F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019 RICORSO DEL SIG. VELLONE BRUNO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E PROPRIETARIO DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91 NOIF E 30 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10796/98 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 29.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

RICORSO DEL SIG. VELLONE BRUNO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E PROPRIETARIO DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91 NOIF E 30 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10796/98 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 29.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019)

Il reclamo del Sig. Vellone Bruno, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale  Nazionale

- Sezione Disciplinare - su deferimento da parte del Procuratore Federale del 29.3.2019, è diretto in via preliminare alla sospensione della decisione del giudice di primo grado stante “il grave ed irreparabile danno alla propria reputazione ed immagine professionale”. In rito, e in riforma della decisione impugnata, il reclamante chiede che si dichiari la decadenza della Procura dall’azione disciplinare e l’improcedibilità del deferimento per violazione degli artt. 32-ter, comma 4, e 32-quinquies C.G.S. Nel merito, il reclamante, stante l’“insussistenza delle incolpazioni e la mancanza dell’elemento, soggettivo ed oggettivo, necessario a configurare l’illecito ipotizzato”, chiede l’annullamento della decisione di primo grado “e la decadenza degli obblighi di pagamento posti a carico dell’odierno reclamante”. In via istruttoria, il reclamante chiede di essere sentito, nonché l’acquisizione di tutta la documentazione da lui prodotta in sede di audizione da parte della Procura Federale e quella allegata alle due memorie, con riserva di produrre ulteriore documentazione.

In particolare, il reclamante deduce con il primo motivo di diritto la violazione dell’art. 32-ter C.G.S. in quanto l’atto di deferimento sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa, “con decadenza dell’azione disciplinare, improcedibilità ed estinzione del procedimento”. In proposito, il reclamante fa presente di aver prodotto una memoria difensiva il 18.2.2019 sicché la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l’azione disciplinare mediante il deposito dell’atto di deferimento entro il successivo termine di 30 giorni che scadeva il 20.3.2019, mentre l’atto di deferimento sarebbe tardivo perché depositato soltanto in data 29.3.2019. Con il secondo motivo di diritto il reclamante lamenta la violazione dell’art- 32-quinquies C.G.S. per il “mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini. Inutilizzabilità degli atti”. Al riguardo, il reclamante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui si afferma la natura ordinatoria dei suddetti termini. Assumendo invece la natura perentoria del suddetto termine, il reclamante afferma che la Procura Federale è decaduta dal potere di esercizio dell’azione disciplinare e gli atti tardivamente compiuti sono inefficaci. Con il terzo motivo di diritto il reclamante lamenta una serie di vizi della decisione di primo grado, in particolare l’infondatezza dei presupposti posti a fondamento della decisione, l’omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata, l’insussistenza delle incolpazioni e la mancanza di ogni elemento, soggettivo ed oggettivo necessario a configurare l’illecito ipotizzato. In fatto, il reclamante lamenta l’erroneità dell’affermazione della decisione impugnata secondo la quale sarebbe stato Presidente della S.S. Argentina S.r.l. dal 13.10.2017 sino alla data delle dimissioni avvenute il 3.4.2018 mantenendo l’80% delle quote societarie. Al riguardo, il reclamante obietta che manca un atto di investitura nella carica di Presidente della Società e di non aver mai sottoscritto alcuna clausola compromissoria. Aggiunge il reclamante che all’epoca della stipula della clausola compromissoria si trovava in altro luogo quale CTU in un procedimento civile e che la consulenza tecnica grafologica prodotta in atti evidenziava la non veridicità della sua firma apposta in calce alla scrittura privata e alla clausola compromissoria. Di qui, il “clamoroso… travisamento del fatto in cui è incorsa la impugnata decisione”. L’odierno reclamante contesta l’affermazione della decisione di primo grado nella parte in cui afferma che “era socio nel momento in cui presentò le querele indicate nel deferimento con relativa violazione della clausola compromissoria”. In definitiva, il reclamante assume di essersi limitato ad effettuare una serie di versamenti in danaro per sopperire alle necessità più urgenti della squadra di calcio, con la conseguenza che appare del tutto infondata l’imputazione che avrebbe “fatto venir meno la disponibilità di materiale sportivo e di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti”.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, appare fondato per quanto riguarda l’affermazione del reclamante dell’insussistenza di una sua responsabilità per il “conclamato avvilimento della dignità sportiva della compagine, sia sotto il profilo tecnico che agonistico, ad ogni livello”. Da questo punto di vista, al reclamante non può muoversi alcun appunto avendo lo stesso anche con mezzi propri fatto fronte alle esigenze tecnico-sportive della squadra e dei calciatori. Per il resto, il reclamo appare infondato a cominciare dalle eccezioni in rito, trattandosi di termini ordinatori e non già perentori come ritiene invece erroneamente l’odierno reclamante. Ciò premesso, rimangono in piedi tutte le altre imputazioni, in particolare quella del vincolo di giustizia. Infatti, è lo stesso reclamante che ammette candidamente di aver provveduto alle necessità materiali della squadra e dei calciatori in qualità di socio della stessa. Poco importa che si sia dimesso in data 29.3.2018 dalla carica di Presidente della Società, dimissioni ratificate il 4.4.2018 con nomina di un nuovo Presidente il successivo 22.5.2018. Al momento delle dimissioni da Presidente della Società e anche dopo la presentazione delle querele alla Legione Carabinieri Liguria in data 8.6.2018 e 16.6.2018 per i reati di truffa e appropriazione indebita, l’odierno reclamante, pur non essendo più Presidente della Società S.S. Argentina S.r.l., aveva mantenuto la qualità di socio e la titolarità di quote societarie nella misura del 41% cedute a terzi solo in data 28.12.2018. Ne consegue che, pur dovendosi apprezzare l’impegno dell’odierno reclamante nel far fronte alle esigenze anche di carattere economico della Società, è indubitabile che al momento della presentazione delle due querele era ancora socio della S.S. Argentina S.r.l. nella misura del 41% e, pertanto, era tenuto al rispetto del vincolo di giustizia. Non avendo chiesto la prescritta autorizzazione, questa Corte Federale di Appello deve ritenerlo responsabile della violazione della clausola compromissoria e dal vincolo di giustizia.

Tuttavia, valutando tutte le circostanze del caso concreto e riconoscendo all’odierno reclamante di essersi fattivamente adoperato per far fronte alle esigenze della S.S. Argentina S.r.l. ricorrendo addirittura a mezzi propri, appare equo ridurre la sanzione dell’inibizione da anni due a un anno, nonché quella dell’ammenda da € 1.000,00 a € 500,00 in parziale riforma della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Vellone Bruno, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 1 e l’ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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