F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 059CFA del 4 marzo 2020 (L84 – SSDARL CITTA’ DI SESTU CALCIO A 5) N. 94/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 059/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 94/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 059/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

 


 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello – Presidente


SEZIONI UNITE


 

Salvatore Mezzacapo – Componente Mauro Mazzoni – Componente Carlo Sica - Componente

Ivo Correale – Componente - Relatore

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

Sul reclamo numero di registro 094CFA del 2019, proposto dalla S.S.D. L84 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

 

per la revisione e revocazione

 

della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sez. III, n. 81/2020 pubblicata con Comunicato Ufficiale. n. 81/CSA del 30.12.2019.

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 25 febbraio 2020 il dott. Ivo Correale e nessuno presente per le parti, come da verbale;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

  1. Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla società S.S.D. L84 s.r.l. avverso la decisione con la quale il giudice sportivo non aveva accolto il ricorso con cui tale società aveva chiesto, ex art. 10, comma 6, C.G.S., la sanzione della perdita della gara del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5, del 14 dicembre 2019, tra S.S.D. Città di Sestu a r.l. e S.S.D. L84 s.r.l., a carico della compagine sarda per la ritenuta posizione irregolare del calciatore Conrado Sampaio Santos, tesserato per quest’ultima.
  2. In breve, la società L84 aveva proposto reclamo, evidenziando la circostanza per la quale il calciatore risultava tesserato, nella medesima stagione sportiva iniziata a luglio 2019, per quattro società sportive, di cui due francesi e due italiane, disputando gare ufficiali anche in Francia, con conseguente violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F. e dell’art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA, in relazione all’art. 1, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.
  3. In sintesi, con la su richiamata decisione, la Corte, sulla base dell’osservazione per la quale sarebbe stato necessario ricostruire con assoluta certezza il percorso del calciatore Sampaio - e per fare ciò non era ancora utilizzabile, per i calciatori non professionisti, il c.d. “passaporto

elettronico”, secondo quanto previsto dalla circolare n. 1679 della Fifa del 1 luglio 2019, intitolata “Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players”, né vi era stato alcun impedimento ostativo del sistema informatico attualmente in funzione presso gli uffici della Lega di competenza al momento del tesseramento del Sampaio – e in assenza di altri documenti ufficiali decisivi, concludeva che non era stato possibile accertare se il calciatore avesse preso parte o meno a competizioni con squadre straniere, come affermato dalla società reclamante.

 

  1. Quest’ultima, pertanto, proponeva a questa Corte atto di “revisione e reclamo”, ponendo alla base della sua istanza il richiamo al Comunicato Ufficiale n. 563, riportante altra decisione del “Giudice Sportivo” in ordine al tesseramento del medesimo calciatore, ove si riscontrava che, da una verifica del competente Ufficio Tesseramenti della FIGC, la Federazione francese aveva confermato che il calciatore Sampaio risultava tesserato per due società, dal 1 luglio 2019 al 23 ottobre 2019, partecipando solo per una a gare ufficiali, con la conseguenza che,

tesserato anche per due società italiane – tra cui la “SSDRL Città di Sestu” – il medesimo era stato tesserato per quattro differenti società nella stessa stagione sportiva, disputando incontri in tre gare ufficiali.

 

La L84, quindi, concludeva nel senso di rilevare come comprovata l’irregolarità del tesseramento in questione già dal 5 dicembre 2019, non potendosi invocare “buona fede” della società che aveva tesserato il Sampaio, e quindi chiedeva di “revocare e revisionare” la decisione impugnata, con conseguente dichiarazione di invalidità della gara del 14 dicembre 2019 tra Città di Sestu e L84 e vittoria “a tavolino” per quest’ultima con omologazione della gara con il risultato di 0-6.

 

  1. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 25 febbraio 2020 ove questa Corte lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

 

    1. Il Collegio, preliminarmente, rileva l’inammissibilità del reclamo per un duplice ordine di ragioni.

 

 

    1. 1       In primo luogo, l’atto introduttivo del giudizio – denominato “Richiesta di revisione e revocazione della sentenza n. 0081/2020” – risulta sottoscritto dalla sola rappresentante legale della SSD L84 s.r.l., senza alcun patrocinio di difensore.

Ebbene, in merito il Collegio non può fare a meno di richiamare la norma processuale di cui all’art. 100, comma 2, C.G.S., secondo la quale, avanti alla Corte Federale d’Appello, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.

Nel caso di specie un difensore delegato con procura non è stato presente neanche all’udienza di discussione, pur ritualmente comunicata, né sussistono norme dello Statuto FIGC che statuiscano diversamente sul punto, per cui, già per tale ragione, il reclamo si palesa inammissibile.

Né in senso contrario è invocabile quanto previsto dall’art. 115, comma 1, C.G.S. (riflettendo anche la norma generale di cui all’art. 49, comma 1), secondo il quale “Le parti interessate…che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla


Corte federale di appello”, dato che tale disposizione è di carattere sostanziale ed è inerente alla sola posizione legittimante delle parti indicate.

    1. 2       In secondo luogo, il Collegio rileva l’inammissibilità del reclamo proposto, anche sotto altro profilo.

L’art. 63 – rubricato “Revocazione e revisione” – nella sua enunciazione distingue due fattispecie.

Ai commi 1, 2 e 3, è regolato il giudizio di “revocazione”, ove è precisato che esso può azionarsi “…entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

 

  1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

 

 

  1. se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

 

 

  1. se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
  2. se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
  3. se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” (comma 1).

Inoltre, “…La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione” (comma 2).

 

Non  può  essere  impugnata  per  revocazione  la  decisione  resa  in  esito  al  giudizio  di revocazione” (comma 3).

Distinta ipotesi è quella della “revisione”, di cui ai commi 4 e 5, secondo i quali:

 

4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:

 

  1. sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
  2. vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
  3. venga acclarata falsità in atti o in giudizio.

5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.”

Ebbene, il Collegio non può non rilevare che nel caso di specie l’atto introduttivo si palesa generico e non specifico nella qualificazione dell’azione, non essendo sufficiente fare un mero riferimento alla rubrica dell’art. 63 cit. (“Revocazione e revisione”), ma essendo onere della parte specificare la domanda e i suoi fondamenti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, ultima parte, C.G.S., secondo il quale “…I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

III.3 Per mero tuziorismo, rilevando che, quand’anche l’atto introduttivo fosse qualificabile, dallo stesso organo giudicante, quale ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d) – essendo da escludere ipotesi di “revisione”, azionabile solo su sentenze “di condanna”

  • sul presupposto che sia “…stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”, il Collegio osserva che ne mancano comunque i presupposti.

Come osservato dalla Sezione III di questa Corte nella stessa sentenza di cui si chiede la revisione, nel caso di specie è mancata la prova della dimostrazione del quadruplice tesseramento del calciatore suddetto.

Tale prova, ad opinione del Collegio, non era necessariamente acquisibile tramite l’Ufficio Tesseramenti della Federazione, come avvenuto nel caso di specie all’esame della decisione richiamata da parte reclamante in questa sede, ma ben poteva essere acquisita a suo tempo dalla stessa SSD L84, anche in forma indiziaria, mediante il deposito di “tabellini” o documentazione simile attestante la partecipazione del calciatore al campionato francese di calcio a 5, rinvenibile sulla “rete web” o tramite organi di stampa.

Correttamente, quindi, la Sezione III ha concluso nel senso di non essere in possesso di documentazione idonea ad accogliere il reclamo di cui era onere di parte reclamante il deposito in atti.

In tal senso, pertanto, nel caso di specie non può essere invocata l’applicazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S., in quanto non può considerarsi “fatto nuovo”, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, la pubblicazione di una decisione di altro organo giudicante, basata su principi di prova che la parte interessata avrebbe potuto acquisire, con


ordinaria diligenza, a suo tempo in pendenza del giudizio concluso con la decisione di cui si chiede la revocazione.

    1. Alla luce di tutto quanto illustrato, ai sensi dell’art. 63, comma 2, C.G.S., la Corte dichiara il reclamo inammissibile.

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo per revisione e revocazione proposto dalla società L84, lo dichiara inammissibile.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                    L’ESTENSORE

 

 

f.to Mario Torsello                                                    f.to Ivo Correale

 

 

 

 

 

Depositato il 4 marzo 2020 IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

 
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