F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 058CFA del 4 marzo 2020 (A.S.D. TRIGORIA – SIG. STASI DOMENICO – SIG. DEVID DELLA POSTA – PROCURA FEDERALE) N. 95/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 96/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 97/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 058/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 95/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 96/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 97/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 058/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONE PRIMA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello – Presidente Silvia Coppari - Componente (relatore) Paola Palmieri - Componente

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

  1. sul reclamo n. 95/2019-2020, proposto A.S.D. TRIGORIA, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 254 del 24 Gennaio 2020 e notificata in data 27 Gennaio 2020;
  2. sul reclamo n. 96/2019-2020, proposto da Domenico STASI, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 254 del 24 Gennaio 2020 e notificata in data 27 Gennaio 2020;
  3. sul reclamo n. 97/2019-2020, proposto da Devid DELLA POSTA, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 254 del 24 Gennaio 2020 e notificata in data 27 Gennaio 2020,

 

 

 

la Procura Federale F.I.G.C. Visti i reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;


contro


Relatore nell'udienza del giorno 25 febbraio 2020 la dott. ssa Silvia Coppari e udito l’Avv. Filippo Pandolfi nonché il Presidente Domenico Stasi per i reclamanti e l’avv. Annamaria De Santis per la Procura Federale

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

RITENUTO IN FATTO

 

  1. Con tre distinti reclami proposti ai sensi degli artt. 100 e 101 del CGS, rubricati ai numeri 95, 96 e 97 CFA S.S. 2019/2020, i ricorrenti in epigrafe specificati hanno chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 254 del 24/01/2020, con la quale sono state inflitte, alla società A.S.D. Trigoria, la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00, nonché, ai Sig.ri Domenico Stasi e Devid Della Posta, la sanzione dell’inibizione di mesi 10 ciascuno, in quanto ritenuti responsabili, rispettivamente, delle seguenti illeciti:
  2. il Sig. Devid Della Posta, all’epoca dei fatti dirigente di A.S.D. Trigoria, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento all’art. 23 delle NOIF, “per aver ottenuto, nella stagione 2018/2019, in pendenza di squalifica fino al 30 giugno 2020, il tesseramento quale dirigente accompagnatore della

A.S.D. Trigoria attraverso l’errata indicazione, nella pratica di tesseramento, del cognome Della Porta in luogo di Della Posta nonché per aver assunto, nel corso delle gare ufficiali, la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Trigoria partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone D, organizzato da C.R. Lazio, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico”;

 

  1. il Sig. Domenico Stasi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell’A.S.D. Trigoria, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento all’art. 23 delle NOIF e all’art. 39 lett. E) e Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, “per aver, nella stagione 2018/2019, consentito o comunque non impedito che il Sig. Devid Della Posta, attraverso l’errata indicazione, nella pratica di tesseramento, del cognome Della Porta in luogo di Della Posta venisse tesserato, ancorché in pendenza di squalifica fino al 30 giugno 2020, qualei

dirigente accompagnatore della A.S.D. Trigoria e che il predetto in assenza della prescritta abilitazione e  dell’iscrizioni ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico,  assumesse la conduzione tecnica, durante le gare di campionato della squadra della A.S.D. Trigoria partecipante al campionato di Seconda Categoria – Girone D, organizzato da C.R. Lazio”;

 

  1. l’A.S.D. Trigoria per la responsabilità diretta e oggettiva derivante dai fatti sopra specificati, in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS.
  2. I motivi di reclamo avverso la decisione di primo grado possono essere così sintetizzati:

 

 

  1. improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di deferimento per violazione delle garanzie difensive previste agli artt. 123 e 126 CGS (reclami n. 95 e n. 96);
  2. improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di deferimento per violazione dell’art. 125 CGS (reclami n. 95, n. 96 e n. 97);
  3. “insussistenza ed infondatezza delle violazioni ascritte”, ovvero, in via subordinata, “riconoscimento tenuità del fatto” (reclami n. 95, n. 96 e n. 97).

 

2.1. Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto, in via preliminare, di dichiarare l’improcedibilità dell’azione di deferimento, ovvero, nel merito, il proscioglimento da ogni addebito, ovvero ancora, in via di estremo subordine, di ridurre congruamente le sanzioni inflitte con la decisione impugnata, “da contenersi”, per tutti i ricorrenti, nella “sanzione minima” prevista, rispettivamente, dagli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, CGS.

 

  1. All’udienza del 24 febbraio 2020, sentiti la difesa dei ricorrenti ed il rappresentante della Procura Federale, nonché personalmente lo stesso Presidente della A.S.D. Trigoria, Sig. Domenico Stasi, come da verbale, i reclami sono passati in decisione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. In via preliminare, la Corte dispone la riunione degli odierni reclami per l’evidente connessione sia oggettiva che soggettiva, essendo rivolti contro la medesima pronuncia resa in primo grado sulla base dell’unitario atto di deferimento del Procuratore Federale Interregionale di cui alla nota n. 5646731 pfi 18-19 del 4/11/2019.
  2. Passando all’esame delle censure sollevate, occorre in primo luogo scrutinare l’eccezione di improcedibilità dell'atto di deferimento suddetto (reclami n. 95 e n. 96), per la pretesa violazione delle garanzie difensive riconosciute dagli artt. 123 e 126 del CGS, che sarebbe

derivata dall’omessa trasmissione ai soggetti interessati, da parte dell’Ufficio della Procura Federale, di copia integrale degli atti del procedimento, una volta comunicata loro la conclusione delle indagini. I ricorrenti hanno allegato sul punto che, a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini prot. n. 3061/31pf 19-20/MS/ag. della Procura Federale (inviato con raccomandata A.R. del 12 settembre 2019), la difesa della società A.S.D. Trigoria e del Sig. Domenico Stasi, con nota del 20 settembre 2019, aveva richiesto copia di tutti gli atti del procedimento e che l’organo inquirente si era limitato a ritrasmettere, con PEC del 23 settembre 2019, soltanto la “Comunicazione di conclusione delle indagini”, senza allegare alcun atto di indagine.

 

    1. Tale oggettiva omissione avrebbe quindi determinato la violazione dei diritti di difesa degli odierni incolpati, con conseguente nullità dell’intero procedimento scaturito dall’atto di deferimento suddetto, non potendosi condividere al riguardo la decisione di primo grado secondo cui, una volta constatata l’incompletezza dell’invio da parte dell’Ufficio della Procura, le parti, “in forza del principio di affidamento e di buona fede”, “avrebbero avuto l'onere di chiederne l'integrazione con i documenti mancanti e ritenuti necessari per la difesa”.
    2. Il motivo è infondato.

 

 

    1. Ed invero, l’art. 123, commi 1 e 2, del CGS prevede che: “Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria (comma 1). L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il  luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni” (comma 2).
    2. La disposizione appena richiamata, attuando i principi del diritto di difesa, della parità delle parti e del contradditorio nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, contiene due fondamentali garanzie per l’incolpato: quella di poter essere sentito o presentare memorie a seguito della conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito contestato (mediante

l’invio da parte del Procuratore Federale dell’avviso della conclusione delle indagini), nonché quella di ottenere la discovery degli atti di indagine espletati dall’organo inquirente, esercitando la “facoltà di prenderne visione ed estrarne copia” entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione di conclusione delle indagini.

 

    1. Nel caso in esame, l’avviso della conclusione delle indagini è stato correttamente comunicato a tutti gli interessati, i quali hanno quindi avuto pienamente contezza dell’esistenza del procedimento a loro carico e del fatto contestato. La comunicazione di conclusione delle indagini in concreto inviata conteneva, inoltre, una dettagliata descrizione degli atti di indagini compiuti e ritenuti rilevanti, consentendone l’esatta identificazione. Ciò che viene lamentato è, quindi, il materiale mancato invio degli atti di indagine suddetti da parte della Procura Federale, richiesti telematicamente dalla difesa in data 20 settembre 2019.
    2. Ebbene, deve rilevarsi che, sulla base del tenore testuale dell’art. 123, comma 2, del CGS, l’obbligo posto a carico della Procura Federale è solo quello di mettere a disposizione gli atti di indagine mediante il “deposito” degli stessi presso la Segreteria, mentre è onere della parte richiedere l’estrazione di copia entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di conclusione suddetta. Pertanto, l’invio telematico dei documenti dietro richiesta della difesa dell’interessato costituisce una mera agevolazione dell’ostensione degli atti del procedimento che, qualora, come nel caso in esame, risulti manifestamente incompleta per un evidente errore materiale, può essere superata, in base ai principi di buona fede e lealtà processuale, o rinnovando la medesima istanza di invio telematico, ovvero, richiedendo di prendere personalmente visione degli atti  di indagine  e di  estrarne copia direttamente  presso la Segreteria dell’organo inquirente, come prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva.
    3. Ciò, del resto, risulta conforme agli avvisi in ordine alle facoltà esercitabili dai “soggetti sottoposti alle indagini” espressamente contenuti anche nell’atto conclusivo delle indagini inviato agli odierni ricorrenti, fra le quali, per l’appunto, vi era quella “di chiedere copia degli atti del procedimento”, ovvero “di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti nel termine di quindici giorni dalla notifica” della comunicazione di conclusione medesima.
    4. Né può rilevare in senso contrario a quanto sin qui affermato, la recente decisione di questa Corte di cui al C.U. 34/CFA del 18 dicembre 2019, giacché la fattispecie considerata in quel giudizio era completamente eterogenea, riguardando un’ipotesi di inesistenza assoluta di contraddittorio a causa dell’omessa comunicazione, al calciatore incolpato, sia dell’avviso di

conclusione delle indagini, sia dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale.

 

    1. Quindi, nel caso in esame, l’omesso invio degli atti del procedimento puntualmente richiamati nell’avviso di conclusione delle indagini, in quanto riconoscibile con l’ordinaria diligenza e superabile senza alcun aggravamento procedimentale, non era idoneo a violare la garanzia difensiva prevista dall’art. 123 CGS, con la conseguenza che la censura deve essere respinta.
  1. Deve essere ora esaminata la seconda censura di improcedibilità del deferimento, derivante dall’asserita tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, poiché esercitata il 4 novembre 2019, ossia quando sarebbe risultato già scaduto il termine inderogabile di “trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1” del CGS, calcolato dalla data di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini effettuata all’A.S.D. Trigoria e al Sig. Domenico Stasi, in data 18 settembre 2019.
    1. Anche tale censura non è fondata.

 

 

    1. Ed invero, l’articolo 125, commi 1 e 2, del CGS stabilisce che: “Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comma 1). L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato (comma 2).
    2. Ebbene, premesso che il termine di cui all’art. 123, comma 1, richiamato dalla disposizione de qua, concerne quello “non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”, nella fattispecie sottoposta a giudizio risulta che l’ultima notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è stata quella indirizzata, a mezzo raccomandata A.R., al Sig. Devid Della Posta (raccomandata n. 617813211165), non ritirata personalmente dal destinatario a causa della sua temporanea assenza, ma consegnata mediante rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, del 20 settembre 2019.
    3. Pertanto, come correttamente osservato dal Tribunale Territoriale Federale, il termine di 15 giorni entro cui esercitare le facoltà difensive previste dall’art. 123, comma 1, CGS

decorreva, nel caso di specie, dalla data del 20 settembre 2019, quale giorno di effettiva “messa a disposizione del plico”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di perfezionamento della notificazione a mezzo posta, secondo i quali, in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone abilitate, la raccomandata si “presume pervenuta” alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass., Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 27526).

 

    1. Conseguentemente il termine per l’esercizio delle facoltà difensive da parte dell’ultimo incolpato scadeva il 5 ottobre 2019; sicché il deferimento inoltrato il 4 novembre 2019 deve considerarsi tempestivo, in quanto effettuato nell’ultimo giorno utile, ai sensi dell’art. 125, comma 2, CGS.
    2. Né del resto, alla decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare in questione, potrebbe essere applicata la giurisprudenza di legittimità citata dai ricorrenti, secondo cui il computo del termine de quo decorrerebbe dalla “prima notificazione”, poiché una siffatta interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 125, comma 2, suddetto, il quale ha inteso operare un bilanciamento fra l’interesse alla speditezza e celerità del processo sportivo e quello, contrapposto, al necessario rispetto delle garanzie difensive del soggetto sottoposto ad indagini, assicurando in tal modo, in caso di pluralità di incolpati, l’interezza del termine a difesa previsto dall’art. 123, comma 1, per ciascuno di essi.
    3. Pertanto, anche la seconda eccezione preliminare deve essere respinta.

 

 

  1. Passando all’esame della censura svolta nel merito degli addebiti contestati, i ricorrenti si sono limitati a valorizzare la pretesa riconducibilità dei fatti contestati a “un mero disguido nella elaborazione telematica” delle operazioni di tesseramento del sig. Devid della Posta, escludendo che la società, così come il suo Presidente, potessero sospettare “che potesse essersi verificata una, anche solo veniale, discrasia nel tesseramento di Devid Della Posta”, avendo quest’ultimo “espressamente affermato che non vi fossero ostacoli di sorta al tesseramento dopo l’esito favorevole della causa penale” (cfr. reclami n. 95 e n. 96). Specularmente, dovrebbe ritenersi la convinzione del Sig. Devid della Posta “di assenza di ostacoli di sorta al vincolo federale dopo l’esito favorevole della causa penale”.
    1. Ebbene la Corte rileva che la tesi difensiva, comune a tutti i ricorrenti, non risulta supportata da alcun elemento probatorio e si scontra con le emergenze processuali, già

evidenziate dal Tribunale Federale Territoriale, in ordine alla consapevolezza da parte di tutti gli odierni incolpati, a prescindere dalla volontarietà o meno dell’errore di digitazione, del fatto che il Sig. Devid Della Posta, nel periodo compreso fra il mese di luglio 2017 e il mese di giugno 2020, fosse carente del requisito tecnico del tesseramento prescritto dall’art. 23 NOIF per lo svolgimento dell’attività di allenatore.

 

    1. Risulta infatti documentalmente che:

 

 

  1. in data 22 ottobre 2018, la società A.S.D. Trigoria, mediante l’utilizzo del nome “Della Porta”, richiese ed ottenne il tesseramento dell’allenatore Devid Della Posta, nato il 18 dicembre 1978, malgrado fosse stato squalificato fino al 30 giugno 2020 con decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 430 LND del 25 giugno 2017, confermata dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale con decisione di cui al C.U. n. 469 del 7 luglio 2017 (e relative motivazioni pubblicate con C.U. n. 473 del 1° settembre 2017);
  2. la società A.S.D. Trigoria era a conoscenza del provvedimento di squalifica irrogato all’allenatore Della Posta, in quanto adottato a seguito di fatti (minacce e percosse poste in essere dal Sig. Della Posta ai danni dell’arbitro) che si erano verificati durante una gara “Juniores” del 23 maggio 2017 disputata dalla medesima società Trigoria, e considerato che proprio quest’ultima ne aveva richiesto l’annullamento proponendo l’appello poi rigettato dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale;
  3. il Sig. Devid Della Posta ha svolto attività tecnica nella stagione 2018/2019, per conto della

 

A.S.D. Trigoria, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi e ruoli del Settore Tecnico, partecipando a gare ufficiali del campionato di seconda categoria – Girone D, organizzato dal C.R. Lazio, segnatamente: alla gara Kaysra – Trigoria del 23 dicembre 2018, in qualità di allenatore della stessa A.S.D. Trigoria (cfr. Segnalazione del Comitato Regionale Lazio del 6 marzo 2019).

 

    1. Tanto considerato, devono quindi ritenersi provati sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo dei fatti contestati con i deferimenti in oggetto, in quanto, indipendentemente dalla imputabilità a titolo di colpa ovvero di dolo dell’errore di digitazione che ha consentito il tesseramento sotto un nome diverso del Sig. Devid Della Posta, è incontrovertibile che costui abbia svolto attività tecnica per conto della società A.S.D. Trigoria, malgrado la squalifica, e la conseguente inidoneità al tesseramento, nota sia al diretto interessato, che alla società stessa

e ai relativi vertici. Né può essere presa in considerazione l’esimente invocata con gli odierni reclami derivante dall’asserito “esito favorevole della causa penale” e dalla conseguente convinzione del venir meno, in forza di essa, dei presupposti della squalifica stessa, in quanto, a prescindere da ogni considerazione in ordine agli eventuali effetti derivanti da una siffatta (ipotetica) decisione del giudice penale nell’ordinamento sportivo, assume senz’altro rilievo assorbente l’assoluto difetto di prova in ordine all’esistenza stessa, e al relativo esito, di un tale contenzioso.

 

    1. Pertanto, la domanda di proscioglimento dagli addebiti di cui ai deferimenti in oggetto deve essere respinta.
  1. Quanto alla richiesta, avanzata in via subordinata, di riduzione delle sanzioni rispettivamente inflitte agli odierni ricorrenti, la Corte, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta e considerata l’entità del fatto, tenuto anche conto della natura non professionistica del contesto sportivo in cui si sono consumati gli addebiti in oggetto, reputa congruo, in parziale accoglimento dei reclami in esame, rideterminare la durata della sanzione irrogata in primo grado ai Sig.ri Domenico Stasi e Devid Della Posta in mesi nove (9) di inibizione, ciascuno, confermando invece la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 per l’A.S.D. Trigoria.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), preliminarmente riuniti i reclami nn. 95, 96 e 97, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento, ridetermina le sanzioni inflitte di cui al Com. Uff. n. 254/TFT del 20.1.2020 come segue:

 

  • Sig. Domenico Stasi: sanzione dell’inibizione di mesi nove (9);

 

 

  • Sig. Devid Della Posta: sanzione dell’inibizione di mesi nove (9). Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.


IL PRESIDENTE                                                            L’ESTENSORE

f.to Mario Luigi Torsello                                                    f.to Silvia Coppari Depositato

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

 
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