F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 037/CFA dell’11.07.2019 con riferimento a C.U. N. 006/CFA dell’11.07.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9653/807 PFI 18-19 MS/GT DEL 7.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 445/TFN del 31.5.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9653/807 PFI 18-19 MS/GT DEL 7.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 445/TFN del 31.5.2019)

 

Con ricorso in data 10.6.2019, la Società ASD Nuovo Latina Isonzo impugnava il C.U. n. 445 pubblicato dal Tribunale Federale Territoriale presso il CR Lazio il 3.6.2019 nella parte in cui veniva applicata alla società ricorrente la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva   2019/2020.

Deduceva la ricorrente che l’accordo sulla pena preliminarmente intervenuto tra essa Società e l’Ufficio della Procura Federale prevedeva, oltre al versamento di una ammenda pari ad euro 100, la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare durante la Stagione Sportiva in corso (2018/2019), come letteralmente risultava dal verbale di udienza del 30.5.2019.

Era peraltro accaduto che il Tribunale decidente avesse, di propria iniziativa, modificato i termini della pattuizione in essere tra le parti in relazione alla Stagione Sportiva di riferimento ai fini dell’applicazione della penalizzazione, sancendo che quest’ultima dovesse essere scontata nella Stagione Sportiva 2019/2020 (“perché in quella corrente si palesa inefficace”).

Di ciò la ricorrente si doleva, in quanto il Giudice territoriale avrebbe potuto rigettare l’ipotesi di accordo ad esso sottoposto (qualora ritenuto incongruo) ma non modificarne i contenuti, sollecitando l’annullamento della decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto, conseguendone l’annullamento del provvedimento impugnato. Costituisce  infatti  principio  pacifico,  anche  all’interno  dell’ordinamento  giuridico  statuale,  che,  in presenza di accordo sul regime della sanzione tra le parti processuali (Accusa e Difesa) in sede di riti cd. alternativi, l’Organo decidente, qualora non ne condivida i termini, non possa che disattendere l’intesa raggiunta (con l’effetto del ripristino del rito ordinario), senza alcun potere di intervento variativo. Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Nuovo Latina Isonzo di Latina (LT) e annulla la decisione impugnata.

Rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio per l’esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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