F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 4/CFA del 10/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 116/CFA DEL 13 Giugno 2019 RICORSO DEL SIG. RAIOLA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIESSE SPORT LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019) RICORSO DEL SIG. RAIOLA CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 3 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ THREE SPORTS BUSINESS LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)

RICORSO DEL SIG. RAIOLA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIESSE SPORT LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)

 

RICORSO DEL SIG. RAIOLA CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 3 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ THREE SPORTS BUSINESS LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  4.2  E  9  DEL  REGOLAMENTO  PROCURATORI  SPORTIVI  (Delibera  della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)

 

Con ricorso inviato in data 22 maggio 2019, i signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, in proprio e quali rispettivi legali rappresentanti, della Viesse Sport Limited, il primo, e della Three Sport Business Ltd, il secondo, adivano, la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Procuratori Sportivi, pubblicata nel Com. Uff. n. 017/PS in data 8 maggio 2019, con motivazioni pubblicate nel Com. Uff. 019/PS del 15 maggio 2019, che aveva ritenuto gli stessi signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola responsabili della violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale, espressamente richiamati dall'art. 4.2 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo, infliggendo loro, in proprio e nelle sopra indicate qualità, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, rispettivamente per mesi 2 per il signor Vincenzo Raiola e per mesi 3 per il signor Carmine Raiola.

La vicenda processuale, oggi all'esame della Corte, trova origine nell'esposto inviato dal sig. Gaetano Paolillo, iscritto nel Registro dei Procuratori Sportivi, pervenuto alla Commissione Procuratori Sportivi in data 2 ottobre 2018, con il quale egli rappresentava che:

- in data 25 gennaio 2017, la società calcistica U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. (di seguito, “Sassuolo”) gli aveva conferito mandato in esclusiva al fine della stipula del contratto economico del calciatore Gianluca Scamacca;

- in data 31 gennaio 2017, il Sassuolo stipulava con il predetto Scamacca, per effetto dell’esecuzione del mandato da parte dell’esponente Paolillo, contratto di prestazione sportiva con durata sino al 30 giugno 2021

- in data 14 novembre 2017, lo Scamacca sottoscriveva contratto di rappresentanza con il Paolillo onde farsi assistere da questi, in qualità di procuratore sportivo regolarmente  iscritto  al relativo registro tenuto dalla FIGC; tale contratto aveva durata sino al 14 novembre 2019 e prevedeva la facoltà per il calciatore di recedere dallo stesso previo pagamento di una penale di euro 200.000,00;

- in data 20 novembre 2017, lo Scamacca ed il Sassuolo sottoscrivevano con il Paolillo, in qualità di legale rappresentante della società Football & Sport s.r.l., contratto per la  consulenza, assistenza e prestazione dei servizi in relazione al rinnovo del contratto di prestazione sportiva intercorrente tra lo Scamacca ed il Sassuolo;

- in data 21 novembre 2017, Scamacca ed il Sassuolo sottoscrivevano effettivamente  contratto  di  prestazione  sportiva  che  prevedeva  il  tesseramento  del  calciatore  sino  al  30  giugno 2022;

- in data 17 maggio 2018, Paolillo rinegoziava in termini migliorativi per il calciatore le sue condizioni di ingaggio presso il Sassuolo, che venivano altresì comunicate per iscritto allo Scamacca in data 22 magio 2018.

             Secondo quanto rappresentato nell’esposto, le comunicazioni del Paolillo relative alla intervenuta rinegoziazione del contratto di prestazione sportiva tra lo Scamacca ed il Sassuolo non venivano, tuttavia, riscontrate dallo Scamacca e, a dire del Paolillo, pressochè contestualmente a tale silenzio serbato dal calciatore, cominciavano a comparire sulla stampa notizie relative alle intenzioni dello Scamacca di cambiare il procuratore sportivo per farsi assistere dal Sig. Carmine Raiola.

Successivamente con comunicazione inviata al Paolillo in data 23 maggio 2018, lo Scamacca, lamentando che le condizioni economiche convenute dal medesimo Paolillo con il Sassuolo non erano da considerarsi per lui soddisfacenti, intimava al Paolillo di astenersi dal curare i suoi rapporti professionali; richiesta quest’ultima poi reiterata anche con le comunicazioni inviate dallo stesso Scamacca a Paolillo in data 24 maggio 2018 ed in data 1 giugno 2018, con le quali lo stesso rappresentava altresì la propria impossibilità di onorare il pagamento della penale convenzionalmente pattuita.

Il Paolillo, anche in considerazione delle affermate insistenti voci secondo cui il Sig. Carmine Raiola era divenuto l’effettivo procuratore sportivo dello Scamacca, si determinava per l’invio di una comunicazione al Sassuolo con  la  quale  ribadiva  di  essere  l’unico  procuratore  legittimamente incaricato di curare gli interessi del predetto calciatore Scamacca nonché ad avviare contatti telefonici con l’Avv. Vittorio Rigo, quale legale del sig. Carmine Raiola.

Successivamente, ulteriori notizie di stampa corroboravano, a dire del Paolillo, l’ipotesi che il calciatore Scamacca avesse richiesto l’assistenza in qualità di procuratore sportivo del Sig. Carmine Raiola, ipotesi confermata, secondo il Paolillo,  dalle comunicazione telefoniche avute dallo stesso con il Dott. Carnevali (Amministratore Delegato del Sassuolo), il Sig. Leone (Direttore Sportivo del Pescara Calcio) e il Sig. Facci (Direttore Sportivo del Livorno Calcio) (con la precisazione che in tale ultimo caso, secondo l’esposto, il contatto sarebbe avvenuto con il sig. Enzo Raiola).

Quindi, in data 14 agosto 2018, perveniva al Paolillo revoca per giusta causa del mandato da parte dello Scamacca.

In conclusione del suo esposto il Paolillo chiedeva che si procedesse nei  confronti  dei soggetti coinvolti e per le violazioni indicate e/o ravvisabili.

Ricevuto l’esposto la Commissione Procuratori Sportivi, ai sensi del Regolamento per le procedure innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi si avvaleva per l'attività istruttoria della Procura Federale richiedendo, in paritcolare, di ascoltare i signori Leoni Luca (all’epoca  dei  fatti Direttore Sportivo dell’A.S. Livorno Calcio), Angelozzi Guido (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Spezia Calcio s.r.l.), Carnevali Giovanni (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Generale della società “U.S. Sassuolo Calcio Srl”), invitando altresì la Procura Federale “a voler esaminare la posizione del calciatore Scamacca Gianluca al  fine  di  valutarne  eventuali  profili disciplinari”.

Gli esiti dell’attività istruttoria della Procura Federale venivano comunicati alla Commissione Procuratori Sportivi in data 25 gennaio 2019 ed, alla luce delle risultanze delle indagini compiute, veniva contestata agli odierni ricorrenti la violazione degli artt. 4.2 e 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo per aver, in concorso tra loro, in proprio e per le società da essi rappresentate, reiteratamente posto in essere, tra i mesi di maggio ed agosto del 2018, condotte consistenti nell’esercizio dell’attività di procuratore sportivo in favore del calciatore Gianluca Scamacca, pur in difetto di conferimento da parte di questi di rituale mandato e pur nella consapevolezza della sussistenza di un concomitante efficace mandato sottoscritto tra il predetto calciatore ed il procuratore Gaetano Paolillo.

In particolare, i signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, sulla  base  delle  risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Procura Federale, avrebbero  intrattenuto contatti  telefonici  e/o  personali con il Sig. Carnevali (Amministratore Delegato del Sassuolo), il Sig. Angelozzi (Direttore Generale dello Spezia), il Sig. Leone (Direttore Sportivo del Pescara) ed il Sig. Facci (Direttore Sportivo del Livorno), finalizzati a definire i termini e le condizioni di potenziali contratti di prestazioni sportive da sottoscriversi  tra  il  calciatore  Scamacca  e  le  menzionate  società  calcistiche.

All'udienza del 19 marzo 2019 innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi, i sigg.ri Raiola si costituivano, a mezzo del difensore Avv. Diana, depositando ritualmente memoria con la quale, oltre a contestare nel merito il rilievo disciplinare dei fatti loro ascritti, preliminarmente eccepivano il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC, il difetto di competenza della Commissione Procuratori Sportivi, nonché l’esaurimento - per decorrenza del relativo  termine  -  del  potere sanzionatorio    esercitato.

La Commissione Procuratori sportivi, con la decisione impugnata,, richiamati i precedenti giurisprudenziali di questa Corte, rigettava le eccezioni pregiudiziali e preliminari e, rilevato che le indagini svolte dalla Procura Federale nel caso in esame avevano  esaustivamente valutato tutti i possibili esiti, analizzandone con sistematicità così logica ogni aspetto, da consentire a qualunque lettore della Relazione di Chiusura di concludere senz’altro nel senso dell’indubbia individuazione di condotte disciplinarmente rilevanti a carico dei Sigg.ri Raiola, comminava agli stessi signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, in proprio e nelle più volte indicate qualità, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, rispettivamente per mesi 2 per il signor Vincenzo Raiola e per mesi 3 per il signor Carmine Raiola.

Avverso tale decisione i signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, in proprio e nelle più volte indicate qualità, hanno proposto due distinti ricorsi sostanzialmente identici, innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:

1) NON ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.G.C.

Sul punto i ricorrenti ripropongono il lamentato il difetto di giurisdizione, sulla base di una articolata argomentazione che parte dai principi che regolano il contenzioso sportivo per passare successivamente all'esame delle singole norme in materia di giustizia sportiva della F.I.G.C in concerto con quelle che regolano l'attività di procuratore sportivo.

2) PROVA PER PRESUNZIONI DELL'ESISTENZA DI UNA VALIDA ED EFFICACE CLAUSOLA COMPROMISSORIA –  IRRILEVANZA DELLE PRESUNTE AUTODICHIARAZIONI

I ricorrenti lamentano la mancata prova da parte della Commissione delle autodichiarazioni rese dai ricorrenti, allegate  ai  contratti depositati, ed,  in  ogni  caso, la  loro  irrilevanza,  anche in relazione all'asserito carattere arbitrale del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori sportivi.

3) COMPETENZA DEL T.F.N. SEZIONE DISCIPLINARE.

Sulla base di una personale ricostruzione sistematica della giustizia sportiva, i ricorrenti, al contrario di quanto affermato in precedenti giudizi, sostengono, in questa, sede la competenza del T.F.N. Al posto di quella della Commissione Procuratori Sportivi.

4) ESTINZIONE  DEL  PROCEDIMENTO  EX  ART.34  BIS  COMMA  1  C.G.S.Su  tale  punto  i  ricorrenti

affermano l'avvenuta estinzione del giudizio per il decorso del termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare,  essendo la decisione, a parere  dei ricorrenti, della Commissione Procuratori Sportivi intervenuta dopo tale termine, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare e della relativa azione ed inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, così come previsto dall'art. 34 bis del C.G.S..

5) ERRONEA RICOSTRUZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI FATTI E CONSEGUENTE  ERRATO RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA.


Nel merito i ricorrenti lamentano la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per una qualificazione della condotta posta in essere dai ricorrenti quale illecita, sleale o scorretta, attraverso una minuziosa, quanto eccessiva, riconsiderazione dell'impianto probatorio.

All'udienza odierna  è intervenuto l'avv.to Diana, il quale ha illustrato i ricorsi, soffermandosi su alcuni particolari aspetti.

Motivi della decisione

La Corte, dopo aver proceduto preliminarmente alla riunione dei procedimenti ed ad una attenta analisi delle argomentazioni prospettate dalla difesa dei ricorrenti, ritiene necessario dover richiamare integralmente l'inquadramento sistematico della materia,  già prospettato nella decisione di cui al C.U. 066 del 23 gennaio 2019, dal quale discende l'assoggettamento dell'attività dei ricorrenti alla giustizia sportiva della F.I.G.C., in forza delle autodichiarazioni allegate ai contratti di rappresentanza dagli stessi depositati.

Nè, in contrario, può essere richiamato l'art. 9.1 del Regolamento Procuratori Sportivi, che costituisce norma procedimentale, o l'impianto codicistico dell'istituto dell'arbitrato, che nulla ha a che vedere con il vincolo di giustizia stabilito dalle norme della F.I.G.C..

Quanto alla lamentata mancata prova delle autodichiarazioni rese dai ricorrenti, allegate ai contratti depositati, va ricordato, in questa sede, la particolare natura del procedimento disciplinare che si svolge innanzi alla Commissione Procuratori sportivi, nel quale la stessa Commissione cumula in sé le funzioni inquirente, requirente e giudicante e pertanto non vi era alcun obbligo di provare a sé stessa l'esistenza dei contratti e delle autodichiarazioni, di cui peraltro i ricorrenti non hanno contestano l'esistenza, nel primo grado di giudizio.

Relativamente alla pretesa competenza del T.F.N. - Sezione Disciplinare, risultano incomprensibili le ragioni che, a fronte della affermata giurisdizione federale, dovrebbero portare ad una competenza di tale organo a scapito di quella del giudice naturale, che nel caso di specie è e non può non essere la Commissione Procuratori Sportivi.

Quanto alla eccezione di intervenuta estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis comma 1 C.G.S., rilevabile, peraltro, di ufficio, come previsto dal 4° comma dello stesso articolo, deve essere affermato che, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, stabilito espressamente dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIGC e dell'inquadramento della Commissione Procuratori Sportivi nell'ambito degli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 34 comma 4 lettera del medesimo Statuto, confermato, peraltro, dalla impugnabilità delle sue decisioni innanzi alla Corte Federale di Appello, ed attesa la palese natura disciplinare del procedimento di cui si tratta, appare a questa Corte indubitabile la diretta applicazione dell'art.34 bis C.G.S., al procedimento disciplinare che si svolge innanzi la Commissione Procuratori Sportivi.

Per espressa previsione contenuta nel 1° comma di tale ultimo articolo, la pronuncia della decisione di primo grado deve intervenire nel termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

Nel caso di specie, l'esercizio dell'azione disciplinare deve essere fatta  coincidere  con  la lettera di comunicazione della trattazione del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi datata 19 marzo 2019 ed essendo intervenuta la decisione in data 8/15 maggio, va da sé che non risultano trascorsi i termini previsti dall'art. 34 bis comma 1 C.G.S..

Analizzate le questioni pregiudiziali ed entrando nella valutazione del merito, il ricorso merita accoglimento.

In primo luogo deve essere evidenziato il non corretto svolgimento dell'iter procedurale che ha portato alla formazione del giudizio da parte della Commissione Procuratori Sportivi, laddove la stessa più che delegare un'attività istruttoria alla Procura Federale, ha rimesso alla stessa la determinazione delle conclusioni delle indagini e, conseguentemente, recependole acriticamente, la decisione stessa del giudizio.

Infatti, la Procura Federale ha inteso agire non come organo ausiliare  della Commissione stessa, ma come organo inquirente/requirente, entrando nel merito delle vicende denunciate ed esprimendo valutazioni in ordine a comportamenti e documenti, che invece sarebbero state di esclusiva competenza della Commissione Procuratori Sportivi, la cui delega era stata, e non poteve essere diversamente, limitata soltanto a mere attività istruttorie, come l'escussione dei testi.

D'altronde la stessa Commissione comferma il vizio procedurale, laddove afferma “ che le indagini svolte dalla Procura Federale nel caso in esame hanno esaustivamente valutato tutti i possibili esiti, analizzandone con sistematicità così logica ogni aspetto, da consentire a qualunque lettore della Relazione di Chiusura di concludere senz’altro nel senso dell’indubbia individuazione di condotte disciplinarmente rilevanti a carico dei Sigg.ri Raiola”.

In ogni caso, le condotte contestate ai signori Carmine Raiola e Vincenzo Raiola sono generiche e poco contestualizzate temporalmente per consentire una decisione di condanna, atteso che:

- i rapporti tra lo Scamacca ed il Paolillo, risultano problematici e compromessi a far data quanto meno dalla mail del 21/23 maggio;

- nessuna attività dei signori Raiola finalizzata a provocare una rottura nei rapporti tra lo Scamacca ed il Paolillo viene provata prima di tale data;

- nessuna attività giuridicamente rilevante e qualificabile come attività di procuratore sportivo può essere imputata ai signori Raiola Carmine e Raiola Vincenzo, dovendosi considerare  quanto emerso riconducibile ad un fisiologico scambio di opinioni e considerazioni, oltretutto relative ad un calciatore che, di fatto, aveva revocato il mandato al Paolillo e che, in ogni caso, fino ad oggi non mai avuto come procuratore uno dei due ricorrenti.

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 come rispettivamente proposti dai sigg.ri Raiola Vincenzo e Raiola Carmine li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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