F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 063CFA del 9 marzo 2020 (A.S.D. BOYS CAIVANESE – SIG. DELLA MARGIO GIUSEPPE N. 99/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 100/2019-2020 REGISTRO RECLAMI 1 063/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 99/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 100/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

  1. 063/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI PRIMA

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

 

 

Francesco Cardarelli - Componente (relatore)

 

 

Paola Palmieri - Componente

 

 

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Sui reclami nn. di registro 99 CFA S.S.2019/20 e 100 CFA S.S.2019/20, proposti rispettivamente da

1.1          A.S.D. BOYS CAIVANESE (già ASD Ardito Calcio), nella persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone, Giuseppe Chiacchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli – Centro Direzionale – Isola A 7 (PEC: eduardochiacchio@legalmail.it);

1.2          Giuseppe DELLO MARGIO, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente  dagli  avvocati  Eduardo  Chiacchio,  Monica  Fiorillo,  Michele  Cozzone,


Giuseppe Chiacchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli – Centro Direzionale – Isola A 7 (PEC: eduardochiacchio@legalmail.it)

entrambi contro

 

Procura Federale della FIGC, in persona del suo legale rappresentante p.t.;

 

per l’annullamento e/o la riforma, integrale o anche, in via subordinata, parziale, della Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 TFT del 24.01.2020,

  1. quanto al reclamo 99 CFA (A.S.D. BOYS CAIVANESE) con riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale Interregionale con nota n. 5342/1539pfi18-19/MS/CS/jg del 28.10.2019;
  2. quanto al reclamo 100 CFA (G.DELLO MARGIO) con riferimento alla sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 4, comma 1 e 6, comma 4
      1. nonché all’art 62 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale Interregionale nota n. 5342/1539pfi18-19/MS/CS/jg del 28.10.2019;

 

Visti i reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 febbraio 2020 il prof. Francesco Cardarelli e uditi per i reclamanti l’Avv. Monica Fiorillo e per la Procura Federale l’Avv. Anna Maria De Santis;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: RITENUTO IN FATTO

Oggetto dei reclami è la decisione con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della LND ha inflitto al sig. Dello Margio (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Boys Caivanese) la sanzione della inibizione di sei mesi per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 anche in relazione all’art. 4, comma 4 del previgente CGS (ora trasfusi negli artt. 4, comma 1 e 6, comma 4 CGS), nonchè nell’art. 62 delle NOIF, per aver a) omesso di adottare quale legale rappresentante della società ospitante ogni doverosa e opportuna iniziativa atta a garantire l’ordine pubblico; b) consentito o comunque non impedito che uno spettatore entrasse in campo e raggiungesse l’arbitro nello spogliatoio; c) permesso o comunque non evitato che il dirigente accompagnatore entrasse, al termine della gara nel


recinto di giuoco nonostante fosse stato attinto da un provvedimento di espulsione; d) lasciato l’impianto sportivo prima del direttore di gara, senza curarsi di tutelarne la sicurezza e l’incolumità.

 

Nella medesima decisione la ASD Boys Caivanese è stata sanzionata con l’ammenda di euro 500,00 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 (ora trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 CGS), per il comportamento posto in essere dai propri tesserati (alla posizione del sig. Dello Maggio si deve aggiungere quella del sig. Vittorio Papa, dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Boys Caivanese, pure destinatario, nell’ambito della medesima decisione gravata, della sanzione dell’inibizione di mesi 6, ma non reclamante in proprio).

 

La difesa dei reclamanti, sostanzialmente identica nei due reclami, ed affidata al medesimo collegio difensivo, ha in primo luogo eccepito l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 125, comma 2 CGS, ed in particolare per il mancato esercizio dell’azione disciplinare nel rispetto del limite massimo, e quindi ha richiesto l’annullamento della decisione impugnata.

 

Nel merito ha contestato l’interpretazione dei fatti cui il Tribunale avrebbe acceduto, perché il Presidente della ASD si sarebbe attivato mediante la richiesta di Forza pubblica, lo spettatore entrato in campo e di seguito negli spogliatoi era un poliziotto, il sig. Papa (dirigente accompagnatore) sarebbe entrato in campo al termine della gara al solo fine di sedare gli animi, ed infine il direttore di gara avrebbe lasciato l’impianto senza particolari problemi.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 103, ult. comma CGS, sicchè i reclami vanno riuniti in un solo procedimento.

 

In via preliminare occorre scrutinare la domanda di annullamento proposta in entrambi i reclami e fondata sulla violazione dei termini fissati dal combinato disposto dell’art. 125, comma 2 CGS, e dell’art. 123, comma 1 del medesimo Codice.

 

Secondo la ricostruzione dei reclamanti il termine ivi contemplato per la notificazione dell’atto di deferimento sarebbe di 45 giorni decorrenti dalla data dell’avviso di conclusione delle indagini (12 settembre 2019): poiché l’atto di deferimento sarebbe stato notificato dall’Organo requirente solo in data 28 ottobre 2019, e pertanto al di là del limite cronologico imposto dal


vigente CGS, il deferimento medesimo sarebbe improcedibile, con la naturale conseguenza dell’annullamento della decisione di primo grado. Entrambi i reclami appuntano critiche al contenuto della decisione di primo grado che (invero in termini non del tutto chiari) ha ritenuto applicabile alla fattispecie ratione temporis le disposizioni del previgente CGS.

 

Il motivo non merita accoglimento, e ciò proprio in base alla sequenza degli atti ritenuta nei reclami e confermata dalla documentazione versata in atti.

 

Secondo la prospettazione dei reclamanti la notificazione sarebbe intervenuta in data 28 ottobre a mezzo PEC (la medesima data è quella dell’inoltro della spedizione a mezzo raccomandata ordinaria): ma ciò sarebbe stato possibile, come eccepito dalla Procura Federale, perché la scadenza del termine di 45 giorni sarebbe stata il 27 ottobre 2019, e cioè un giorno festivo (domenica).

 

Trova quindi applicazione quanto previsto dall’art. 52, comma 4 CGS a mente del quale se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo: ne deriva che (e ciò appare pienamente coerente con la ricostruzione fattuale resa dai reclamanti) la Procura federale - con tutta evidenza - ha rispettato le previsioni di cui agli artt. 125 e 123 CGS.

 

Ne consegue la radicale infondatezza del motivo di annullamento della decisione per improcedibilità dell’azione disciplinare.

 

Quanto al merito le ragioni del reclamo, appaiono parimenti manifestamente infondate. Ciò con riferimento:

        1. alla mancata adozione, da parte del legale rappresentante della ASD, di iniziative atte a garantire l’ordine pubblico, che non si esauriscono certamente nella sola richiesta di forza pubblica, ma nella attivazione di misure proprie nella disponibilità della società ospitante, soprattutto in presenza di fatti e comportamenti estemporanei che possano mettere a repentaglio l’incolumità fisica del direttore di gara;
        2. al non aver impedito l’ingresso di uno spettatore in campo prima e nello spogliatoio dell’arbitro poi, essendo irrilevante la circostanza che si trattasse di un poliziotto, tale qualificatosi solo successivamente e solo al cospetto del direttore di gara;

        1. alla conferma della condotta del Sig. Papa che, al di là delle ragioni addotte per il proprio comportamento al termine della gara, era stato attinto da un provvedimento di espulsione (e quindi in nessun caso avrebbe potuto “scendere in campo”);
        2. all’allontanamento del Presidente dal campo di gara prima del direttore di gara, e senza accertarsi della sua incolumità, circostanza non smentita dalla documentazione in atti e dalle difese, a nulla rilevando – ai fini della condotta contestata al legale rappresentante - che il direttore di gara fosse riuscito a lasciare l’impianto senza particolari problemi (senza considerare che la completa dichiarazione in sede di audizione del direttore prosegue con affermazioni relative al riscontro di danni alla propria autovettura).

 

Ne consegue che il reclamo deve essere respinto.

 

 

In ragione della manifesta infondatezza dei motivi di reclamo, sussistono le condizioni per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 55, comma 1 CGS.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte federale d’appello (Sezione Prima), preliminarmente riuniti i reclami nn. 99 e 100, definitivamente pronunciando, li respinge.

 

Condanna la società A.S.D. Boys Caivanese ed il sig. Giuseppe Dello Margio, in solido fra loro, al pagamento delle spese in favore dell’altra parte nella misura di € 500,00.

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                    L’ESTENSORE

 

 

f.to Mario Luigi Torsello                                                            f.to Francesco Cardarelli Depositato il 9 marzo 2020

IL SEGRETARIO

 

 

f.to Fabio Pesce

 
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