo ex art. 108" il Ciarrocchi "ha dichiarato di averlo ricevuto da Marino Rosati agli inizi del mese di maggio 2018" già firmato, e di "averlo firmato ed inviato come da indicazioni del Rosati dal medesimo ricevute nelle chat afferenti vari gruppi whatsapp..." (audizione Ciarrocchi, pag. 23, Relazione Finale della Procura), mentre il Marra "ha dichiarato di averlo ricevuto nel mese di marzo 2018 dal sig. Roberto Ciappici già corredato della data 15/5/2018 nonché della firma dei Roberto Ciappici" (audizione Marra, pag. 27, Relazione Finale della Procura).

Né può sposarsi la contestazione relativa al principio di non contestazione e/o apparenza del diritto, come ex adverso illustrata.

Valgano al riguardo le motivazioni in parte già svolte che si sostanziano nell’esclusione di sufficienza della contestazione generica per evitare gli effetti della mancata contestazione, come avvenuto nel caso di specie, e nel principio di autoresponsabilità cui deve improntarsi il comportamento di chiunque ponga in essere azioni giuridicamente rilevanti nell’organizzazione in cui è calato, come depositare un modulo di svincolo ricevuto in marzo 2018 già firmato e corredato della data 15/5/2018, facendo parte del gruppo w.a. che anche di ciò discuteva (dichiarazione di Marra), oppure ricevere il modello di svincolo agli inizi di maggio 2018 già firmato ed inviato come da indicazioni ricevute via w.a. (dichiarazione di Ciarrocchi), il quale ha acconsentito l’estrazione dal proprio device dei messaggi d’interesse per le indagini. Sicché nessuna discrasia tra realtà fenomenica e realtà giuridica può ragionevolmente essere riconosciuta.

Corretta è, dunque, la valutazione della sanzione applicata dal TFN ai due calciatori, rimodulata mediante riduzione alla squalifica per una sola gara, in luogo delle quattro indicate dalla Procura, proprio tenuto conto, come ex adverso richiesto, della giovane età e della inesperienza degli stessi, quale monito futuro al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui alle regole proprie di ogni organizzazione che vincola chi ne faccia parte alla loro conoscenza e rispetto, non potendo invocare l’ignoranza quale esimente.

PQM

riuniti preliminarmente per connessione oggettiva i reclami nn. 25, 27 e 28, come rispettivamente proposti dal sig. ROSATI Marino, dal sig. CIARROCCHI Andrea e dal sig. MARRA Lorenzo, definitivamente pronunciando così provvede:

Accoglie parzialmente il reclamo n. 25 del sig. Rosati Marino, e ridetermina la sanzione dell’inibizione in mesi 17. Dispone restituirsi il contributo.

Respinge il reclamo n. 27 del sig. Ciarrocchi Andrea;

Respinge il reclamo n. 28 del sig. Marra Lorenzo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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