F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0010/CFA del 15 ottobre 2019 – (SIG. GIORGIO DOMENICO) n. 33/2019 – 2020 Registro Reclami N. 33/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0010/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 33/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0010/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 33 del 2019, proposto dal sig. Giorgio Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Vigilante e dall’avv. Gianpaolo Calò,

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania resa pubblica mediante Comunicato Ufficiale n. 1/TFT del 5 settembre 2019. Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alle udienze del 9 e del 15 ottobre 2019 il dott. Roberto Capuzzi e udito il rappresentante della Procura Federale Avv. Maurizio Gentile e l’avvocato Vigilante per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 12 settembre 2019 il signor Giorgio Domenico ha impugnato la delibera del 2 settembre 2019 di cui al Comunicato Ufficiale n.1/TFT (2019/2020) del Tribunale Federale Territoriale Campania pubblicata in data 5 settembre 2019 (Fasc.446) che gli ha irrogato la sanzione della inibizione dell’attività per mesi 2 per violazione dell’artt. 1 bis comma 1 e 10, comma 2 del CGS anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt.39, 43 e 61 commi 1 e 6 delle NOIF.

La Procura Federale aveva rilevato che una distinta delle gare di cui al deferimento era stata sottoscritta dal medesimo Giorgio Domenico in qualità di dirigente accompagnatore con la dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati là dove risultava invece che i calciatori non erano tesserati.

La Procura ha quindi ritenuto sussistente le violazioni regolamentari sopra indicate per cui ha deferito il signor Giorgio e altri dinanzi al Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società responsabile Vis Montorese 1978.

Il Tribunale Federale per la Campania, accogliendo le richieste della Procura Federale, riteneva i deferiti, tra cui l’odierno reclamante, responsabili delle violazioni ascritte irrogando a quest’ultimo la sanzione di mesi due di inibizione.

Le censure dedotte avverso la delibera del CR Campania n. 1/TFT del 5 settembre 2019 sono in sintesi le seguenti:

  1. lesione del diritto di difesa e del contraddittorio;
  2. difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale della Campania avendo giurisdizione la Commissione disciplinare del settore tecnico della FIGC;
  3. infondatezza nel merito per mancato tesseramento del ricorrente per la Vis Montorese e quindi per mancato svolgimento nella stessa società del ruolo di dirigente accompagnatore.

Conclude il reclamante chiedendo:

    1. una pronunzia di improcedibilità/inammissibilità del deferimento per mancata notifica allo stesso del documento accusatorio da parte della Procura Federale nonché del successivo avviso di convocazione della riunione davanti al Tribunale Federale presso il domicilio previsto dall’art. 38, co. 8 , lett. a),b) e c) del CGS vigente pro tempore;
    2. una pronunzia di improcedibilità/inammissibilità per difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale in favore della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico;
    3. nel merito, il proscioglimento del reclamante da ogni addebito con integrale cancellazione della sanzione inflitta in primo grado.

All’udienza di trattazione del 9 ottobre 2019 l’avv. Gentile per la Procura Federale ha prodotto ulteriore documentazione comprovante la posizione del signor Giorgio Domenico insistendo per la conferma della deliberazione del Tribunale Territoriale con la irrogazione della sanzione, l’avv. Vigilante, anche su delega dell’avv. Calò, ha pregiudizialmente fatto verbalizzare che gli atti del primo grado, nonostante la tempestiva richiesta Pec alla Segreteria della Corte, non gli erano pervenuti. Si è opposto quindi al deposito della produzione documentale della Procura eccependo la sua tardività, quindi ha chiesto una pronunzia di inammissibilità dell’intero procedimento in quanto a causa della mancata ricezione del fascicolo di primo grado è stato impedito al reclamante l’esercizio del corretto diritto di difesa.

Il Presidente della Corte disponeva a verbale quanto segue:

a) riservava alla udienza del 15 ottobre 2019 la decisione sulla produzione documentale della Procura;

b) disponeva che la Segreteria trasmettesse all’avv. Vigilante copia degli atti esistenti nel fascicolo di causa;

c) rinviava per il prosieguo della causa alla udienza del 15 ottobre 2019 senza avviso alle parti.

Con nota trasmessa a mezzo Pec in data 11 ottobre 2019 perveniva a questa Corte Federale d’Appello e alla Procura Federale una ulteriore memoria difensiva del reclamante con la quale si argomentava quanto segue:

-si reiterava la opposizione avverso la richiesta di deposito documentale da parte della Procura Federale già verbalizzata dal reclamante alla udienza del 9 ottobre 2019;

  • si ribadiva l’assenza di qualsiasi prova della avvenuta spedizione e dell’avvenuta consegna al signor Giorgio Domenico della comunicazione di conclusione delle indagini datata 3.4.2019 e dell’atto di deferimento datato 11.6.2019;

-in particolare si sottolineava, quanto alla convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, che dagli atti del fascicolo di primo grado (pag. 66) non vi era traccia della avvenuta spedizione, che inoltre la convocazione risultava indirizzata al signor Domenico Giorgio presso USD via Montorese 1978 nella via Due Principati 45 di Montoro ricevuta il 26.7.2019 da soggetto di cui non è indicato il rapporto con la società, la cui firma è parzialmente illeggibile; che la USD Vis Montorese aveva fornito un indirizzo per la corrispondenza diverso dalla sede legale per cui, anche sotto tale profilo, sarebbe nulla la convocazione per la riunione del 2.9.2019;

  • si sottolineava che la sottoscrizione apposta in calce alla distinta di gara incriminata con la dicitura di dirigente accompagnatore era palesemente apocrifa. Ciò emergerebbe aliunde anche con riferimento nella vicenda parallela relativa al ricorso chiamato nella stessa udienza, n.34 del 2019, del signor Del Gaudio Marco che presenterebbe inspiegabilmente cinque sottoscrizioni  diverse le une dalle altre;

-si sottolineava che, ferma e ribadita la eccezione di tardività del deposito degli atti della Procura, la stampa del modulo AS 400 evidenzierebbe la presenza di almeno tre omonimi del reclamante signor Giorgio Domenico così rendendo dubbio il collegamento dell’esponente con la distinta di gara del 19.3.2018 e con la società Montorese tanto più che nel documento non sarebbero indicate le relative date di nascita.

All’udienza del 15 ottobre 2019 il Presidente disponeva a verbale l’accoglimento della eccezione avanzata dal reclamante di stralcio dei documenti presentati dalla Procura Federale disponendo che degli stessi non si tenesse conto ai fini della decisione.

Dopo la discussione orale la causa veniva introitata dal Collegio per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Come esposto in fatto il signor Giorgio Domenico era stato deferito dalla Procura federale della FIGC per violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del CGS anche in relazione agli artt. 7 co1 dello Statuto sociale, 39,45 e 61 co 1,5 delle NOIF.

In particolare la Procura Federale aveva rilevato che alcuni calciatori erano stati impiegati dalla soc. Vis Montorese 1978 malgrado non fossero tesserati e che una distinta di gara era stata sottoscritta in qualità di dirigente accompagnatore dal signor Giorgio Domenico.

2 - Preliminarmente occorre esaminare la prima delle due eccezioni sollevate nella udienza del 9 ottobre 2019 dalla difesa del reclamante di inammissibilità dell’intero procedimento per mancata trasmissione del fascicolo di primo grado in riscontro alla apposita richiesta alla Segreteria dallo stesso difensore effettuata.

La eccezione, che non risulta reiterata dal reclamante nella memoria difensiva depositata l’11 ottobre 2019, non merita accoglimento.

Ed infatti nella medesima udienza del 9 ottobre, per consentire al reclamante l’esame del fascicolo di primo grado è stato disposto il rinvio della discussione orale e la contestuale trasmissione degli atti ed infine è stata rinviata la discussione della causa al 15 ottobre 2019.

Pertanto il reclamante, prima dell’udienza suddetta, ha potuto esaminare nella sua completezza gli atti di causa e ha usufruito dei tempi necessari per lo studio e la ulteriore elaborazione delle proprie tesi difensive in par condicio con la Procura, avendo dunque ogni possibilità di far valere le proprie ragioni di fronte al Collegio e di influire sul suo convincimento.

Pertanto non risulta in alcun modo vulnerato il suo diritto di difesa né peraltro il reclamante ha addotto alcun concreto pregiudizio derivante dal ritardo subito nell’invio del fascicolo.

In conclusione risulta  infondata la prima eccezione verbalizzata all’udienza del 9 ottobre 2019 di radicale inammissibilità per mancato esercizio del contraddittorio.

3. - Quanto all’altra eccezione di opposizione al deposito di documenti in udienza da parte della Procura Federale, come esposto in fatto, alla discussione orale del 15 ottobre 2019 il Presidente ha verbalizzato il suo accoglimento con conseguente stralcio dei documenti presentati dalla Procura Federale.

4. - Con il primo motivo il reclamante, -che assume di avere conosciuto della delibera del Tribunale Federale solo casualmente-, si duole della improcedibilità-inammissibilità del deferimento per mancata comunicazione da parte della Procura Federale del documento accusatorio, della conclusione delle indagini, nonché del successivo avviso di convocazione della riunione davanti al Tribunale Federale presso il domicilio previsto ex art. 38 co.8 del CGS pro tempore.- La doglianza merita accoglimento.

Va premesso che anche nella giustizia sportiva così come nella giustizia ordinaria la difesa in giudizio e il contraddittorio costituiscono dei capisaldi inviolabili a tutela degli interessi delle parti del processo.

Le parti infatti devono essere messe in grado di interloquire in posizione di assoluta parità con la possibilità di influire concretamente sullo svolgimento e sull’esito del processo contribuendo alla formazione del convincimento del giudice.

La norma ritenuta applicabile dalla Procura Federale ai fini delle comunicazioni al reclamante è l’articolo 38 co.8 lett. b) del codice abrogato che prevede, per le persone fisiche, la comunicazione presso la sede della società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento.

La norma prevede espressamente in apposito capoverso che: “La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”.

La previsione evidenzia che il codice non si è limitato a un criterio di astratta o legale conoscibilità della comunicazione, ma ha inteso perseguire il criterio della effettiva conoscenza da parte del tesserato al fine di rendere completa la salvaguardia del suo diritto di difesa e la sua possibilità di contraddittorio.

Il procedimento di comunicazione configurato dalla disposizione sopra richiamata pertanto non può ritenersi esaurito con il generico invio del documento presso la società di appartenenza ma richiede una ulteriore e documentabile attività procedimentale a carico della stessa società che ha l’obbligo di consegna della comunicazione al tesserato e ancor prima della stessa Procura Federale che ha l’onere di intimare alla società il rispetto del dovere di consegna.

Come risulta dalla documentazione, sia il documento accusatorio, sia l’avviso di convocazione presso il Tribunale Federale risultano notificati al reclamante presso la soc. Vis Montorese 1978 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la cui ricezione presenta una firma di soggetto non identificabile.

Tuttavia non risulta dagli atti di causa alcuna prova dell’avvenuta consegna da parte della società al reclamante. La comunicazione della convocazione per la riunione del 26.7.2019 dinanzi al Tribunale Federale Territoriale è stata inoltre effettuata in un indirizzo diverso da quello che la Vis USD Montorese 1978 aveva fornito per la propria corrispondenza (diverso dall’indirizzo della sede legale, indirizzo conosciuto dalla FIGC).

Peraltro il reclamante dichiara, senza documentata controprova agli atti, di non essere stato mai tesserato con la società Vis Montorese non avendo mai sottoscritto richiesta di tesseramento e di non avere mai svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della società nella gara incriminata, nemmeno in via di fatto.

Il che, all’evidenza, avrebbe reso inapplicabile al caso in esame la comunicazione ex art. 38 co.8 lett. b) prevista per i tesserati dovendosi applicare invece la previsione posta dalla lett.c) del medesimo comma (comunicazione presso la residenza o il domicilio dell’interessato).

Si aggiunga ancora che il reclamante ha dichiarato:

-di non avere mai sottoscritto la distinta di gara del 19.3.2019 eccependo formalmente di disconoscerne la firma ai sensi dell’art. 214 cpc (sul punto la Procura non ha richiesto la verificazione);

-che, in disparte la eccezione avanzata e accolta, di tardività del deposito di documenti da parte della Procura, comunque risultavano dal modulo AS 400, altri tre soggetti omonimi del reclamante Giorgio Domenico, tutti privi della indicazione della data di nascita e della data di tesseramento, circostanze queste che rendevano vieppiù incerto il collegamento del reclamante con la società Vis Montorese 1978 e di cui la Procura e poi il Tribunale Territoriale avrebbero dovuto tenere conto.

In conclusione assorbiti gli altri motivi dedotti, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di difetto del contraddittorio e per l’effetto annulla in parte qua la sanzione impugnata.

All’udienza del 15 ottobre 2019 è stata data lettura del dispositivo n.12 del 2019.

PQM

La Corte Federale d’Appello (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Giorgio Domenico, annulla la decisione impugnata e rinvia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2 C.G.S., al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.

Dispone la restituzione del contributo di giustizia.

Dispone la comunicazione alle parti tramite PEC. Presso i difensori.

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