F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 19/CFA del 21/08/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 002/CFA del 10 Luglio 2019 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI VACCA MASSIMILIANO E CAU MARCO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 11115/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 259 del 6.6.2019)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO  IL  PROSCIOGLIMENTO  DEI  SIGG.RI  VACCA MASSIMILIANO E CAU MARCO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 11115/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 259 del 6.6.2019)

 

1.- Con atto del 5 aprile 2019, la Procura Federale Interregionale deferiva nanti la Commissione Disciplinare - c/o Settore Tecnico (così testualmente):

1) VACCA Massimiliano, “allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC (matricola 114805), a) per la violazione dell’art.1 bis, commi 1 e 5, C.G.S, con riferimento all’art.38 delle NOIF e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore tecnico della FIGC (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 33 e 37 del predetto regolamento, coma da C.U. FIGC n.69 del 13.06.2018), per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra S.P.D. Tharros, militante nel Campionato Regionale di Promozione, per la stagione  sportiva 2017/2018,  dal mese  di  gennaio  2018 fino  alla  fine  del campionato,  pur non essendo tesserato per tale società; b) per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, con riferimento all’art.40 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, per essere venuto meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e segnatamente per aver svolto l’attività di tecnico per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva 2017/2018;

2) CAU Marco, “all’epoca dei fatti allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della FIGC (matricola n.42052) e tesserato in qualità di allenatore per la società S.P.D. Tharros a) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento all’art.38 delle NOIF e all’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC (oggi trasfuso nell’art.33 del predetto regolamento, come da C:U. FIGCn.69 del 13.6.2018), per aver consentito al signor Massimiliano Vacca, soggetto non tesserato per la società S.P.D. Tharros, di svolgere di fatto il ruolo di allenatore al posto suo della squadra militante nel Campionato Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio 2018 fino alla fine del campionato; b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentato davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benchè ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento se non motivazioni pretestuose e non comprovate”.

2.- Nella riunione del 28 maggio 2019 la citata Commissione Disciplinare, sul rilievo che i fatti contestati non risultavano idonei e sufficientemente provati, con due distinte ed autonome decisioni dichiarava i prefati Vacca e Cau non responsabili degli addebiti disciplinari loro contestati (C.U. n.259 del Settore Tecnico FIGC del 6.6.2019)..

3.- Avverso queste decisioni ha proposto ricorso la Procura Federale Interregionale, con atto del 13 giugno 2019 affidato a due motivi, chiedendo di comminarsi la squalifica di mesi nove, nei confronti di Vacca, e di mesi otto, nei confronti di Cau.

Nella riunione del 10 luglio 2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnare dalle Parti, chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.

4.- Il gravame propone due motivi, il primo dei quali concerne la (così testualmente) “Violazione e errata interpretazione dell’art. 34, comma 2 del C.G.S. – Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato”.

Al riguardo occorre porre in evidenza che l’impianto accusatorio, che ha indotto la Procura Federale Interregionale a formulare il deferimento e a fondare, poi, il ricorso in scrutinio è basato solo ed esclusivamente –come argutamente ha osservato il Giudice a quo- sulla documentazione fotografica di un’unica seduta di allenamento, che ritrae giocatori con e senza casacca, presumibilmente intenti a disputare una partita di allenamento: interpellato al riguardo in sede di audizione, il Vacca ha fornito le motivazioni della sua presenza su quel campo, chiarendo di aver svolto –non soltanto in quella circostanza, ma anche in altre, peraltro non contestate perché non note all’Ufficio- il ruolo di arbitro nelle partitelle di allenamento.

La provata circostanza, poi, che nella squadra del Tharros militava, in detto periodo, il figlio e che la società facesse capo al fratello del Vacca, ha indotto la Commissione a ritenere questa ricostruzione compatibile con le dichiarazioni rese.

In verità torna assai difficile anche solo ipotizzare che il Vacca abbia svolto l’attività di allenatore per la Tharros dal gennaio 2018 fino al termine della stagione sportiva, sulla base di una mera ed unica documentazione fotografica, sol che si consideri i vari e complessi compiti demandati ad un allenatore (sedute di teoria e di pratica). Diversamente opinando, infatti, si svilirebbero profondamente i diversi settori di intervento nei quali deve cimentarsi un allenatore, per la cui adeguata preparazione la FIGC –proprio a tutela del principio di affidamento degli utenti- esige la frequentazione di un corso di preparazione, idoneo alla funzione e affidato a mani esperte, e il conseguimento di una specifica abilitazione.

5.- In secondo luogo, poi, occorre richiamare “la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici” (così, Cass. 24.10.2014, n.22720).

Se è vero, com’è vero, che alla prova testimoniale è affidata la ricostruzione dei fatti del procedimento, non già valutazioni e testimonianze de relato, consegue che coglie nel segno il Giudice a quo lì dove afferma che le dichiarazioni rilasciate in proposito dal calciatore Ferrara (testualmente) “non appaiono idonee a supportare l’accusa perché fanno riferimento ad un irrilevante ^sentito dire^”, considerata la natura de relato di quanto da costui riferito.

Con molta acutezza il ricorrente richiama gli arresti delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n.93 del 19.12.2017 e di questa Corte, Sez.IV, pubblicata nel CU n.108/CFA del 3.05.2018, evidenziando il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di valutazione delle prove, omettendo di considerare che in questo procedimento ciò che difetta sono proprio le prove, ragion per cui a detto compito valutativo questa Corte non può attendere, come dedotto dalla predetta Commissione nella sua decisione, che si condivide pienamente e che va confermata..

6.- Per quanto concerne, infine, il ricorso avverso il proscioglimento di Cau Marco, richiamato tutto quanto argomentato sulla posizione di Vacca, resta da esaminare la  tesi secondo cui il prefato avrebbe inteso sottrarsi all’audizione richiesta dall’Ufficio.

Sul rilievo che dalla documentazione versata agli atti emerge che il Cau avrebbe sempre e tempestivamente comunicato l’impossibilità di presenziare alle due convocazioni, giustificata da impedimenti lavorativi e/o di salute che non richiedevano specifici riscontri probatori, e valutata la dichiarata disponibilità esternata al Collaboratore dell’Ufficio di concordare un’ulteriore data (proposito vanificato, poi, dall’avvenuta decorrenza dei termini), il Giudice a quo ha tratto la convinzione che non ricorresse la contestata volontà di sottrarsi a tale obbligo, assolvendo il Cau.

Compito di questa Corte non è quello di sovrapporre alla valutazione impugnata altra e diversa, ma quello di verificare che l’iter argomentativo seguito dal Giudice a quo sia logico e coerente con la decisione adottata: la verifica condotta al riguardo pone in evidenza l’assenza dei connotati strutturali della condotta che qualificano la violazione ascritta e in questo senso depongono sia il difetto di una norma che imponga di fornire la prova documentale dell’impedimento addotto per non corrispondere alla convocazione e sia la dichiarata disponibilità a concordare una nuova data.

Ricorrendo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dalla Commissione, la decisione deve essere confermata.

Per completezza di trattazione, infine, in ordine al denunciato vizio di motivazione, necessita richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui esso si configura solamente quanto dall’esame del ragionamento svolo dal giudice, come risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (ex multis, Cass. 25.02.2004, n.3803).

Non sussistendo il denunciato vizio, anche per questo il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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