F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 20/CFA del 21/08/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 020/CFA del 21 Agosto 2019 2019 RECLAMO DELLA CALCIATRICE TONIOLO MARTINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. E 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24 del 27.6.2019)

RECLAMO DELLA CALCIATRICE TONIOLO MARTINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. E 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24 del 27.6.2019)

Con reclamo del 13 febbraio 2019, i signori Toniolo Stefano e Puzzati Monica, quali genitori della calciatrice minorenne Toniolo Martina, proponevano reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti dolendosi del mancato svincolo della ragazza ex art. 108 NOIF dal Torino Calcio Femminile e, soprattutto, assumendo non aver mai sottoscritto il tesseramento pluriennale per  la stagione 2016/2017 con la menzionata società sportiva e ne chiedevano l'annullamento.

Secondo il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, dalla lettura del ricorso si desumerebbe come i reclamanti non abbiano fatto mistero della conoscenza del vincolo pluriennale che avrebbero dovuto sottoscrivere  per la stagione  sportiva su indicata ma,  proprio per l'eccessivo e prolungato impegno della figlia a favore della medesima società sportiva, gli stessi, con tale atto, hanno manifestato la loro contrarietà; di fatto acquisito il contestato tesseramento, hanno rilevato e denunciato l'apocrifia delle firme, chiedendone l'annullamento. Avverso questa rappresentazione dei fatti, si è costituito il Torino Calcio Femminile ACF che nel contestare la rappresentazione così come proposta dai reclamanti ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio stante la violazione dell'art. 30, comma 18, CGS per il decorso del termine per l'impugnativa.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, rilevata la regolarità amministrativa dell'atto, ha, tuttavia, ritenuto di dover integrare il contraddittorio anche nei confronti della FC Juventus Spa, cui la calciatrice era stata girata in prestito per le due successive stagioni sportive, quale soggetto cointeressato alla decisione. Integratosi ritualmente il contraddittorio tra tutte le parti ritenute come interessate e necessarie, l’organo di prime cure ha verificato gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno delle rispettive tesi e ha ritenuto che i ricorrenti, pur non essendo tecnici della materia, avessero sufficiente conoscenza delle norme federali tanto da manifestare l'assoluta convinzione del diniego da prestare avverso qualsiasi forma di vincolo pluriennale; ha ritenuto, altresì, che vi fosse la conoscenza ed accettazione ad opera dei ricorrenti, del vincolo a favore della FC Juventus Spa, seppure in prestito, laddove non poteva non essere noto, sin dalla stagione 2016/17, il vincolo pluriennale assunto a favore della società cedente, proprio per la formale e rituale formazione del successivo e relativo tesseramento, per il prestito.

Quanto sopra, tuttavia, è stato in ogni caso ritenuto assorbito dalla eccezione di inammissibilità così come rappresentata dal ACF Torino Calcio Femminile, ex art. 39, comma 18, CGS, dal momento che la conoscenza del tesseramento impugnato e disconosciuto dai ricorrenti deve essere ricondotto al mese di settembre 2017, laddove il reclamo è stato inviato in data 13/2/2019.

Sulla scorta di ciò, l’organo di prime cure ha reputato ampiamente decorso il termine di giorni 30 indicati dalla norma federale; termine che, per consolidato orientamento del tribunale adito, deve essere considerato come perentorio.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ha ritenuto di rigettare il reclamo proposto e ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla calciatrice Martina Toniolo e dai genitori Stefano Toniolo e Monica Pozzati.

In data 4 luglio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti pubblicata con C.U. n. 23/TFN del 3 giugno 2019 (dispositivo) e con motivazioni pubblicate con Com. Uff. n. 24/TFN del 27 giugno 2019, hanno proposto reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello, i signori Stefano Toniolo e Monica Pozzati in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia Martina Toniolo.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ACF Torino Calcio Femminile inviava controdeduzioni.

All’’udienza fissata per il giorno 30 luglio 2019 innanzi a questa Corte Federale d’Appello nessuna delle parti è comparsa, essendo intervenuta, nelle more del procedimento, rinuncia al reclamo da parte dei reclamanti, in data 26 luglio 2019.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi il contributo.

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