F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 32/CFA del 25 Novembre 2019 con riferimento al C.U. N. 109/CFA – del 30 Maggio 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO LORIA ’96 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL SIG. GARBOSSA ADRIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 3 C.G.S.; AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6192/1309 PF 17-18 GP/BLP DEL 18.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO LORIA ’96 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL SIG. GARBOSSA ADRIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 3 C.G.S.; AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6192/1309 PF 17-18 GP/BLP DEL 18.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019)
Con ricorso in data 30.4.2019, pervenuto presso la Segreteria della Corte Federale d’Appello in data 4.5.2019, la Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Loria, in persona del Presidente Sig. Nicola Zurlo, proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto (pubblicata con Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019), con la quale venivano applicate le sanzioni della inibizione per anni 5 (con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.) al Sig. Garbossa Adriano, all’epoca Presidente della Società ricorrente, e dell’ammenda di € 2.500,00 alla medesima Società, a titolo di responsabilità diretta (in relazione alla violazione, rispettivamente, dell’art. 1 bis C.G.S. e dell’art. 4, comma 1, stesso codice).
Deve essere preliminarmente rilevato che, come correttamente eccepito dallo stesso rappresentante della Procura Federale, il ricorso in questione risulta proposto fuori del termine di legge, che veniva a scadenza in data 3.5.2019, laddove l’atto di impugnazione, secondo quanto già più sopra indicato, è pervenuto presso questa Corte Federale di
Appello solo in data 4.5.2019.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Calcio Loria ’96 di Loria (TV).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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