F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 4/CFA del 10/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 116/CFA DEL 13 Giugno 2019 RICORSO DEL SIG. MORETTI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ COM. UFF. N. 1 LND PUNTO 14/C DELL’1.7.2017 E COM. UFF. N. 2 SGS PUNTO 2, LETTERA C DEL 14.7.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9352/220 PFI 18-19 MS/AS/AC DELL’1.3.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019)

RICORSO DEL SIG. MORETTI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ COM. UFF. N. 1 LND PUNTO 14/C DELL’1.7.2017 E COM. UFF. N. 2 SGS PUNTO 2, LETTERA C DEL 14.7.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9352/220 PFI 18-19 MS/AS/AC DELL’1.3.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019)

1. Con ricorso in data 10.5.2019, il sig. Marco Moretti ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 231 del Settore Tecnico FIGC S.S. 2018/2019, con la quale la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico gli ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi 5, avendolo riconosciuto responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli dalla Procura Federale e consistente nell’aver assunto, nella s.s. 2017/2018, solo formalmente la conduzione tecnica delle squadre della società Tor di Quinto partecipanti ai campionati Juniores Regionali Elite e Allievi Regionali, consentendo invece di fatto che le funzioni di allenatore fossero svolte dai sig.ri Lorenzo Basili e Giorgio Almanza - dirigenti entrambi privi di abilitazione a condurre tecnicamente dette squadre - e che il suo nominativo fosse inserito in 28 distinte di gara quale allenatore, unitamente a quello dei suddetti dirigenti, al solo fine di eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in violazione dell’art. 1-bis, comma 1, G.G.S. in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Com. Uff. n. 1 della LND, punto 14/C, pubblicato in data 1.7.2017, ed al Com. Uff. n. 2, punto 1, lett. C del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato in data 14.7.2017.

            1.1. Nella premessa del suo gravame il sig. Moretti chiarisce che nelle squadre dilettantistiche gli allenatori svolgono una pluralità di mansioni e di attività, fungendo quasi da factotum, in ciò essendo generalmente coadiuvati da diverse figure, quali il preparatore atletico, i dirigenti dell’associazione, il direttore tecnico e il presidente, finendo poi con l’osservare come “Affinchè però la conduzione tecnica della squadra sia svolta effettivamente dall’allenatore è dirimente che gli atti a rilevanza esterna siano effettivamente da lui svolti con continuità, non rilevando se in uno o più episodi sporadici altri soggetti lo abbiano coadiuvato nella gestione e conduzione della squadra, stante la gratuità della prestazione eseguita, per la quale non si può pretendere una presenza a tempo pieno.”

              1.2. Sulla base di tali premesse, il ricorrente ravvisa un primo profilo di erroneità della decisione impugnata laddove essa ha ritenuto di non poter considerare prevalente l’attività di allenatore svolta dal sig. Moretti rispetto a quella posta in essere dai dirigenti Basili e Almanza, nonostante: i) questi ultimi abbiano dichiarato alla Procura Federale di aver solo saltuariamente dato indicazioni tecniche alla squadra, sia durante gli allenamenti che durante le partite, smentendo di aver  predisposto le formazioni e di aver svolto gli allenamenti in qualità di allenatore (il sig. Basili) e di aver mai allenato (il sig. Almanza); ii) il presidente Testa abbia confermato “non nego che spesso e volentieri si siano alzati e abbiano dato indicazioni tecniche al posto del mister, preciso però che non si sono mai sostituiti all’allenatore.”

              1.3. Si duole, inoltre, il sig. Moretti del fatto che, nelle audizioni svolte dalla Procura federale, a tutti i giovani calciatori dalla stessa convocati sia stato chiesto, peraltro non in contraddittorio tra le parti, chi fosse il loro allenatore, anziché quali attività abbia svolto il sig. Moretti e quali altre il sig. Basili e il sig. Almanza, come sarebbe stato necessario, secondo il ricorrente, per dimostrare la prevalenza dell’attività dell’uno o dell’altro, vieppiù considerata l’assenza nelle carte federali di una descrizione  dettagliata  delle  attività  che  devono  essere  svolte  dall’allenatore.

Infine, in nessuna considerazione sarebbe stata tenuta la testimonianza resa dal calciatore Grappasonni, tesserato per il Tor di Quinto nella Stagione Sportiva 2017/2018, che ha confermato nell’audizione che il sig. Moretti ha svolto il ruolo di allenatore sia della squadra Allievi che di quella Juniores.

2. Nella riunione del 13.6.2019 dinanzi a questa Corte, previa discussione, il procedimento è stato trattenuto in decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti,  le  quali  hanno chiesto l’assoluzione da ogni addebito o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata, parte ricorrente, il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata, la Procura federale.

3. La decisione impugnata merita di essere confermata ed il ricorso deve pertanto essere rigettato.

3.1. Non si può, innanzi tutto, non essere d’accordo con il ricorrente quando afferma che ciò che rileva ai fini della valutazione della fondatezza degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti dalla Procura federale è verificare se, dal materiale probatorio raccolto ed allegato agli atti del procedimento, possa ritenersi effettivamente dimostrata la circostanza della continuità dell’attività  di  allenatore svolta dal sig. Moretti nella Stagione Sportiva 2017/2018 e quella della sporadicità degli episodi di collaborazione nella conduzione tecnica da parte dei sig.ri Basili o Almanza.

Le doglianze espresse dal ricorrente, tuttavia, non colgono nel segno proprio per la ragione che una tale verifica e valutazione è stata correttamente compiuta dalla Commissione disciplinare,  a giudizio della quale le dichiarazioni rese da numerosi tesserati dinanzi alla Procura federale e segnatamente quelle dei sette calciatori Schinaia, Tonanzi, Valeri, Libertini, Vagnarelli, Papa e Organtini, depongono tutte, in modo univoco e concordante, nel senso di confermare gli addebiti oggetto del deferimento in ordine al fatto che gli allenatori delle due squadre schierate dalla Tor di Quinto sono stati, in realtà, i sig.ri Basili e Almanza e non il sig. Moretti.

In particolare, secondo la decisione di prima istanza, sulla base di dette dichiarazioni, la cui attendibilità è stata ritenuta rafforzata dal fatto di provenire da soggetti non più tesserati per la stessa società di appartenenza del deferito, risulta comprovato che i sig.ri Basili e Almanza abbiano svolto attività tecnica, sia durante gli allenamenti che durante le gare ufficiali – circostanza, questa, di per sé ammessa anche dagli stessi Basili e Almanza, oltre che dal presidente Testa, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale –, in termini non occasionali, né di mero supporto a quella del deferito.

3.2. Con riguardo a ciascuna delle dichiarazioni rese alla Procura federale dai sette calciatori Schinaia, Tonanzi, Valeri, Libertini, Vagnarelli, Papa e Organtini, questa Corte, alla luce del loro contenuto inequivoco, ritiene di poter condividere il giudizio di attendibilità e concordanza espresso dal primo giudice, che le ha ritenute del tutto correttamente risolutive ai fini del riconoscimento delle responsabilità disciplinari addebitate al sig. Moretti.

3.3. Le argomentazioni spese a supporto del presente ricorso con riguardo alla mancata valorizzazione delle testimonianze dei sig.ri Basili, Almanza, Testa e del calciatore Grappasonni, inoltre, non intaccano la correttezza della decisione impugnata.

Ed invero, occorre al riguardo considerare, in primo luogo, che esse, eccezion fatta per le dichiarazioni del Grappasonni, provengono da soggetti che, a differenza dei sette giovani calciatori auditi dalla Procura federale, sono tutti portatori di un interesse processuale convergente con quello del sig. Moretti, dal momento che nei confronti dei sig.ri Basili, Almanza e Testa, per i medesimi fatti, la Procura federale ha ritenuto di procedere con autonomo deferimento.

In secondo luogo, rileva poi la circostanza che, nelle dichiarazioni rese alla Procura federale, tanto i sig.ri Basili e Almanza, quanto il presidente Testa, abbiano tutti riconosciuto lo svolgimento da parte degli stessi Basili e Almanza di attività di natura tecnica, sia durante gli allenamenti che durante le gare ufficiali, il che assume rilievo emblematico e sicura valenza confessoria.

Che ciò possa essere avvenuto “saltuariamente” o meno, come precisano sia il sig. Basili che il sig. Almanza, appare, per un verso, non dirimente se non ai fini della pienezza dell’ammissione degli addebiti contestati, per altro verso e significativamente, comunque in contrasto con quanto affermato dal presidente Testa che, sotto tale profilo, ammette e dichiara che “le indicazioni tecniche al posto del mister” Moretti sono state impartite dai sig.ri Basili e Almanza “spesso e volentieri”. Laddove, peraltro, a tale ultimo riguardo, ciò che più rileva in sede disciplinare, a ben vedere, è senz’altro l’ammissione da parte del sig. Testa che si è trattato di un’attività tecnica svolta da entrambi “al posto del mister” odierno ricorrente.

Quanto ulteriormente aggiunto o precisato nelle rispettive dichiarazioni, si rileva  per completezza, appartiene poi alla sfera delle valutazioni soggettive o appare, comunque, un tentativo di mitigare le conseguenze delle circostanze di fatto ammesse dai sig.ri Basili, Almanza e Testa: è così per la smentita del sig. Basili di  aver svolto gli allenamenti – che dunque ha ammesso di  aver effettuato – “in qualità di allenatore”, per la precisazione dell’Almanza “che per il lavoro che svolgo mi è impossibile arrivare sempre puntuale all’inizio degli allenamenti quindi mi sembra strano che io posso svolgere il ruolo di allenatore” o per quella del sig. Testa che i sig.ri Almanza e Basili “non si sono mai sostituiti all’allenatore” pur avendo dato spesso e volentieri indicazioni tecniche al suo posto.

Ugualmente, non può condividersi la doglianza del ricorrente che lamenta la mancata considerazione da parte della decisione di prime cure della testimonianza resa dal calciatore Daniele Grappasonni, dal momento che essa, complessivamente considerata, contiene affermazioni che non giovano affatto alla tesi del sig. Moretti: dopo aver dichiarato che l’allenatore della squadra degli Allievi Regionali Elite del Tor di Quinto per la scorsa stagione sportiva era stato il  sig.  Marco  Moretti,  a domanda della Procura federale relativa allo svolgimento degli allenamenti o alla dazione di indicazioni tecniche durante le partite da parte del sig. Giorgio Almanza, il Grappasonni ha infatti risposto che l’Almanza “Agli allenamenti era presente insieme a Moretti aiutandolo e  durante  le  gare  dava  aiuti tecnici e incitamenti”; alla domanda su chi allenasse gli Juniores Regionali Elite, ha  inoltre  così risposto: “Da quello che ho potuto constatare, in quanto sono stato  convocato  per  due  volte  nella squadra degli Juniores, gli allenatori erano Moretti e Basili in suo aiuto.”

Infine, non ha pregio il rilievo che le testimonianze dei sette calciatori Schinaia, Tonanzi, Valeri, Libertini, Vagnarelli, Papa e Organtini siano state rese alla Procura federale senza il contraddittorio del sig. Moretti, dal momento che le vigenti norme del codice di giustizia sportiva federale non prevedono che, nello svolgimento delle sue funzioni inquirenti, la Procura federale debba assumere informazioni e testimonianze in contraddittorio con il soggetto sottoposto ad indagine.

Per  questi  motivi  la  C.F.A.,  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dal  sig.  Moretti  Marco. Dispone  incamerarsi la tassa reclamo.

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