F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 030/CFA del 25 ottobre 2019 (MOTIVI) con riferimento al C.U. n. 018/CFA – (Sez. Unite) 08/08/2019 RECLAMO DEL SIG. IANNUCCELLI CORRADO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LONGOBARDA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12740/1291 PFI 17-18 MS/CS/MF DEL 13.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2019) RECLAMO DEL SIG. MACERONI LORETO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD LONGOBARDA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12740/1291 PFI 17-18 MS/CS/MF DEL 13.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2019)

RECLAMO DEL SIG. IANNUCCELLI CORRADO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LONGOBARDA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12740/1291 PFI 17-18 MS/CS/MF DEL 13.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2019)

 

RECLAMO DEL SIG. MACERONI LORETO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD LONGOBARDA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE NOTA 12740/1291 PFI 17-18 MS/CS/MF DEL 13.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2019)

 

      Con reclamo ritualmente proposto i sigg. Iannucelli Corrado e Maceroni Loreto impugnavano dinnanzi codesta Corte Federale di Appello, rispettivamente, all’epoca dei fatti, dirigente tesserato per la società Asd Longobarda e presidente della medesima società, la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. N. 2 dell’11.7.2019 con cui veniva inflitta al primo la sanzione di anni 4 di inibizione per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. a seguito deferimento del Procuratore Federale nota 12740/1291 pfi 17-18 ms/cs/mf del 13.5.2019 e al secondo la sanzione dell’inibizione per anni 4 inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale con la medesima nota 12740/1291 pfi 17-18 ms/cs/mf del 13.5.2019.

      Questa Corte Federale, riuniti i ricorsi per evidente connessione oggettiva, evidenzia come dalla lettura del reclamo, dalla documentazione versata agli atti nonché dalla discussione d’udienza è emerso chiaramente come le comunicazioni processuali non siano state inviate agli indirizzi PEC comunicati dal procuratore costituito alla Procura Federale nell’interesse dei reclamanti Iannucelli Corrado e Maceroni Loret in violazione dell’art. 53 comma 3 C.G.S..

      Infatti, con comunicazioni inviate via PEC i reclamanti dopo aver ricevuto l’avviso di chiusura indagini da parte della Procura Federale, provvedevano rispettivamente in data 8.1.2019 (Maceroni) ed in data 27.2.2019 (Jannuccelli) a nominare, l’Avv. Amiconi Emilio, quale loro difensore e ad eleggere domicilio presso il suo studio.

      Malgrado tale puntuale comunicazione versata agli atti del procedimento, l’avvocato difensore dei reclamanti non veniva notiziato in alcun modo delle ulteriori fasi processuali a carico dei reclamanti con lesioni dei loro diritti a difesa.

      Tale violazione minava alla radice il diritto al contraddittorio ed alla tutela dei diritti dei reclamanti, prevista in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 cost) determinando così l’accoglimento dei due reclami proposti, riuniti.

      Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1 e 2 come sopra proposti dal sig. Iannuccelli Corrado e dal sig. Maceroni Loreto li accoglie e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Rimette gli atti alla Procura Federale per la corretta integrazione del contraddittorio.

Dispone restituirsi i contributi.

 

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