F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0039/CFA del 24 dicembre 2019 – (POL. D. PINO DONATO TAVERNA/PROCURA FEDEARLE INTERREGIONALE) n. 69/2019 – 2020 Registro Reclami N. 69/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0039/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 69/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0039/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Patrizio Leozappa - Componente - relatore

Mauro Sferrazza - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 69/CFA del 2019, proposto dalla Pol. D. Pino Donato Taverna

contro

la Procura Federale

per la riforma della delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria assunta nella seduta del 18.11.2019 e pubblicata sul C.U. n. 75 del 20.11.2019

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 19 dicembre 2019 l’avv. Patrizio Leozappa e uditi, per il reclamante, l’Avv. Sabrina Rondinelli, nonché, per la Procura Federale, l’avv. Enrico Liberati;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo in data 26 novembre 2019, la POL. D. PINO DONATO TAVERNA ha impugnato la delibera, assunta nella seduta del 18.11.2019 e pubblicata sul C.U. n. 75 del 20.11.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del deferimento della Procura Federale prot. 5152/179pfi19- 20pfi19-20/MS/CS/gb del 23 ottobre 2019, ha irrogato alla Società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA) – a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1, del C.G.S. vigente sino al 16 giugno 2019 (oggi art. 6, c. 1, del nuovo C.G.S.), per la violazione della clausola compromissoria posta in essere in data 18 febbraio 2019 dal sig. Sebastiano Elia nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della predetta A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI – la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 600,00 di ammenda, chiedendone, in via principale, l’annullamento e/o la revoca e, in via subordinata, la riforma con applicazione di una sanzione meno afflittiva.

2. Lamenta la reclamante che la notifica della Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale sia stata effettuata in data 20 settembre 2019, come risulta pacificamente dagli atti e dalla stessa delibera impugnata, con raccomandata intestata ed inviata alla Società

A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI e non già alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, nonostante quest’ultima, a quella data, fosse già subentrata alla prima per effetto dell’acquisizione del “titolo”, come da C.U. della LND n. 29 del 10 settembre 2019, con conseguente nullità  dell’intero procedimento  disciplinare, essendo  l’odierna  reclamante rimasta ignara della pendenza di detto procedimento e dei fatti stessi che lo hanno causato. Ne consegue, ad avviso della POL. D. PINO DONATO TAVERNA, la violazione dell’art. 123 CGS e del diritto di difesa da esso garantito all’indagato per non aver potuto chiedere di essere sentita o di presentare memoria nella fase procedimentale delle indagini.

Nel merito, l’odierna reclamante rivendica in ogni caso la propria totale estraneità tanto ai fatti oggetto di incolpazione, quanto alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, che ha sede legale ed impianto sportivo in altro Comune (Simeri Crichi anziché Taverna) ed organigramma dirigenziale e societario composto da persone fisiche integralmente diverse da quelle della POL. D. PINO DONATO TAVERNA, costituita solo nell’estate del 2019.

3. Dal canto suo, la Procura Federale, nella discussione dinanzi a questa Corte, ha ribadito la correttezza della delibera impugnata, di cui ha chiesto l’integrale conferma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta dagli atti del procedimento che, effettivamente, tanto la Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, che l’Atto di deferimento del 23 ottobre 2019, sono stati notificati alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, presso la sede di via Benedetto Citriniti n. 6 in Simeri Crichi (CZ), anziché alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, presso la sede di via Campo Sportivo o quella di Corso Mattia Preti n. 88 (c/o Felice Meta) in Taverna (CZ). E ciò in quanto, in entrambi detti Atti, in realtà, la POL. D. PINO DONATO TAVERNA non è mai neppure menzionata, essendo stata sottoposta alle indagini, prima, ed al deferimento, poi – sempre a titolo di responsabilità diretta per la denuncia-querela sporta in data 18 febbraio 2019, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, dal proprio presidente e legale rappresentante sig. Sebastiano Elia – la sola A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI.

2. E’ tuttavia accaduto che, prima della notifica della Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, la FIGC avesse già ratificato la domanda di Cambio Denominazione e Sede sociale da A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI di Simeri Crichi in POL. D. PINO DONATO TAVERNA di Taverna, come da Comunicato della FIGC di cui al C.U. n. 29 del 10 settembre 2019.

3. A ciò consegue che, se a dover rispondere per responsabilità diretta della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto FIGC, posta in essere dal sig. Sebastiano Elia sia oggi, come ha ritenuto la delibera del TFN qui impugnata, la “A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA – matricola 947247)” e ciò – in assenza di motivazione sul punto da parte del Tribunale di primo grado - deve presumersi proprio per l’intervenuto cambio di denominazione e sede sociale efficace a decorrere dal 10 settembre 2019, la doglianza della reclamante di violazione dell’art. 123 CGS è allora fondata, atteso che, tanto la Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, che l’Atto di deferimento del 23 ottobre 2019, come si è detto, non risultano notificati alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, destinata a rispondere dell’addebito disciplinare e delle sanzioni irrogate con la decisione di prime cure, presso la sua sede nel Comune di Taverna, ma (ancora e unicamente) alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, presso la sede nel Comune di Simeri Crichi e, alle date di notifica degli atti in questione, non più esistente.

4. In definitiva, nel caso di specie, alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA risultano essere stati preclusi l’esercizio delle facoltà partecipative previste dall’art. 123 CGS in favore del soggetto sottoposto alle indagini, l’eventuale esercizio del diritto di proporre alla Procura Federale l’accordo di cui all’art. 126 CGS e l’acquisizione della stessa notizia della formulazione dell’incolpazione mediante l’atto di deferimento a giudizio. La delibera del TFN impugnata e, conseguentemente, le sanzioni con essa irrogate a carico della POL. D. PINO DONATO TAVERNA vanno pertanto annullate.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal POL. D. PINO DONATO TAVERNA, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

Dispone altresì la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 
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