F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0009/CFA del 15 ottobre 2019 – (PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE / SIG. CIAVARDINI FRANCESCO) n. 38/2019 – 2020 Registro Reclami N. 38/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0009/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 38/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0009/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 38 del 2019, proposto dal Procuratore Federale Interregionale, nella persona dell’Avv. Marco Squicquero;

contro

il sig. Francesco Ciavardini, non costituito;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio resa pubblica mediante comunicato ufficiale n. 63 del 13.9.2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 15.10.2019 il dott. Umberto Maiello e udito il rappresentante della Procura Federale, Avv. Maurizio Gentile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio, con decisione pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 63 del 13.9.2019, ha prosciolto il sig. Ciavardini Francesco, all’epoca dei fatti presidente della società s.s.d. Alatri Calcio arl, dagli addebiti di cui al deferimento elevato dalla Procura Federale della F.I.G.C. per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito anche Codice) in relazione all’art.29, comma 2 del regolamento del settore tecnico, nonché all’art.23 delle NOIF.

Segnatamente, l’organo requirente imputava al Ciavardini il fatto di aver consentito o comunque non impedito al sig. Stefano Sarra, tesserato per la società Alatri Calcio in qualità di dirigente accompagnatore, di svolgere l’attività di preparatore atletico sebbene non abilitato. Per completezza espositiva è, altresì, utile rappresentare che il Sig. Sarra e la SSD Alatri, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, hanno convenuto con la Procura per l’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del Codice.

L’organo di prime cure, all’esito del procedimento contenzioso, riteneva, viceversa, insussistenti gli addebiti mossi al Ciavardini, all’uopo rilevando che non fosse evincibile dalla disciplina endofederale un obbligo a carico delle squadre partecipanti ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico e dell’attività giovanile di Lega di tesserare, oltre all’allenatore, anche un preparatore atletico iscritto all’apposito albo del settore. Soggiungeva, inoltre, che le emergenze procedimentali nemmeno avevano evidenziato impropri sconfinamenti del Sarra nella conduzione tecnica della squadra, affidata ad un tecnico abilitato e tesserato. Il Tribunale concludeva, quindi, nel senso che non occorresse, nelle evenienze qui considerate, l’iscrizione del Sarra negli appositi albi, anche in considerazione del fatto che il predetto dirigente svolgeva l’attività di insegnante di Educazione Fisica ed era in possesso della laurea in Scienze Motorie.

Avverso la suindicata decisione, con il mezzo in epigrafe, ha interposto reclamo il Procuratore Federale Interregionale all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure siccome assunto in plateale contrasto con la disciplina di riferimento.

Il sig. Ciavardini, sebbene ritualmente intimato, non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Le medesime conclusioni sono state rassegnate dalla Procura nel corso dell’odierna udienza di discussione. Questa Sezione, a seguito dell’udienza di discussione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo sia fondato e che, pertanto, vada accolto.

Preliminarmente, giova osservare come sia incontestato tra le parti il fatto che, durante la stagione sportiva 2017-2018, il Sig. Sarra, dirigente accompagnatore della S.S.D. Alatri Calcio, abbia svolto l’attività di preparatore atletico in favore della medesima società nonostante non fosse abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico. In tal senso, d’altro canto, depongono le univoche risultanze probatorie affidate alle convergenti dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini, alle quali si fa rinvio.

La res iudicanda sottoposta alla cognizione del Collegio verte, dunque, essenzialmente sulla quaestio iuris della compatibilità di tale condotta – e, per quanto qui di più diretto interesse, dell’atteggiamento permissivo serbato dall’organo di vertice della società al compimento della medesima – con la disciplina di settore.

Nella suddetta prospettiva occorre, anzitutto, passare in rassegna le disposizioni del regolamento del settore tecnico che, all’articolo 16, espressamente annovera nella classificazione dei tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica anche i preparatori atletici (cfr. articolo 17 comma 1 lettera l), per i quali è, dunque, istituito un apposito albo (cfr. articolo 17 comma 1), al quale è possibile accedere solo a seguito del conseguimento dell’abilitazione (cfr. articolo 17 comma 2) alla preparazione fisico-atletica dei calciatori, fermo restando che il loro tesseramento da parte delle società resta possibile solo se in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli (art. 17 comma 6).

Di poi l’articolo 29, espressamente riferito alla categoria dei preparatori atletici, al comma secondo, intesta al Settore Tecnico la qualificazione e l’inquadramento dei preparatori atletici abilitati alla preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle società di calcio di ogni categoria, abilitazione che si consegue a seguito della partecipazione con esito positivo ad apposito corso organizzato presso il Centro Tecnico di Coverciano.

Coerentemente con l’assetto regolatorio compendiato nel menzionato regolamento l’articolo 23 delle NOIF espressamente statuisce che le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

Orbene appare di tutta evidenza, ad una piana lettura del reticolo di norme sopra richiamate in via di sintesi, come l’esercizio delle attività preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle società di calcio di ogni categoria risulti espressamente riservata, in ambito federale, a tecnici appositamente qualificati attraverso un mirato percorso formativo il cui positivo superamento è certificato dal rilascio di una specifica abilitazione, a sua volta presupposto per l’inquadramento nell’apposito ruolo e, dunque, del successivo tesseramento.

Né è possibile ritenere, come sostenuto dal giudice di prime cure, che dalla cura di tali adempimenti il Sig. Sarra dovesse ritenersi dispensato siccome insegnante di Educazione Fisica, in possesso della laurea in Scienze Motorie. Ed, invero, il possesso del suddetto titolo di studio, lungi dal concretare una legittimazione equipollente, costituisce semmai un requisito di ammissione al corso formativo, che resta anche in siffatte evenienze indispensabile, come fatto palese dalla piena lettura del comma 4 dell’articolo 29 del regolamento del settore tecnico in commento.

Tale regola patisce eccezione, limitatamente per l’abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori (salvo che per i giovani partecipanti al campionato Primavera), nel caso di soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico (articolo 29 comma 6), evenienza qui non in rilievo.

Deve, pertanto, convenirsi, in via conclusiva, con le valutazioni svolte dall’organo requirente sull’illegittimità della condotta serbata dal sig. Francesco Ciavardini, nella sua qualità (all’epoca dei fatti) di Presidente S.S.D. Alatri Calcio, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Stefano Sarra di porre in essere tale comportamento violativo.

A fronte della condotta come sopra ricostruita, e considerate tutte le circostanze del caso concreto, la Corte ritiene equo applicare al sig. Ciavardini, siccome proporzionata alla gravità dei fatti in addebito, la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC per la durata di mesi tre.

P.Q.M.

La Corte Federale  d’Appello (Sezione Terza), definitivamente  pronunciando sul  reclamo  del  Procuratore Federale, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, applica nei confronti del sig. Francesco Ciavardini la sanzione della inibizione per mesi 3.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti.

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