F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 24/CFA del 27/09/2019 motivi con riferimento al C.U. 013 III SEZ. DEL 25.07.2019 RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. VACCA PROMETEO E DELLA SOCIETÀ SPD THARROS SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 11118/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 57 del 20.6.2019)

RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. VACCA PROMETEO E DELLA SOCIETÀ SPD THARROS SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 11118/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 57 del 20.6.2019)

         Il ricorso della Procura Federale, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Sardegna conclusosi con il proscioglimento dei deferiti Vacca Prometeo e Società S.P.D. Tharros da tutte le violazioni loro rispettivamente ascritte, è diretto, in riforma della decisione del giudice di primo grado, all’affermazione della responsabilità dei due deferiti con condanna, in riforma della decisione impugnata, del Sig. Vacca Prometeo alla sanzione della squalifica per mesi sette e della Società S.P.D. Tharros alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.

         In particolare, con i due motivi di ricorso, si deducono rispettivamente l’insufficienza della motivazione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto la mancanza di elementi probatori per pervenire a una pronuncia di responsabilità a carico dei due deferiti; in secondo luogo, l’insufficienza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della decisione di primo grado per avere prosciolto il Sig. Vacca Prometeo dall’imputazione di non essersi presentato avanti agli uffici della Procura Federale nei giorni in cui era stato regolarmente convocato.

         Osserva questa Corte Federale d’Appello che il ricorso della Procura, presentato tempestivamente, non appare fondato. Per quanto riguarda la presunta responsabilità del Sig. Vacca Prometeo e della Società, la decisione di primo grado non merita censure in quanto manca la prova degli addebiti contestati ai deferiti. In particolare, nessuna valenza probatoria possono avere le foto addotte dalla Procura Federale che non consentono di verificare se effettivamente il Sig. Massimiliano Vacca abbia svolto di fatto le funzioni di allenatore della Società S.P.D. Tharros. Dalle foto si può evincere soltanto una presenza dello stesso sul campo di gioco che si può spiegare con il fatto che il Sig. Massimiliano Vacca è il fratello di Prometeo Vacca e il padre di uno dei calciatori della squadra S.P.D. Tharros. Del pari, nessuna valenza hanno le dichiarazioni rese dal calciatore della S.P.D. Tharros Ferraro Giorgio in quanto è lo stesso a dichiarare che si trattava di voci sentite a Oristano, ma di cui lo stesso calciatore non aveva nessuna contezza diretta. Per quanto poi riguarda l’imputazione a carico del Sig. Vacca Prometeo per non essersi presentato davanti agli uffici della Procura Federale nel corso delle indagini, quest’ultimo ha fatto presente per iscritto di non essersi potuto presentare  in nessuna delle date a lui comunicate trovandosi all’estero per ragioni di lavoro.

         Conseguentemente, neanche per questa seconda imputazione la decisione di primo grado merita censure.

         Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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