F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 19/CFA del 21/08/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 002/CFA del 10 Luglio 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 22.080,00 IN FAVORE DALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL, PER IL MANCATO RISPETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE “BRUNO NESPOLI” DI OLBIA, STIPULATO IN DATA 15.6.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 22.080,00 IN FAVORE DALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL, PER IL MANCATO RISPETTO  DELL’ACCORDO  CONTRATTUALE  IN  ORDINE  ALLA  FORNITURA  DI  SERVIZI  PER  LO  STADIO COMUNALE “BRUNO NESPOLI” DI OLBIA, STIPULATO IN DATA 15.6.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

 

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 24 del 28.05.2019, si è pronunciata sul reclamo proposto in data 16/11/2018 dalla società Olbia Calcio 1905 nei confronti della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl avverso il mancato rispetto dell’accordo contrattuale in ordine alla fornitura di servizi per lo stadio comunale “Bruno Nespoli” di Olbia, stipulato tra le parti in data 15/06/2017.

Con reclamo del 16/11/2018, ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte, la società Olbia Calcio 1905 ha adito il Tribunale Federale Nazionale per ottenere la condanna della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl al pagamento  dell’importo di euro 22.080,00 oltre interessi moratori nella misura di legge.

La reclamante ha dedotto, a sostegno delle proprie richieste, l’esistenza di un contratto stipulato inter partes avente ad oggetto la fornitura di servizi di gestione dello stadio comunale “Bruno Nespoli” (tra cui a titolo esemplificativo, la manutenzione e la pulizia del terreno di gioco e degli spogliatoi) da prestarsi a cura della Olbia Calcio 1905 in favore della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl.

A dire della reclamante, in particolare, la Olbia Calcio disputava le proprie gare casalinghe di campionato presso lo stadio comunale “Bruno Nespoli”, in virtù di autorizzazione rilasciata dal Comune di Olbia e, in vista dell’inizio della stagione sportiva 2017/2018, la Arzachena Costa Smeralda necessitava di un idoneo impianto sportivo ove disputare le proprie gare casalinghe.

Affermava, poi, la reclamante che anche la Arzachena Costa Smeralda fosse stata all’uopo

autorizzata dal Comune di Olbia e che, in forza di ciò, le parti avevano stipulato un accordo contrattuale in ordine alla fornitura di servizi per la fornitura dello stadio comunale “Bruno Nespoli” di Olbia, per un importo pari a euro 60.000,00, oltre Iva, da pagarsi, da parte della Arzachena Costa Smeralda, in dieci rate dell’ammontare di euro 6.000,00 oltre Iva cadauno, alle scadenze riportare nello stesso contratto.

Lamentava la reclamante, Olbia Calcio 1905 srl, che la Arzachena Costa Smeralda si fosse resa inadempiente nel pagamento delle ultime tre rate; controdeduceva la società reclamata chiedendo la declaratoria di nullità del contratto e il rigetto delle domande della reclamante, affermando che l’accordo sarebbe nullo per violazione del divieto di sub concedere l’uso dello stadio, in quanto oggetto dello stesso, non sarebbe la fornitura di servizi di gestione dello stadio, ma la cessione/concessione, da parte della società Olbia Calcio 1905 srl alla Arzachena Costa Smeralda dell’utilizzo dell’impianto sportivo, con conseguente inosservanza dell’art. 1322 c.c..

Il Tribunale Federale Nazionale, all’esito dell’udienza del 29/01/2019, con separata ordinanza, invitava la Lega Pro a rimettere copia della documentazione depositata dalla Arzachena Costa Smeralda relativamente alla disponibilità dello stadio comunale “Bruno Nespoli” e ordinava alla società Olbia Calcio 1905 srl di depositare copia della eventuale convenzione intercorsa con il Comune di Olbia per l’utilizzo dello stadio, nonché della richiesta in data 30/02/2017, presentata al medesimo comune di Olbia.

Successivamente, il Tribunale Federale Nazionale, con ulteriore ordinanza, autorizzava le parti ad estrarre copia della documentazione da ultimo acquisita dalla Lega Pro e dalla società Olbia Calcio 1905 srl, concedendo, altresì, termine per note e memorie.

All’esito della riunione del 15/04/2018, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il reclamo della società Olbia Calcio 1905 srl e ha condannato la Arzachena Costa Smeralda srl al pagamento in favore della reclamante della somma di euro 22.080,00, comprensiva di Iva, oltre interessi ex D,lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.

Ritiene il Tribunale Federale Nazionale che la Arzachena Costa Smeralda sia stata anch’essa autorizzata dal Comune di Olbia all’utilizzo dello Stadio Comunale “Bruno Nespoli”, conseguentemente, non risulta ravvisabile alcuna inosservanza del divieto di sub concessione che comporti la nullità dell’accordo de quibus, essendo quello di specie un regolare contratto di servizi che non viola il divieto di interposizione/somministrazione illecita di manodopera e in materia di prestazioni lavorative.

Ritiene, altresì, l’organo di prime cure che la Arzachena Costa Smeralda Calcio srl abbia beneficiato dei servizi di gestione dello stadio comunale “Bruno Nespoli” resi dalla Olbia Calcio 1905 senza mai sollevare alcuna contestazione al riguardo e che la reclamante abbia, peraltro, in parte adempiuto alle proprie obbligazioni con conseguente parziale esecuzione dell’accordo.

Avverso la suindicata decisione ha presentato ricorso dinanzi a questa Corte, la Arzachena Costa Smeralda Calcio srl riproponendo i medesimi motivi addotti nella memoria di costituzione ed eccependo l’erroneità della decisione del Tribunale Federale Nazionale per non aver dichiarato nullo il contratto sottoscritto tra le parti.

Costituitasi in giudizio, la Olbia Calcio ha eccepito l’infondatezza del ricorso richiamando tutto quanto esposto ed argomentato nei precedenti scritti difensivi e nelle deduzioni svolte a verbale delle udienze di primo grado.

A seguito dell’odierna riunione e della successiva camera di consiglio, la Corte, letti gli atti, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT) per i seguenti motivi.

La convenzione stipulata tra il Comune di Olbia e l’Olbia Calcio non contempla alcun divieto in capo alla Olbia Calcio di sub concedere a terzi l’utilizzo dello stadio; si tratta di un regolare contratto di servizi, finalizzato a disciplinare esclusivamente le modalità di esecuzione dei servizi stessi che sono stati prestati ad Arzachena.

Dagli atti è emerso, poi, che la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT) ha in parte adempiuto alle proprie obbligazioni con conseguente parziale esecuzione dell’accordo; delle dieci rate previste nel contratto, infatti, sette sono state regolarmente corrisposte dall’Arzachena.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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