F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 4/CFA del 10/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 116/CFA DEL 13 Giugno 2019 RICORSO DEL SIG. MITRANO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 28 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, 92 NOIF E 38 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10994/143 PFI 18-19 MS/VDB DEL 2.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 253 del 30.5.2019)

RICORSO DEL SIG. MITRANO FRANCESCO AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 28  REGOLAMENTO  SETTORE  GIOVANILE  E  SCOLASTICO,  92  NOIF  E  38  REGOLAMENTO  SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10994/143 PFI 18-19 MS/VDB DEL 2.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 253 del 30.5.2019)

 

A seguito di un esposto presentato il 5.5.2018 dalla sig.ra Formato Maria Anna, Presidente della ASD Vigor Gaeta, che segnalava che in data 30.4.2018 era stato organizzato presso il campo sportivo “A. Riciniello” di Gaeta uno stage riservato alla categoria dei portieri senza alcuna autorizzazione da parte degli organi della FIGC, veniva disposta ed eseguita dalla Procura Federale un'accurata indagine sull'accaduto.

In esito alla  stessa  veniva  accertato  che,  effettivamente,  nella  data  sopraindicata  era  stato effettuato uno stage riservato ai portieri, organizzato dalla società Polisportiva Gaeta Calcio e dall'ASD Spes Caieta, nonché dai signori Mitrano Francesco, allenatore di base della Polisportiva Gaeta Calcio, e Mezza Roberto, tesserato per la ASD PSD  Don  Bosco  Gaeta,  senza  alcuna  autorizzazione  da  parte degli organi del Settore Giovanile Scolastico della FIGC e del CR Lazio. Nello stage  erano  rimasti coinvolti anche altri soggetti, come i signori Cera Renato e Miotto Giulio, entrambi allenatori e preparatori di portieri, e Ciccone Luca, dirigente e allenatore dell'ASD Nuova Itri Calcio, e tantissimi altri che venivano deferiti al Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Lazio.

I signori Mitrano, Mezza, Cera, Miotto, Ciccone venivano, invece, deferiti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per rispondere ciascuno dell'illecito disciplinare per avere organizzato (i primi due) e partecipato (gli altri quattro) al citato stage in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

In particolare al signor Mitrano veniva contestata  la violazione dell'art.  1 bis, comma  1, C.G.S. in relazione agli artt. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 92 NOIF e 38 Regolamento Settore Tecnico per avere organizzato in data 30.04.2019 presso il campo sportivo di Gaeta “A. Riciniello” lo stage per portieri in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi federali del Settore Giovanile Scolastico della FIGC e del CR Lazio.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha ritenuto provati i fatti contestati e con decisione del 30.05.2019 (pubblicata nello stesso giorno) ha dichiarato la responsabilità disciplinare dei sigg. Mitrano, Miotto e Ciccone infliggendo loro la sanzione della squalifica rispettivamente per mesi  dodici  al primo,  e  per mesi tre  agli  altri due. Gli altri  allenatori deferiti  alla Commissione Disciplinare  (e,  cioè,  i  signori  Mezza  e  Cera  ) hanno,  invece,  definito  la  loro  posizione  con  un patteggiamento.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il sig. Mitrano, a mezzo del suo difensore, ammettendo di avere organizzato lo stage in questione, ma mettendo in evidenza la propria buona fede, e cioè la propria assoluta ignoranza circa la necessità di munirsi  preventivamente  dell'autorizzazione  degli organi del Settore Giovanile Scolastico della FIGC e del CR Lazio. Con la richiesta di una riduzione della squalifica inflittagli, tenuto conto dell'assenza di ogni recidiva, del fatto che durante il procedimento disciplinare aveva sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo, ma soprattutto della palese disparità di trattamento con le posizioni di  altri  deferiti  che  erano  stati  sanzionati  in  misura notevolmente   ridotta.

Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, il rappresentante della  Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma della decisione di primo grado.

Sono anche comparsi il sig. Mitrano e il suo difensore, che ha insistito nei motivi del ricorso.

Motivi della decisione.

Il ricorso merita accoglimento nella parte relativa alla richiesta di una riduzione della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Ed invero, come ha giustamente osservato la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, i fatti addebitati al sig. Mitrano integrano perfettamente l'illecito disciplinare contestatogli, e risultano provati attraverso la documentazione acquisita dalla Procura Federale, le dichiarazioni rese dai numerosi soggetti sentiti nel corso dell'indagine, nonché anche grazie alle significative ammissioni fatte da tutti gli allenatori coinvolti e dallo stesso incolpato.

Non vi sono, quindi, dubbi sulla responsabilità disciplinare del Mitrano, il quale ha organizzato, insieme con il Mezza e con altri soggetti, lo stage in questione in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Tuttavia va osservato che la sanzione della squalifica di mesi 12 inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presenta eccessiva in relazione alla gravità dei fatti, alla personalità dell'incolpato e al trattamento sanzionatorio riservato agli altri soggetti coinvolti.

Ed invero, non si può non tenere conto che il Mitrano risulta immune da altri precedenti disciplinari. Inoltre, il comportamento del Mitrano dopo il  fatto  e  durante  il  procedimento  disciplinare  è  sempre stato improntato a uno spirito collaborativo, con l'ammissione dei fatti la ricostruzione di tutti gli avvenimenti e il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti. Ed  infine,  il  trattamento  sanzionatorio riservato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico agli  altri  partecipanti  risulta  molto  più lieve, essendosi attestato nella misura di mesi tre.

Vero è che la  posizione  del  Mitrano  è  diversa, essendo egli  uno degli organizzatori e non un semplice partecipante, ma l'altro organizzatore deferito, e cioè il sig. Mezza, ha definito la propria posizione con un patteggiamento di mesi otto di squalifica.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Mitrano va ridotta nella misura che si reputa congruo stabilire nella durata di mesi 9.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mitrano Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi 9.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it