F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0002/CFA del 16 settembre 2019 – (G.S. BOCA BARCO) n. 29/2019 – 2020 Registro Reclami N. 0029/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0002/2019 REGISTRO

N. 0029/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0002/2019 REGISTRO

 

DECISIONI LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IVa SEZIONE

 

Avv. Carlo Sica – Presidente;

Not. Elio Casalino - Componente;

Dott. Domenico Scordino – Componente (relatore);

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 29 del 2019, proposto dalla Società G.S. Boca Barco (matricola 659807) rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Guidi e Fabrizio Ferrari

contro

la Società Empoli F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Diana

e nei confronti

del sig. Traorè Hamed Junior (matricola 269991) nato in Costa d’Avorio il 19.02.2000;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – pubblicata con Com. Uff. n. 8/E del 21 marzo 2019 (dispositivo) e Com. Uff. n. 12/TNF SVE (motivazioni). Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del reclamo;

Relatore nell'udienza del giorno 5 settembre 2019 l’avv. Domenico Luca Scordino e uditi gli avvocati;

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO QUANTO SEGUE

1. Con atto del 16 agosto 2019, ritualmente notificato, la Società G.S. Boca Barco ha proposto reclamo (n. 29/CFA) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – pubblicata con Com. Uff. n. 8/E del 21 marzo 2019 (dispositivo) e Com. Uff. n. 12/TNF SVE (motivazioni), con la quale il Tribunale di prime cure aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis NOIF con riguardo al tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 del calciatore Traorè Hamed Junior.

2. La G.S. Boca Barco si è affidata sostanzialmente ad un unico motivo di ricorso.

3. Ad avviso della reclamante, invero, l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale sarebbe errata “laddove non ritiene comprovato che il Traorè si sia allenato fin dal Settembre 2014 con la […] G.S. Boca Barco, elemento [invece] desumibile già dalla precedente documentazione prodotta”. Peraltro, sempre secondo le doglianze della reclamante, sebbene il tesseramento fosse pacificamente avvenuto in corso di stagione, il giovane calciatore avrebbe comunque svolto con la G.S. Boca Barco il 94% del totale degli allenamenti, oltre al 69% del totale delle gare ufficiali previste in stagione. E ciò avrebbe determinato, a prescindere dal rispetto dell’annualità del tesseramento, una incidenza significativa da parte della G.S. Boca Barco sull’attività di formazione del giovane calciatore, il quale avrebbe, di fatto, sia pure da non tesserato, trascorso l’intera stagione legato ad essa società.

4. Con memoria del 19 agosto 2019, la Società Empoli F.C. S.p.A. ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta.

5. All’udienza di discussione le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno sostenuto oralmente le loro ragioni e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti. La reclamante, peraltro, in corso di discussione ha chiesto l’autorizzazione al deposito di nuova documentazione; produzione però opposta dalla resistente e ritenuta inammissibile dalla Corte con provvedimento reso a verbale e motivato sulla chiara tardività della citata produzione. All’esito della discussione, la Corte ha poi trattenuto in decisione la causa.

6. Il reclamo non merita accoglimento, dovendo essere confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

7. La decisione di primo grado ha in effetti confermato il provvedimento a suo tempo assunto dalla Commissione Premi del 26 marzo 2019, ritenendo in particolare dirimente la circostanza che il giovane Traorè fosse stato tesserato, all’età di 14 anni, solo in data 14 gennaio 2015, ossia oltre la metà dall’inizio della stagione sportiva e comunque ben oltre l’inizio del relativo campionato di categoria. Il giovane calciatore, dunque, risultava essere stato tesserato per un periodo inferiore a 6 (sei) mesi quanto alla stagione sportiva e circa cinque quanto al termine del campionato di categoria. Ed anche a volersi prescindere dal rispetto di un periodo annuale di tesseramento, non erano ravvisabili gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita dalla Società ricorrente al calciatore; formazione a sua volta funzionale, in ambito dilettantistico, alla sua progressione di carriera.

8. Ad avviso del Tribunale Federale, allora, ai fini del riconoscimento del premio alla carriera, come anche del premio alla preparazione, il tesseramento del calciatore deve sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non marginale o di scarsa importanza, non ritenendosi necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva, dovendo però essere rispettato (quanto meno) il principio per cui detto tesseramento deve assumere una chiara rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l’atleta partecipa.

9. Su tali premesse, il reclamo della G.S. Boca Barco censura il mancato rilievo prestato dalla decisione del Tribunale alla circostanza per cui il giovane calciatore Traorè si sarebbe allenato anche prima del proprio tesseramento.

10. Una simile censura però non può cogliere nel segno.

11. Risulta provato in atti che il calciatore Traorè Hamed Junior è stato tesserato dalla G.S. Boca Barco soltanto in data 14 gennaio 2015 all’età di 14 anni.

12. Ora, secondo la disposizione di cui all’art. 99 bis del NOIF, che regola il premio di carriera, “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”.

13. La disposizione in esame non formula alcun riferimento a fenomeni di tesseramento parziale o temporaneo, se non nella sua prima parte tenuto conto che essa individua un’età minima di tesseramento rilevante al fine del premio bensì richiama un presupposto – “la stagione sportiva” – che diviene necessariamente unità di misura minima rispetto alla quale traguardare la maturazione del premio.

14. Ed allora, la logica corretta sotto la quale riportare la ricorrenza del premio di cui all’art. 99 bis delle NOIF sembra piuttosto quella per cui il tesseramento, quale atto di affiliazione del giovane sportivo (con tutto ciò che ne consegue in termini di ingresso nel sistema sportivo, regolamentare, assicurativo, e così via), sia effettuato per la stagione sportiva e non per una parte di essa, ad eccezione semmai di quella iniziata nell’anno in cui il calciatore compia 12 anni.

15. È poi possibile che casi-limite inducano ad accogliere eccezioni alla regola. Si deve però trattare, per l’appunto, di eccezioni che siano rigorosamente provate da chi chieda di allontanarsi dall’unità di misura dell’intera stagione più sopra indicata. Dunque, affinché siano integrati i requisiti normativamente richiesti, il tesseramento deve sussistere per l’intera stagione sportiva, salva l’eccezione di cui sopra, e casi di tesseramenti parziali possono essere valutati positivamente solo laddove sia data dimostrazione, da parte del richiedente, dell’impossibilità oggettiva di un tesseramento per l’intero periodo richiesto o comunque dello svolgimento di un’attività di allenamento e/o di attività agonistica almeno quasi totalizzante rispetto all’attività della categoria di appartenenza.

16. Ma nel caso di specie, la prova sopra citata – circa l’impossibilità ad un tesseramento rilevante al fine del premio – non è stata in alcun modo offerta. È anzi agli atti un principio di prova che va nella direzione opposta. Si fa qui riferimento al documento n. 3 del fascicolo della Società G.S. Boca Barco. Con la comunicazione inviata l’11 settembre del 2014 al competente Comitato Regionale FIGC, invero, la Società ricorrente mostra una sorta di riserva nelle proprie intenzioni rispetto al tesseramento e, quindi, rispetto all’attività di formazione del giovane interessato; in particolare, là ove si dice che il calciatore sarebbe stato tesserato solo se “il tecnico della formazione Allievi non avesse nulla in contrario”. In altri termini, a stagione già iniziata, la Società dimostra una propria decisione di valutare ulteriormente il calciatore e rinviare il tesseramento. Non solo dunque, il tesseramento non è avvenuto “almeno per la stagione”, ma neppure è avvenuto “appena possibile”. Esso piuttosto è avvenuto quando si è ritenuto utile provvedervi. Ma ciò non consente di ritenere rispettati requisiti di cui all’art. 99 bis NOIF per il riconoscimento del premio alla carriera.

17. La decisione del Tribunale merita dunque conferma ed il reclamo deve essere rigettato.

PQM

La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla GS Boca Barco nei confronti della Empoli FBC SpA, così provvede: rigetta il reclamo. Dispone la comunicazione alle parti tramite il loro difensore con PEC.

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