F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 26/CFA – (III Sez.) 30/09/2019 motivi relativo al C.U. N. 021/CFA DEL 28 Agosto 2019 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. SCIOTTO PIETRO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 NOIF;AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 14975/795 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 24.6.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 12 del 26.7.2019)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI:
INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. SCIOTTO PIETRO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 NOIF;AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 14975/795 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 24.6.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12 del 26.7.2019)
Con provvedimento del 24 giugno 2019 la Procura Federale ha deferito:
- il sig. Pietro Sciotto, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società ACR Messina SSD a r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 91, comma 1, NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, CGS FIGC, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. Genny Russo, in assenza di una giusta causa, la partecipazione all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, della prima squadra della ACR Messina SSD a r.l., iscritta al campionato Nazionale di Serie D, girone I; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019 e, in particolare, a far tempo dal 3 dicembre 2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 05 dicembre 2018, contestando l’esclusione dalla rosa, ha richiesto alla medesima predetta società il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica;
- la società SSD ACR Messina a r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al Sig. Pietro Sciotto (amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della predetta medesima società). L’indagine muove dalla denuncia con la quale il calciatore Genny Russo dichiarava che la SSD ACR Messina a r.l. gli aveva impedito, a partire dal 3.12.2018, di svolgere regolarmente l’attività agonistica, di addestramento e di allenamento con la prima squadra, malgrado il formale vincolo di tesseramento per la S.S. 2018-2019 secondo il relativo accordo economico sottoscritto in data 2.9.2018.
L’asserita illiceità dell’esclusione dalla rosa della prima squadra era stata contestata dal calciatore con due diffide (dd. 5.12.2018 e 12.11.2018) con le quali veniva richiesto, senza effetto alcuno, il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica.
Sempre secondo quanto dichiarato dal calciatore denunciante, lo stesso, in data 14.12.2018, a causa della pressione psicologica causatagli dalla vicenda, decideva di interrompere il vincolo sportivo.
In base agli accertamenti della Procura Federale sarebbe emerso, da un lato, che la società aveva effettivamente deciso che il calciatore non rientrasse più nei piani tecnici societari, dall’altro, che lo stesso sig. Russo sarebbe stato effettivamente obbligato dalla società ad allenarsi separatamente dalla prima squadra, sotto la direzione di un professionista esterno.
Dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, nella seduta del 18.7.2019, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- nei confronti del Sig. Pietro Sciotto, mesi due di inibizione;
- nei confronti del SSD ACR Messina a r.l., ammenda di euro millecinquecento.
La difesa del sig. Pietro Sciotto ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.
Con la decisione impugnata dinanzi a questa Corte d’appello dal sig. Sciotto e dalla società ACR Messina, il TFN, giudicando fondato il deferimento, ha inflitto le seguenti sanzioni:
- Pietro Sciotto: inibizione di mesi 2 (due);
- società ACR Messina SSD a r.l.: ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Evidenzia, anzitutto, il TFN che «l’estromissione di un tesserato dall’attività di formazione e addestramento costituisce un inadempimento agli obblighi derivanti dal tesseramento, inquadrabile alla stregua di una violazione disciplinare.
In particolare, il protocollo d’intesa stipulato tra A.I.C. e L.N.D. il 21.10.2004, con il quale sono stati integrati i Doveri delle Società previsti dall’art. 91 delle NOIF, ha previsto che “le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei” (punto 3) e che “sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”(punto 6).
In base a tali disposizioni, dunque, anche alla luce delle precedenti decisioni di Codesto Tribunale, la società che non consente al tesserato di svolgere regolarmente l’attività agonistica, di addestramento e di allenamento della prima squadra, in assenza di condotte disciplinarmente rilevanti da parte del giocatore, è sanzionabile per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza (TFN C.U. n. 6 2018/2019 e n. 81 2015/2016)».
Ciò premesso, ritiene, il TFN, che dagli atti del procedimento emerga, con chiarezza, che il calciatore Genny Russo, senza alcuna specifica ragione, è stato escluso dalla rosa della prima squadra. «In particolare», prosegue il Tribunale, «a questo ultimo è stato precluso il regolare svolgimento dell’attività agonistica, di addestramento e di allenamento con la prima squadra.
Il sig. Oberdan Biagioni responsabile dell’area tecnica della società nel corso dell’audizione del 2.4.2019 ha, infatti, ammesso che il giocatore sia stato messo fuori rosa, senza tuttavia indicare né le motivazioni di tale scelta societaria, né il soggetto responsabile di siffatta decisione.
Parimenti, il sig. Giuseppe La Spada ha confermato che al sig. Genny Russo era stato precluso a partire dal 3.12.2018 la possibilità di allenarsi con la prima squadra.
Tra l’altro la circostanza che il calciatore Genny Russo “dal 1.12.2018 anche per non creare frizioni con i calciatori rimanenti, essendo lo stesso conscio del trasferimento, è stato utilizzato separatamente”, è stata pacificamente ammessa dallo stesso deferito nel corso dell’audizione del 20.6.2019.
Né possono assumere rilievo esimente le affermazioni del deferito secondo le quali allo stesso non possono essere attribuite le condotte contestate, in quanto non si sarebbe mai interessato in prima persona di tali vicende.
Innanzitutto, la circostanza dedotta a discarico dal deferito risulta priva di qualsivoglia prova a suffragio.
Inoltre, essendo lo stesso deferito all’epoca dei fatti contestati il legale rappresentante della società evidentemente lo stesso risulta responsabile di tutte le decisioni societarie.
Ne consegue, dunque, che il sig. Pietro Sciotto è senz’altro responsabile della violazione delle disposizioni contestate dalla Procura.
Essendo il sig. Pietro Sciotto all’epoca dei fatti il legale rappresentante della SSD ACR Messina a r.l. sussiste la responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS».
Avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso in appello il sig. Pietro Sciotto e l’ACR Messina, ritenendo «ingiusto ed iniquo» il provvedimento impugnato.
La tesi difensiva, in sintesi, si basa essenzialmente sul fatto che «giammai il calciatore Russo è stato allontanato dal gruppo», ed il comportamento adottato dalla società nei suoi confronti non può essere ritenuto e qualificato «come estromissione di un tesserato dall’attività di formazione ed addestramento», dovendosi, invece, riferire all’ambito delle scelte tecniche.
Deducono, a tal fine, i ricorrenti, che, «concordemente con il calciatore, vista la imminente apertura della finestra di mercato, i predetti responsabili (allenatore, D.S., allenatore in seconda) hanno fatto continuare ad allenare il calciatore Russo non schierandolo come titolare nella squadra».
Inoltre, con specifico riferimento alla posizione del presidente Sciotto, così si deduce, in ricorso: «è notorio che a nessun Presidente di nessuna società, anhe professionistica, possa essere addebitato un comportamento di natura tecnica».
Chiedono, pertanto, i ricorrenti, di annullare l’impugnato provvedimento del Tribunale Federale Nazionale.
Nella seduta del 28 agosto 2019, dopo la discussione della causa, il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti
MOTIVI
Pacifici i fatti di rilievo ai fini della presente decisione:
- fino alla data del 2 dicembre 2018 (gara disputata dallACR Messina in casa contro il Troina) il calciatore Genny Russo era in rosa nella prima squadra;
- con comunicazione del 3 dicembre 2018 l’ACR Messina ha comunicato al sigl Genny Russo di non rientrare nei piani tecnici della società, sospendendolo dagli allenamenti della prima squadra;
- con successiva nota in data 4 dicembre 2018 l’ACR Messina ha comunicato al sig. Genny Russo, date ed orari degli allenamenti, che, poi, si sarebbero effettivamente svolti – unitamente ad altri due calciatori (Alberto Cossentino e Giuseppe Gambino) – sotto la direzione del tecnico sig. Giuseppe La Spada;
- in data 14 dicembre 2018 il calciatore Genny Russo sottoscriveva la lista di svincolo, interrompendo, così, ogni rapporto con la predetta compagine sportiva.
Ciò premesso in fatto e in disparte ogni diversa pur possibile considerazione, la Corte, letto il protocollo d’intesa stipulato tra A.I.C. e L.N.D. il 21 ottobre 2004, visto l’art. 91 delle N.O.I.F., ritiene che, anche alla luce del breve arco temporale di riferimento che riguarda la vicenda oggetto del presente procedimento (dal 3 al 14 dicembre), dal complesso probatorio come acquisito in atti non risultino integrati – quantomeno, secondo il criterio della ragionevole certezza – sufficienti elementi probatori atti a dimostrare che le modalità alternative di “addestramento ed allenamento” utilizzate, nel caso di specie, dalla società SSD ACR Messina a r.l. con riguardo al calciatore Genny Russo, siano da considerarsi di rango ed intensità inferiori agli standard normalmente rinvenibili nella partecipazione alle attività agonistiche all’interno della rosa.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ACR Messina SSD ARL di Messina (ME) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi il contributo.
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