F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 24/CFA del 27/09/2019 motivi con riferimento al C.U. 013 III SEZ. DEL 25.07.2019 RECLAMO DEL CALC. GERACI SILVESTRO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD CALCIO CASTELFIORENTINO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 10; AMMENDA DI € 500,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL’ART. 94, COMMA 1 NOIF E ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11950/685 PFI 18-19 MS/AG DEL 23.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 78 del 25.6.2019)

RECLAMO DEL CALC. GERACI SILVESTRO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD CALCIO CASTELFIORENTINO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 10; AMMENDA DI € 500,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL’ART. 94, COMMA 1 NOIF E ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11950/685 PFI 18-19 MS/AG DEL 23.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 78 del 25.6.2019)

 

         Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 23.4.2019, è diretto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana, in via principale alla riforma delle sanzioni comminate al reclamante; in subordine, all’annullamento delle sanzioni inflitte per la violazione della clausola compromissoria rideterminando la sanzione per la violazione dell’art. 9 NOIF e 43 del Regolamento della Lega Dilettanti a mesi uno. In particolare, nel ricorso si deduce che non sussiste alcuna violazione della clausola compromissoria, né alcuna pattuizione economica illecita. Per quanto riguarda la supposta violazione della clausola compromissoria si assume che nel caso di specie, trattandosi di un giocatore di campionato regionale, non era possibile per il reclamante adire la Commissione Accordi Economici, sicché era perfettamente lecito il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria non esistendo il c.d. vincolo di giustizia. Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 94 NOIF e dell’art. 43 del Regolamento LND per un’illecita pattuizione economica, il reclamante assume che nel caso di specie non vi è stato alcun accordo economico nel senso che la somma concordata non costituiva un corrispettivo dell’attività svolta dal calciatore bensì semplicemente un esclusivo rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo per l’esercizio della sua attività. In altri termini, si trattava di spese che potevano essere poste a carico della Società SSD Calcio Castelfiorentino in quanto la relativa convenzione era legittima.

         Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, del tutto infondate sono le motivazioni del reclamo. Per quanto riguarda il mancato rispetto del c.d. vincolo di giustizia, appare significativo che il calciatore Geraci abbia chiesto l’autorizzazione a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per definire i suoi rapporti economici con la Società di appartenenza. Che senso avrebbe avuto questa richiesta di autorizzazione se fosse vero, come assume il reclamante nel ricorso, che non sussisteva un organo della giustizia sportiva al quale chiedere tutela dei propri diritti? In secondo luogo, la violazione del c.d. vincolo di giustizia è ancora più evidente nel caso di specie in quanto il calciatore Geraci si è rivolto al Giudice di Pace di Massa chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Società e poi agendo esecutivamente avanti al Tribunale di Firenze con un atto di pignoramento presso terzi: e ciò nonostante il diniego dell’autorizzazione ad adire gli Organi della Giustizia Statale. Per quanto riguarda la seconda imputazione, l’accordo pattuito tra  il calciatore e la  Società è  un vero e proprio  accordo economico e, quindi, è illegittimo in quanto oltre alla somma di € 1.000,00 mensili al calciatore Geraci era stata concessa gratuitamente un’abitazione con le relative utenze anch’esse gratuite. Non può parlarsi di mero rimborso spese per il semplice fatto che il calciatore Geraci ha partecipato a una sola gara di campionato per la Società ed è stato assente per lungo tempo dal luogo ove avrebbe dovuto svolgere l’attività sportiva sicché non si capisce come si possa parlare di rimborso spese. Ne consegue che la decisione di primo grado non merita censure e va confermata in ogni sua parte, non sussistendo alcuna ragione per un accoglimento anche parziale del reclamo con riduzione delle sanzioni inflitte. In conseguenza del rigetto integrale del reclamo, si deve disporre l’incameramento della relativa tassa.

         Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Geraci Silvestro.

         Dispone incamerarsi il contributo.

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