F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019 RICORSO DEL CALC. ZURBAGIU STRACHINA RONALDO DENIS AMAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING SALA CONSILINA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1 LETT. C) C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO ALL’1.7.2021 SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/REAL PALOMONTE – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – DEL 4.3.2019 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 126 del 16.5.2019)

RICORSO DEL CALC. ZURBAGIU STRACHINA RONALDO DENIS AMAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING SALA CONSILINA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1 LETT. C) C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO ALL’1.7.2021 SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/REAL   PALOMONTE   –   CAMPIONATO   JUNIORES   REGIONALE   -  DEL   4.3.2019   (Delibera   della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 126 del 16.5.2019)

 

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania, è diretto in via preliminare e pregiudiziale alla declaratoria di ammissibilità del ricorso per revocazione ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 39, comma 1, lettera c), G.G.S. Nel merito, si chiede l’annullamento e/o la revoca della sanzione della squalifica inflitta al reclamante stante la violazione dell’art. 36, comma 6, e 44, comma 1.2, C.G.S. con conseguente violazione del diritto di difesa; in subordine, la riduzione significativa e congrua della sanzione inflitta. In via istruttoria, il reclamante chiede, ove la Corte Federale di Appello lo ritenesse necessario, una nuova audizione dell’arbitro a chiarimenti sulla vicenda; in alternativa, la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di fare piena e definitiva luce sugli avvenimenti in discussione, con sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata nonché del presente giudizio.

Nel ricorso si assume in via preliminare e pregiudiziale che il presente giudizio risulta viziato da un palese errore di fatto in quanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale avrebbe indebitamente presunto l’avvenuta trasmissione degli atti processuali richiesti dalla Società Sporting Sala Consilina non esistendo la casella di posta elettronica alla quale la documentazione sarebbe stata inviata. Nel merito, si adducono due motivi di ricorso. Con il primo si deduce la violazione del diritto di difesa del ricorrente per la mancata trasmissione degli atti ufficiali richiesti dal Presidente della A.S.D. Sporting Sala Consilina alla quale all’epoca dei fatti apparteneva il reclamante. Con il secondo motivo si lamenta l’“assoluta eccessività della sanzione comminata” dal giudice di primo grado mancando da parte del reclamante qualsiasi volontà di pregiudicare l’incolumità fisica e/o psicologica dell’arbitro.

Osserva questa Corte Federale di Appello che il reclamo è del tutto destituito di fondamento se non addirittura inammissibile per le ragioni che seguono. Nel caso di specie, non vi è alcun fatto nuovo e sopravvenuto che potrebbe indurre questa Corte Federale di Appello a revocare la decisione impugnata che è definitiva per essere stata pronunciata dalla Corte di Appello Territoriale della Campania. L’errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte di Appello Territoriale per aver ritenuto avvenuta la trasmissione degli atti processuali richiesti non può essere considerato alla stregua di un fatto nuovo e sopravvenuto trattandosi invece di un fatto eventualmente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. In altri termini, il reclamante cerca di ottenere un riesame del merito introducendo in buona sostanza un terzo grado di giudizio che non è consentito dall’ordinamento sportivo. L’inammissibilità del ricorso per revocazione non consente che si passi all’esame del merito della vicenda che oltretutto non sarebbe ammissibile in quanto il reclamante si limita ad affermare che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto riferito dal Direttore di gara.

Non vi è, pertanto, alcuna valida ragione per accogliere, neanche parzialmente, il reclamo del calciatore Zurbagiu, il quale deve essere dichiarato inammissibile essendo inconcepibile una revisione nel merito della decisione della Corte di Appello Territoriale, né sussistendo i presupposti per la revocazione della decisione stessa in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti.

Il rigetto del reclamo comporta automaticamente che venga incamerata la tassa reclamo.

Per questi motivi, la Corte Federale di Appello dichiara inammissibile il reclamo come proposto dal calciatore Zurbagiu Strachina Ronaldo Denis Aman e conferma integralmente la decisione impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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