F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0008/CFA del 17 ottobre 2019 – (Sig. DOMENICO PORCHIA) n. 39/2019 – 2020 Registro Reclami N. 39/2019 REGISTRO RECLAMI. N.0008/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 39/2019 REGISTRO RECLAMI.

N.0008/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 39CFA del 2019, proposto dal signor Domenico Porchia

contro

la Procura Federale

per la riforma

della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. assunta nella seduta del 6 settembre 2019 e pubblicata con comunicato ufficiale n. 63 in pari data, concernente l’inflizione della sanzione di squalifica di mesi tre, in esito a deferimento per la violazione degli articoli 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione agli articoli 22, commi 2, 3 e 7, e 38, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 ottobre 2019 il dott. Ivo Correale e udito il rappresentante della Procura Federale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo a questa Corte, il sig. Domenico Porchia chiedeva la riforma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in epigrafe, con la quale era stata ritenuta la sua responsabilità disciplinare e inflitta la sanzione di mesi tre di squalifica perché, pur in regime di precedente squalifica ai sensi dell’art. 32 sexies del C.G.S., prendeva parte come giocatore ad alcune partite del Campionato Promozione del C. R. Sicilia con la società ASD Real Belvedere Siracusa.

In particolare, il sig. Porchia, non apportando elementi di fatto nuovi e diversi da quelli già esaminati dalla Commissione Disciplinare, lamentava la circostanza di avere ricevuto solo in data 10 settembre 2019 la raccomandata “A/R”, peraltro priva di data, con la quale era comunicato che il giorno 6 settembre 2019 si sarebbe tenuta presso la sede della Commissione stessa la discussione del procedimento che lo riguardava, avviato su deferimento del Procuratore Federale n. 15149/859PF18/19 del 26 giugno 2019.

Ne derivava, secondo la conclusione del reclamante, la violazione dei diritti di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio, in relazione all’art. 44, n. 1, del C.G.S. e quindi l’inefficacia della decisione della Commissione.

In prossimità della data di trattazione del reclamo, fissata al 7 ottobre 2019, il sig. Porchia faceva pervenire una memoria, in cui riportava le medesime argomentazioni del ricorso.

A tale udienza risultava la presenza dell’esponente della Procura Federale, ai soli fini di rilevare la mancata comunicazione/notificazione del reclamo nei suoi confronti.

Il reclamo veniva quindi trattenuto in decisione e in pari data era pubblicato il dispositivo della decisione, ai sensi dell’art. 106, comma 4, C.G.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevanza assume l’art. 49 del C.G.S., contenente “Norme generali sul procedimento”, il cui comma 4 prevede che: “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità.

L’art. 101, comma 1, prevede, a sua volta, che: “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette  giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione  della  decisione  che si intende impugnare.

Il successivo art. 103 disciplina le modalità di fissazione dell’udienza e del rispetto del contraddittorio nei procedimenti davanti alla Corte Federale d’Appello.

Nello specifico, il comma 1 prevede che “Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti…”

Ne consegue che, dal combinato disposto delle suddette norme e proprio al fine del rispetto del diritto di difesa e della regolarità del contraddittorio invocati dal reclamante, si evince come nel caso di specie era necessario fornire la prova della notificazione – o quantomeno della comunicazione - del reclamo alla controparte del sig. Porchia, quale individuabile agevolmente nella Procura Federale, peraltro parte nel giudizio di primo grado avanti alla Commissione Disciplinare.

Alla luce di quanto osservato, pertanto, e in assenza di tale allegazione, il reclamo deve dichiararsi inammissibile per violazione delle suddette norme applicabili alla fattispecie.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo del sig. Porchia Domenico, lo dichiara inammissibile.

Dispone la comunicazione alle parti tramite il loro difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it