F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0040/CFA del 27 dicembre 2019 – (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE/ASD PGS LUCE/INGEMI DARIO/CARATOZZOLO FABRIZIO) n. 61/2019 – 2020 Registro Reclami N. 0061/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0040/2019 REGISTRO SENTENZE LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

 N. 0061/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0040/2019 REGISTRO SENTENZE

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Maurizio Fumo - Componente

Silvia Coppari - Componenterelatore

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente Maurizio Fumo - Componente  Silvia Coppari - Componenterelatore

 

 

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

sul reclamo numero di registro 61/CFA del 2019, proposto dalla Procura federale interregionale,

 

contro

 

Ingemi Dario (Presidente Società A.S.D. PGS Luce all’epoca dei fatti), Caratozzolo Fabrizio (Dirigente accompagnatore Società A.S.D. A.S.D. PGS Luce all’epoca dei fatti) e la società A.S.D. PGS Luce,

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sicilia di cui al Comunicato ufficiale n. 133 TFT del 5 novembre 2019;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2019 il cons. Silvia Coppari e udito il dott. Liberati per la Procura;

 

1


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

    1. Con ricorso depositato in data 11 novembre 2019, la Procura Federale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 133 TFT 12 del 5 novembre 2019, con la quale è stato ritenuto infondato il deferimento dei Sig.ri Ingemi Dario, Caratozzolo Fabrizio e della società “A.S.D. PGS Luce” proposto in ordine alle seguenti contestazioni:
  1. Ingemi Dario, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PGS Luce, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, N.O.I.F. e 44 del Regolamento L.N.D., per non aver attribuito la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore abilitato presso il Settore Tecnico durante due gare del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2017-2018, utilizzando quale allenatore il Sig. Pavone Filippo, tecnico non regolarmente tesserato;
  1. Caratozzolo Fabrizio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore dell’ A.S.D. PGS Luce, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, N.O.I.F., per aver sottoscritto, durante due gare del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2017-2018, le distinte di gara dell’ A.S.D. PGS Luce, inserendo il nominativo dell’allenatore Sig. Pavone Filippo, tecnico non regolarmente tesserato;
  2. A.S.D. PGS Luce, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio presidente e dal proprio dirigente.
    1. Il proscioglimento si fonda sugli elementi di prova forniti in giudizio dal Sig. Caratozzolo Fabrizio, il quale, comparendo dinanzi al Tribunale, aveva dichiarato che “il tecnico sig. Pavone Filippo risultava regolarmente tesserato presso il settore tecnico per la stagione sportiva 2017/2018, come da regolare richiesta di tesseramento che produce e relativa nota attestante i versamenti delle quote effettuate a favore del settore tecnico”. Sulla base di tale elementi, il Tribunale ha quindi ritenuto provato che il tecnico Pavone Filippo fosse “non solo regolarmente tesserato per la società oggi deferita” con riguardo alla stagione sportiva contestata, ma “anche in regola con il versamento delle quote per la stagione sportiva 2016/2017 e 2017/2018, pagate entrambe in data 6.10.17”, escludendo quindi qualunque responsabilità in ordine alle violazioni contestate.
    2. La Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale per erronea interpretazione dei fatti, sostenendo che non si potrebbe ritenere che il mero pagamento delle quote versate dal Sig. Pavone Filippo in favore del Settore Tecnico (circostanza peraltro già nota all’Ufficio della Procura), così come la semplice richiesta di tesseramento avanzata dalla società, costituiscano elementi di per sé sufficienti per provarne l’effettivo perfezionamento. Infatti, della richiesta di tesseramento prodotta non sarebbe “noto l’esito”, né risulterebbe in modo certo che “la stessa sia stata effettivamente trasmessa al Settore Tecnico”, ed anzi “tutte le

 

2


evidenze documentali” deporrebbero nel senso opposto a quello ritenuto dal Tribunale, testimoniando “come il Sig. Pavone Filippo nella Stagione 2017/2018 non fosse tesserato per nessuna società”.

 

3.1.       In particolare, a riprova della carenza del tesseramento del Tecnico in questione per la stagione sportiva d’interesse, la Procura ha allegato le seguenti circostanze:

a)      dall’interrogazione all’archivio telematico AS 400 in atti “si evince che dopo il corso di allenatore stagione sportiva 2015-2016 il primo tesseramento del Sig. Pavone è stato effettuato solo nella stagione sportiva 2018/2019 per la società SC Sicilia”;

b)     il Settore Tecnico di Coverciano, a precisa interrogazione sulla posizione in ambito federale nella stagione 2017/2018 del Sig. Pavone Filippo, “ha risposto che lo stesso non risultava tesserato per alcuna società”.

3.2.      La parte ricorrente ha inoltre messo in evidenza come, dai documenti in atti, emerge che il nominativo del tecnico “effettivamente” tesserato con la società A.S.D. PGS Luce, per la stagione sportiva 2017/2018, fosse il Sig. Fazio Erminio, il quale però, essendo allenatore di Calcio a Cinque, non era abilitato alla conduzione della squadra PGS Luce per il campionato di seconda categoria, oggetto di deferimento.

3.3.        Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un evidente errore di fatto determinato dalla “combinata produzione delle quote di iscrizione al settore tecnico del Sig. Pavone” e “del regolare tesseramento del tecnico Sig. Fazio”.

3.4.        La Procura ha quindi concluso chiedendo che, in totale riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 133 TFT 12 del 5 novembre 2019, sia affermata la responsabilità dei fatti posti a carico dei Sig.ri Ingemi Dario (Presidente Società A.S.D. PGS Luce all’epoca dei fatti), Caratozzolo Fabrizio (Dirigente accompagnatore Società A.S.D. A.S.D. PGS Luce all’epoca dei fatti), nonché della società A.S.D. PGS Luce, in relazione a tutte le violazioni contestate con l’atto di deferimento di primo grado, con conseguente irrogazione delle sanzioni già formalizzate in detta sede e consistenti in 3 mesi di inibizione per Ingemi Dario e Caratozzolo Fabrizio ed € 300,00 di ammenda, per la società A.S.D. Luce ovvero, in subordine, “quelle ritenute di giustizia”.

4.       All’udienza del 9 dicembre 2019, sentito il solo rappresentante della Procura, nessuno comparendo per le altre parti, il ricorso passava in decisione.

4.1.         La Corte, con ordinanza n. 3/2019, disponeva un approfondimento istruttorio per acquisire dall’Ufficio tesseramento del settore tecnico della FIGC i seguenti chiarimenti: a) “se il Sig. Filippo Pavone, in relazione alla stagione sportiva 2017/2018, fosse in possesso di idonea abilitazione come tecnico per il campionato regionale di seconda categoria”; b) “se, in relazione alla medesima stagione sportiva, risulti pervenuta - e in quale data - regolare domanda di tesseramento in favore della società A.S.D. PGS Luce e, in caso di risposta affermativa, chiarire le ragioni per le quali sia stato iscritto solo nella stagione successiva”.

4.2.       L’Ufficio interpellato rispondeva con nota trasmessa via email il 10 dicembre 2019, comunicando: a) “che nella stagione 2017-2018 il tecnico Filippo Pavone aveva la qualifica 3


adeguata (Allenatore Dilettante) per allenare in Seconda Categoria”; b) “di non aver mai ricevuto richiesta di emissione tessera a suo favore”.

 

    1. All’udienza del 19 dicembre 2019, fissata per il prosieguo, il rappresentante della Procura Federale ha insistito, anche all’esito dell’istruttoria svolta, per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo, mentre nessuno è comparso per le altre parti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

 

RITENUTO IN DIRITTO

 

6.  Il ricorso della Procura è fondato per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

7.      Ai fini di una corretta valutazione delle condotte e dei titoli di responsabilità contestati con l’atto di deferimento, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo che regola ciascuna fattispecie.

7.1.        In particolare, l’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D. (rubricato “Obbligo di tesseramento”) pone a carico delle società che partecipano “al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria” l’obbligo di affidare la prima squadra “ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”. L’art. 23, comma 1, NOIF, ribadisce che: “Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico”.

7.2.       A norma dell’art. 44, comma 3, del Regolamento L.N.D., nel caso di “inadempienza” all’obbligo suddetto, “la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all’organo disciplinare competente per l’irrogazione di una delle sanzioni dall’art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva” previgente.

7.3.      Inoltre, in materia di “tesseramento dei tecnici”, che qui interessa, l’art. 38, commi 1, 3 e 4, delle NOIF stabilisce che: “1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. (…) 3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. 4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. (…)”.

7.4.      Infine, ai sensi dell’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. (rubricato “Adempimenti preliminari alla  gara”),  “prima  dell’inizio  della  gara  il  dirigente  accompagnatore  ufficiale  deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano  e  del  Vice  Capitano,  individuati  tra  i  calciatori  titolari,  del  dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone 4


che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato”.

 

7.5.      A norma dell’art. 1-bis, comma 1, del CGS previgente le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti “all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In caso di violazione di tali obblighi, “si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19,

comma 1” (così art. 1-bis, comma 6, del CGS previgente).

 

8.        Alla luce del quadro normativo di riferimento, quindi, l’assolvimento dell’obbligo di tesseramento del tecnico di cui la società intende avvalersi in sede di gara costituisce, anche nel caso di campionati regionali di seconda categoria, una condizione che deve realizzarsi preliminarmente alla disputa della gara stessa, della cui carenza rispondono, innanzitutto, la società e i relativi rappresentanti legali.

8.1.       La rilevanza della violazione dell’obbligo suddetto è peraltro confermata, anche con riguardo alle sanzioni astrattamente irrogabili, dal nuovo codice di giustizia sportiva, che, all’art. 4, pone a carico degli stessi soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale) il medesimo obbligo di “osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, prevedendo, in caso di violazione, “le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)”. Ossia le stesse sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del codice di giustizia sportiva previgente.

8.2.      Tanto premesso e venendo alla fattispecie concreta, sulla base della ricostruzione dei fatti ricavabile dalla documentazione in atti e dei chiarimenti forniti in corso di giudizio dall’Ufficio tesseramento del settore tecnico della FIGC, non può in alcun modo ritenersi provato il “regolare tesseramento” del Sig. Pavone Filippo per la società A.S.D. P.G.S. LUCE, con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018.

8.3.        Ed invero, il giudice di primo grado ha dato rilievo a dei moduli di “richiesta di tesseramento” del tecnico in questione, in relazione alla stagione 2017-2018, datati 2 ottobre 2017 e (apparentemente) firmati dal tecnico Filippo Pavone e dal presidente della Associazione sportiva dilettantistica P.G.S. Luce. Precisamente, la medesima richiesta di tesseramento risulta riportata in quattro distinti moduli così denominati: “copia per società”, “copia per la lega o per il comitato”, “copia per il tecnico” e “copia per il settore tecnico”.

8.4.      Tuttavia, oltre a non essere stata fornita alcuna prova della relativa spedizione da parte degli interessati, l’Ufficio tesseramento del settore tecnico della FIGC ha escluso di aver ricevuto una qualunque “richiesta di emissione tessera” a favore del tecnico Filippo Pavone nella stagione 2017/2018, ancorché tale tecnico fosse in possesso della qualifica “adeguata 5


(Allenatore Dilettante) per allenare in Seconda Categoria”. Sicché deve persino dubitarsi che, nel caso in esame, sussista una “richiesta di tesseramento” attribuibile agli odierni deferiti e da questi inoltrata al competente Ufficio tesseramento.

 

8.5.      Né, per escludere le violazioni contestate, potrebbe assumere alcun rilievo la circostanza, riconosciuta dalla stessa Procura, del pagamento della quota di iscrizione al settore tecnico effettuata dal sig. Filippo Pavone in data 6 ottobre 2017, per la stagione 2017/2018.

8.6.        Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di tesseramento gravante sulla società ai sensi dell’art. 44 del Regolamento L.N.D., infatti, non possono ritenersi sufficienti né la mera “richiesta di emissione tessera” né il pagamento della quota annuale di iscrizione al settore tecnico, giacché tali elementi, anche considerati congiuntamente, non danno alcuna certezza in ordine alla positiva conclusione dell’iter previsto per la verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l’iscrizione richiesta.

8.7.       Dal tesseramento del tecnico “per la società per la quale” intende “prestare la propria attività” derivano invero effetti rilevanti per l’ordinamento sportivo: da un lato, esso instaura un rapporto di esclusiva fra la società e il tecnico medesimo, con validità temporale limitata alla sola stagione sportiva per cui è richiesto, precludendo quindi che, per la stessa stagione, il tecnico possa “tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”. Dall’altro, consente di verificare che la società abbia affidato il ruolo di tecnico della propria squadra ad un soggetto che sia abilitato per la specifica categoria del campionato di riferimento e che risulti in regola con tutti gli adempimenti amministrativi.

8.8.       Pertanto, il tesseramento del tecnico in favore di una determinata società non consegue in via automatica al mero invio della “richiesta di emissione tessera”, con conseguente onere delle parti interessate di assicurarsi del perfezionamento del relativo procedimento prima dell’inizio della stagione sportiva ovvero, in ogni caso, prima della disputa della gara in cui il tecnico verrà in concreto indicato dalla società fra i soggetti abilitati ad accedere al campo di gioco. Diversamente opinando, risulterebbe frustrata la ratio del tesseramento sotto entrambi i profili sopra richiamati.

9.   Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, deve ritenersi accertato che la società

A.S.D. PGS Luce, di cui il Sig. Ingemi Dario era presidente all’epoca dei fatti, ha violato l’obbligo di tesseramento prescritto dall’art. 44 del Regolamento L.N.D., impiegando quale tecnico, per due gare valevoli per il Campionato regionale di seconda categoria (specificamente: Fondacelli — PGS Luce del 26.11.2017 e PGS Luce - Alcara del 03.02.2018), il Sig. Pavone Filippo, il quale, benché iscritto nell’Albo del Settore Tecnico adeguato al campionato, non risultava tuttavia tesserato per la stagione 2017/2018 per la PGS Luce. Tale iscrizione, nondimeno, conduce a ritenere insussistente, in fatto, l’ulteriore condotta contestata alla società in sede di deferimento, per “non aver attribuito la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore abilitato presso il Settore Tecnico” durante le predette due gare.

 

9.1. Risulta parimenti accertato che il Sig. Caratozzolo Fabrizio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della medesima società, ha sottoscritto le distinte di gara, in relazione ai due incontri sportivi del campionato di seconda categoria della stagione sportiva 2017-2018 sopra 6


specificati, inserendo il nominativo dell’allenatore Sig. Pavone Filippo, tecnico non regolarmente tesserato (cfr. distinte “elenco giocatori” a pag. 23 e 24 del fascicolo di primo grado).

 

9.3.      Dall’accertamento delle condotte poste in essere dal presidente e dal dirigente della PGS Luce deriva anche, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (ora art. 6, comma1, del nuovo CGS), la responsabilità diretta e oggettiva della A.S.D. PGS Luce medesima.

9.4.       Quanto al profilo sanzionatorio, tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello in relazione alle violazioni accertate e in considerazione altresì della circostanza che il tecnico Filippo Pavone era effettivamente in possesso della qualifica idonea per il campionato di seconda categoria, la Corte ritiene equo irrogare, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere c), h), del previgente codice di giustizia sportiva, le seguenti sanzioni: un mese di inibizione ai signori Ingemi Dario e Caratozzolo Fabrizio e € 200,00 (duecento/00) di ammenda alla A.S.D. PGS Luce.

 

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, accoglie in parte, e per l’effetto dispone di infliggere, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere c), h), del previgente codice di giustizia sportiva, le seguenti sanzioni:

 

      • un mese di inibizione al sig. Ingemi Dario;
      • un mese di inibizione al sig. Caratozzolo Fabrizio;
      • € 200,00 (duecento/00) di ammenda alla A.S.D. PGS Luce

 

 

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                    L’ESTENSORE

 

f.to                                                                                           f.to

 

Mario Luigi Torsello                                                                  Silvia Coppari

 

 

 

Depositato il 27 dicembre 2019

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

f.to

 

Fabio Pesce

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it