F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 037/CFA dell’11.07.2019 con riferimento a C.U. N. 006/CFA dell’11.07.2019 RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. CORAZZA GIULIO SEGUITO GARA ASD VIGONOVO/USD GRAVIS DEL 3.3.2019 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019)

RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. CORAZZA GIULIO SEGUITO GARA ASD VIGONOVO/USD GRAVIS DEL 3.3.2019 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019)

Il Presidente Federale, con ricorso ritualmente notiziato, impugna, ex art. 37 del 37 comma 1 lett. C) C.G.S., la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone Com. Uff. n. 59 del 29.3.2019 perché la sanzione inflitta al calciatore Corazza Giulio a seguito del comportamento tenuto nella gara ASD Vigonovo contro USD Gravis del 3.3.2019 – Campionato Seconda Categoria Girone A, è stata ritenuta incongrua.

Ora, dalla lettura del rapporto di gara, emerge chiaramente come il comportamento del calciatore Corazza Giulio sia stato non solo irriguardoso ed ingiurioso ma abbia assunto un tale livello di violenza verbale e fisica nei confronti del direttore di gara, tanto da provocare l’intervento di altri calciatori per impedire atti violenti del Corazza nei confronti del direttore di gara.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La sanzione inflitta delle otto giornate di gara in applicazione dell’art. 19 comma IV del codice di giustizia sportiva appare a codesta Corte incongrua condividendo le ragioni addotte nel ricorso presentato dal Presidente Federale.

Infatti, la condotta del calciatore Corazza Giulio, pur rientrando nella fattispecie declinata dall’art. 19 comma IV  è stata  sanzionata con il minimo edittale previsto dalla norma.

Alla luce delle risultante probatorie versate nel ricorso in appello, non contestate, che evidenziano la grave e riprovevole condotta del Corazza durante la gara e soprattutto a fine gara, sia stata oltremodo grave e che pertanto la sanzione delle otto giornate di squalifica appare decisamente incongrua .

In conclusione l’accertamento effettuato dal primo Giudice è stato puntuale ed è da confermare, non condivisibile è la conseguente sanzione elevata delle otto giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2019.

 

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