F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 26/CFA – (III Sez.) 30/09/2019 motivi relativo al C.U. N. 021/CFA DEL 28 Agosto 2019 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS SCARPERIA 1920 ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA ALLA SIG.RA PENNI FULVIA ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; SQUALIFICA PER GARE 2 INFLITTA AL CALCIATORE MALAJ LEONARDO ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. PINI ANDREA ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 NELCAMPIONATODISPUTATODALLAPRIMASQUADRAEAMMENDADI€200,00INFLITTEALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13383/656 PFI 18-19 /MS/AG DEL 27.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 18.7.2019)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS SCARPERIA 1920 ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA ALLA SIG.RA PENNI FULVIA ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

SQUALIFICA PER GARE 2 INFLITTA AL CALCIATORE MALAJ LEONARDO ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.;

INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. PINI ANDREA ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 NELCAMPIONATODISPUTATODALLAPRIMASQUADRAEAMMENDADI€200,00INFLITTEALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13383/656 PFI 18-19 /MS/AG DEL 27.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 18.7.2019)

 

Con il mezzo qui in rilievo la società G.S. Scarperia 1920 (di seguito anche Scarperia) in data 2.8.2019 propone reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, resa pubblica mediante Comunicato Ufficiale n°4 del 18.7.2019, con la quale sono state applicate le seguenti sanzioni:

- a Penni Fulvia, Presidente della società reclamante, l’inibizione per mesi 2 (due);

- a Malaj Leonardo, calciatore impiegato dalla detta società nelle gare di seguito indicate, la squalifica per 2 (due) giornate di gara;

- a Pini Andrea, dirigente, l’inibizione per mesi 1 (uno);

- alla società G.S. Scarperia, l’ammenda di € 200,00 (duecento), nonché la penalizzazione di 1 (un) punto da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020 nel campionato disputato dalla prima squadra.

Era, infatti, emerso che alle gare del Campionato Provinciale Juniores della Provincia di Firenze G.S. Scarperia 1920/Barberino del 14.10.2017, G.S. Scarperia 1920/Euro Calcio del 17.3.2018, aveva preso parte, nella squadra dello Scarperia, anche il calciatore Leonardo Malaj, sebbene non tesserato per detta società. In entrambe le suddette circostanze, il dirigente accompagnatore era il signor Andrea Pini.

Da qui l’elevazione del deferimento della Procura Federale, poi convalidato dal Giudice di prime cure, a carico di:

- Penni Fulvia, Presidente del G.S. Scarperia 1920, chiamata qui a rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 1, posto in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43, commi1 e 6, delle NOIF per non aver provveduto al tesseramento del calciatore Malaj Leonardo;

- Malaj Leonardo, calciatore non tesserato per la società G.S. Scarperia 1920, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per non aver richiesto il tesseramento e aver preso parte, nonostante ciò, alle due gare;

- Pini Andrea, dirigente della predetta società, al quale risulta contestata la violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 39, 43 c.1 e 6, e 61 delle N.O.I.F. per aver sottoscritto le due liste attestando, in maniera non veridica, la regolare posizione del calciatore;

- società G.S. Scarperia 1920 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva quale prevista dall'art. 4. comma 1 e 2 del C.G.S..

All’esito del giudizio di prime cure il Tribunale, in accoglimento del deferimento, applicava le sanzioni sopra riportate per i fatti come sopra ricostruiti in via di sintesi.

Con il gravame in epigrafe la reclamante, nell’ammettere il proprio errore, deduce che la contestata mancanza è stata commessa in buona fede e che non vi sono precedenti specifici a carico della società, concludendo per la riduzione delle sanzioni e l’annullamento del punto di penalizzazione comminato dal giudice di primo grado.

All’udienza del 28.9.2019, fissata per la trattazione del reclamo, la società reclamante non è comparsa. Da parte sua, la Procura Federale ha concluso per il rigetto del reclamo.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Giusta quanto sopra già anticipato, giova qui ribadire che i fatti in addebito, ed oggetto di accertamento in prime cure, possono ritenersi definitivamente acquisiti,  vertendo la res iudicanda esclusivamente sull’entità delle sanzioni comminate.

Ed, invero, la società reclamante insiste esclusivamente per una riduzione di tali sanzioni imputando la mancanza qui in rilievo ad un errore commesso in buona fede.

Sul punto, ritiene questa Corte che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo della discrezionalità ad esso devoluta dall’ordinamento di settore, applicando sanzioni che, anche a voler tener conto dell’atteggiamento collaborativo manifestato dalla società reclamante e delle circostanze in cui è maturato l’addebito, si rivelano, rispetto alla giurisprudenza formatasi in subiecta materia, oggettivamente contenute e, comunque, del tutto proporzionate al tipo ed alla gravità delle contestazioni compendiate nell’atto di deferimento e, dunque, al loro complessivo disvalore.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto e, per l’effetto, s’impone l’incameramento del contributo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società GS Scarperia 1920 ASD di Scarperia (FI).

Dispone addebitarsi il contributo.

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