F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 75CFA del 17 Giugno 2020 (Procura Federale Interregionale/Sig. De Caro Cristoforo Cristian/Sig. Colley Ansumana/Sig. Giovanni Castronovo/ASD Parmonval) N. 110/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 111/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 112/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 113/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 114/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 110/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 111/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 112/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 113/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 114/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

 

N. 75/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D'APPELLO I SEZIONE


 

Mario Luigi Torsello - Presidente Angelo De Zotti – Componente (relatore)

Maurizio Fumo - Componente ha pronunciato la seguente


 

 

sui reclami di seguito specificati:


DECISIONE


 

  1. Reclamo n. 110-2019/2020 proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità della sanzione della sospensione da incarichi di mesi quattro per violazione degli artt. 2, comma 1, 4 comma 1, 28, comma 1, CGS inflitta al sig. De Caro Cristoforo;
  2. Reclamo n. 111-2019/2020 proposto dal sig. CASTRONOVO GIOVANNI avverso la sanzione della inibizione di anni 1 e mesi 3 inflittagli per violazione degli artt. 4, comma 1, 34, e art. 30, commi 2-4 dello Statuto Federale;
  3. Reclamo n. 112-2019/2020 proposto dal sig. COLLEY ANSUMANA avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 e ammenda di € 500,00 inflittagli per violazione degli artt. 4, comma 1, 34, e dell’art. 30, commi 2-4 dello Statuto Federale;
  4. Reclamo n. 113-2019/2020 proposto dalla A.S.D. PARMONVAL avverso la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel Campionato Juniores (Under 19) nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell’artt. 6, comma 2, CGS;

  1. Reclamo n. 114-2019/2020 proposto dal sig. DE CARO CRISTOFORO CRISTIAN avverso la sanzione della sospensione da incarichi di mesi quattro inflitta al reclamante per violazione degli artt. 2, comma 1, 4 comma 1, 28, comma 1, CGS.

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata con il C.U. n. 296 del 11.02.2020;

Visti il reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 15 giugno 2020 il dott. Angelo De Zotti e uditi: l’Avv. Salvatore Casula per la Procura Federale; l’Avv. Marco Sabato per i sigg.ri Castronovo Giovanni e Colley Ansumana e per la società A.S.D. Parmonval; l’Avv. Giovanni Villari per il sig. De Caro Cristoforo Cristian nonché lo stesso sig. De Caro Cristotoro Cristian.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

 

  1. Con decisione n. 24 dell’11 febbraio 2020, il Tribunale Federale Territoriale, in esito ai fatti avvenuti nel corso della partita Camaro-Parmonval, svoltasi il 7.5. 2019 quale finale regionale Juniores e ai deferimenti disposti dal Procuratore Federale Interregionale, irrogava al sig. De Caro Cristoforo Cristian la sanzione della sospensione da incarichi di mesi quattro per violazione degli artt. 2, comma 1, 4 comma 1, 28, comma 1 CGS; al calciatore Colley Ansumana la sanzione della squalifica di mesi 6 e ammenda di € 500,00 per violazione degli artt. 4, comma 1, 34, e dell’art. 30, commi 2-4 dello Statuto Federale; al sig. Castronovo Giovanni la sanzione della inibizione di anni 1 e mesi 3 per violazione degli artt. 4, comma 1, 34, e art. 30 commi 2-4 dello Statuto Federale; alla A.S.D. Parmonval la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel Campionato Juniores (Under 19) nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00 per violazione dell’articolo 6, comma 2 CGS; contenuto nel C.U. n. 74 del 13 febbraio 2020.

Avverso la suddetta decisione sono stati proposti i seguenti reclami:

 

Di tutti i reclami in premessa si dispone la trattazione congiunta per ragioni di connessione, trattandosi di sanzioni irrogate che scaturiscono, direttamente o indirettamente, dai fatti avvenuti nel corso della partita Camaro-Parmonval, svoltasi il 7.5. 2019, che verranno riportati o richiamati di seguito ad illustrazione di ogni reclamo.

Per ragioni di ordine logico saranno trattati prioritariamente i due reclami rubricati al n. 110 e al n. 114: il primo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità della sanzione della sospensione da incarichi di mesi quattro per violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 28, comma 1, CGS inflitta al sig. De Caro Cristoforo e il secondo


rubricato al n. 114 proposto dal sig. De Caro Cristoforo Cristian avverso la sanzione della sospensione da incarichi di mesi quattro, inflitta al reclamante dal TFR con la decisione impugnata, per violazione degli artt. 2, comma 1, 4 comma 1, 28, comma 1, CGS.

Questi, preliminarmente, i fatti riportati nei reclami.

 

Con nota 7951/71 del 20.12.2019 la Procura Federale deferiva il sig. De Caro Cristoforo Cristian, arbitro della partita Camaro-Parmonval, svoltasi il 7.5. 2019 quale finale regionale Juniores, per rispondere della violazione di cui agli artt.2, comma 1, 4, comma 1, 28, comma 1, CGS, per avere lo stesso tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di Colley Ansumana .

Nell'esposto-querela presentato dal calciatore, pervenuto il 14.5.2019 al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, il Colley aveva denunciato che l'arbitro De Caro, sollecitato a far riprendere il gioco, aveva proferito nei suoi confronti la frase "dai, negro di merda, puoi giocare". Poco dopo, quasi a fine partita, a seguito di un fallo di gioco, commesso dallo stesso Colley nei confronti di un avversario, il direttore di gara, nel disporne la immediata espulsione, rispondeva alle proteste dello stesso, dicendo "vai via dal campo, sporco negro". Il sig. De Caro veniva quindi deferito  con un esplicito riferimento al punto 6.7 del Codice etico e di comportamento dell'AIA che prevede la sanzionabilità di "... comportamenti lesivi della dignità e della integrità fisico o psicologica ... caratterizzati da motivazioni connesse alla razza, alle convinzione religiose o altra caratteristica personale ... che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui sono rivolti ...".

Si è chiesta per tali motivi l'autorizzazione per adire la giustizia ordinaria nei confronti del De Caro.

In seguito a tali fatti il Tribunale Federale Territoriale ha irrogato al sig. De Caro la sanzione della sospensione dagli incarichi per quattro mesi, riducendone la durata rispetto alla richiesta del Procuratore Federale, che aveva proposto la più grave sanzione della sospensione dall’attività per diciotto mesi.

Nel proprio reclamo il sig. De Caro nega di aver proferito le frasi riportate dal giocatore Colley e sostiene, in sintesi: che anche in sede istruttoria nessuno dei testi sentiti ha confermato di aver udito le riportate frasi offensive; che neanche i filmati dell’incontro confermano le accuse del calciatore; di essere stato, per gli stessi fatti, sanzionato con un DASPO prontamente impugnato in sede amministrativa e giurisdizionale. Per tali ragioni chiede l’accoglimento del reclamo e l’annullamento integrale della sanzione.


Avverso la stessa decisione propone, in parte qua, reclamo anche il Procuratore Federale Interregionale, sostenendo che la decisione impugnata non sanziona adeguatamente la gravità della condotta posta in essere dal De Caro e non si giustifica con l’asserita tenuità della fattispecie, che è smentita non solo dalla ricostruzione dei fatti intervenuta in sede di accertamenti istruttori ma anche dalla pendenza di un procedimento penale avviato nei confronti del De Caro e dalla intervenuta irrogazione di un DASPO adottato dal Questore di Agrigento a seguito dei fatti per cui è causa.

 

 

  1. Ciò premesso il Collegio osserva che il reclamo del sig. De Caro mirante all’annullamento della sanzione o, in subordine, alla sua riforma in melius non merita accoglimento.

Infatti, va considerato, in primo luogo, che l'impianto accusatorio posto a base del deferimento del sig. De Caro, arbitro della gara Camaro - Parmonval (Finale Regionale Juniores), è stato condiviso dal Tribunale, che ha pure riportato i principi richiamati nell'esposto-querela presentato dal calciatore Colley Ansumana contenuti al punto 6.7 del Codice etico e di comportamento dell'AIA che prevede la sanzionabilità di “comportamenti lesivi della dignità e della integrità fisica o psicologica caratterizzati da....motivazioni connesse alla razza, alle convinzioni religiose o altra caratteristica personale ....che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui sono rivolti".

Considerato altresì: che il comportamento del Sig. De Caro è stato accertato e documentato attraverso una serie di riscontri anche testimoniali che confermano quantomeno il ripetuto ricorso all’epiteto usato in senso spregiativo di “negro”; che per gli stessi fatti il De Caro ha riportato un DASPO di un anno dall’Autorità di P.S. e che pende nei suoi confronti, per gli stessi fatti, un giudizio penale; che la sua condotta, erroneamente qualificata non grave dal giudice di prime cure, è ancora più riprovevole ove si consideri che compete proprio all'arbitro garantire il corretto svolgimento di una gara, reprimere in campo ogni comportamento scorretto, violento e discriminatorio e, ove richiesto dal responsabile dell'ordine pubblico, sospendere momentaneamente o definitivamente la gara per comportamento discriminatorio del pubblico in caso di manifesti, cori e quant'altro possa costituire offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Codi ce di Giustizia Sportiva; che per tutti questi motivi il reclamo del sig. De Caro va respinto e la sanzione confermata.

Né rileva la richiesta di archiviazione della denuncia da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, trasmessa con l’ultima memoria dal difensore del De Caro,


vuoi perché non è ipotecabile, allo stato, l’esito di tale richiesta, vuoi perché esiste autonomia di giudizio nei due procedimenti e nessuno, nemmeno il giudice di prime cure, ha escluso che i fatti addebitati al De Caro, pur giudicati non gravi, siano stati effettivamente posti in essere. Del resto tale richiesta di archiviazione, al di là della circostanza che essa è motivata anche dal fatto che “nel caso specifico ricorr[e] la fattispecie depenalizzata dell'ingiuria (sia pure aggravata dall'odio razziale) e che l'unica tutela possibile [è] quella del risarcimento del danno in sede civile”, a ben vedere, non esclude che la frase sia stata pronunciata ma esclusivamente che la stessa sia stata qualificata quale “oltraggiosa” (cfr.“i possibili testimoni escussi non concordavano nel definire la frase oltraggiosa, e che di conseguenza non era possibile addivenire ad una compiuta ricostruzione dei fatti”).

 

 

  1. Merita, al contrario e per le stesse ragioni, accoglimento il reclamo del procuratore federale interregionale, il quale sostiene che la sanzione inflitta al De Caro è palesemente inadeguata e sproporzionata per difetto, avuto riguardo alla gravità della condotta posta in essere dal giudice di gara e che verosimilmente la decisione non tiene conto del fatto che già, per effetto del DASPO di un anno, il De Caro di fatto non sconterà la sanzione di 4 mesi al medesimo inflitta, che sarà assorbita dal suddetto provvedimento sanzionatorio.

Inoltre, sottolinea la Procura, la sanzione si pone in termini di netta sproporzione non solo ex se ma anche con la sanzione dell’inibizione dall’attività per mesi sei irrogata al giocatore Colley, vittima degli insulti dell’arbitro, per il fatto di aver adito il giudice penale in assenza dell’autorizzazione federale.

Sulla scorta di questi motivi il Collegio ritiene che il reclamo della Procura Federale vada accolto e che la sanzione inflitta all’arbitro De Caro vada rideterminata conformemente alla proposta formulata dalla stessa Procura all’atto del deferimento, e quindi si applichi nella misura di mesi diciotto di sospensione dall’attività arbitrale.

 

 

  1. Con il secondo dei reclami qui riuniti, portante il numero 112/2019-2020, il calciatore ghanese della ASD Parmonval, Colley Ansumana impugna la decisione con la quale gli è stata inflitta la sanzione della inibizione dell’attività per mesi sei e l’ammenda di € 500,00 a seguito della violazione dell'art.4 comma 1, CGS, in relazione a  quanto prescritto dall'art.34 CGS e dall'art.30, comma 4 dello Statuto Federale, per avere proposto querela nei confronti del sig. De Caro senza avere ottenuto la prevista autorizzazione del Consiglio Federale.

Il calciatore Colley Ansumana ha proposto, infatti, querela nei confronti del De Caro Cristoforo Cristian, per avere lo stesso tenuto un comportamento gravemente discriminatorio su base razziale nei suoi confronti e tale da giustificarne peraltro l'irrogazione di apposito provvedimento di cd. "DASPO" da parte della Questura di Agrigento.

Nell’odierno reclamo il calciatore Colley deduce il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva e la violazione degli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 1 della legge 280/2003 e chiede l’annullamento della sanzione o comunque la riforma in melius della stessa decisione.

A sostegno di tale assunto la difesa del reclamante ha richiamato il noto lodo Setten, evidenziando che la normativa in tema di vincolo di giustizia non è applicabile in materia penale ove “l’apparato della FIGC non è in grado, per carenza di adeguata normativa o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto e concretamente tutelante sicché, in questi casi, nessun contrasto può dirsi configurabile fra ordinamento statale e federale, svolgendo quest’ultimo unicamente una funzione non concorrente ma complementare e suppletiva”.

Ebbene, il Collegio, pur consapevole che sulla questione dell’applicazione dell’art. 30, comma 4, dello statuto Federale alle vertenze penali esistono notevoli oscillazioni (si vedano per tutte CGF, sez. IV, n. 37-2010/2011 e CGF, sez. un. n. 41-2013/2014) e distinzioni basate sulla natura dei reati denunciati, ritiene che nella specie, indipendentemente dalle suddette oscillazioni giurisprudenziali, l’applicazione della sanzione correlata al mancato conseguimento dell’autorizzazione da parte del giocatore successivamente sanzionato non costituisca corretta applicazione della suddetta norma statutaria.

E ciò per le seguenti ragioni.

 

In primo luogo va osservato e chiarito che dalla generica formulazione dell’addebito disciplinare al Colley sembra potersi desumere che il calciatore non abbia ottenuto l’autorizzazione a presentare la denuncia querela e ciò senza apparentemente discernere tra l’ipotesi in cui la stessa autorizzazione non fosse stata richiesta e quella in cui l’autorizzazione fosse stata richiesta e rifiutata.

E tale distinzione rileva perché, nella specie, non si versa nella prima ipotesi ma nella seconda, come risulta dalla nota del 19 luglio 2019 con cui la segreteria federale comunica al sig. Colley che “esaminata la richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali, non si concede, allo stato, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 30 comma 4 dello Statuto Federale, in quanto a tutt’oggi,


sulla vicenda, risultano pendenti procedimenti di giustizia sportiva da parte della Procura Federale.”.

Per cui la questione che il Collegio deve dirimere non si incentra sulla astratta sanzionabilità della condotta trasgressiva della menzionata norma statutaria, riferita al caso di chi non richieda l’autorizzazione preventiva, quanto piuttosto sulla possibilità o meno, data agli organi federali, di paralizzare l’azione penale con una decisione, assunta sulla richiesta di autorizzazione, che possa dirsi congruamente e correttamente motivata.

E poiché la ratio della norma statutaria che costituisce il vincolo sportivo, come ritiene la stessa giurisprudenza sopramenzionata, è quella di consentire o meno di adire la giustizia penale in funzione della natura del reato denunciato e quindi della sua perseguibilità d’ufficio o a querela di parte e comunque di distinguere tra situazioni che possono trovare un’adeguata protezione ed essere sanzionate nell’ambito della giustizia sportiva e reati che possono trovare la loro sanzione solo nel processo penale, è evidente che nella specie occorre stabilire se la motivazione del rigetto della domanda di autorizzazione ad adire l’autorità giudiziaria ordinaria del calciatore Colley fosse o meno contraria alla ratio della norma statutaria.

Il punto nodale della questione, per meglio ribadire il concetto, non è quindi se la norma che prevede l’autorizzazione federale è in sé illegittima o contraria a norme dell’ordinamento generale, perché come si è chiarito quella norma rinviene la sua ratio nella tutela dell’autonomia del processo sportivo e dunque in astratto essa è legittima sino a che quella ratio non tradisca, quanto piuttosto quella di stabilire se la violazione di detta norma possa giustificare una sanzione disciplinare per un comportamento  – la presentazione di una denuncia penale – che costituisce esercizio di un diritto incomprimibile e non suscettibile di compromissione ove esercitato da parte di un cittadino che abbia subito (a causa o in occasione di un evento sportivo), la lesione di un diritto personalissimo per effetto di un fatto costitutivo di reato, ovvero per tale denunciato.

E quindi stabilire se l’autorizzazione oggetto di diniego negata sia legittima in quanto rispettosa della sua ratio e costituisca esercizio corretto della sottostante funzione.

Il che equivale a dire che la norma dello Statuto che regola e subordina all’autorizzazione degli organi federali l’accesso alla giustizia ordinaria civile o penale, per essere correttamente applicata deve discernere tra le situazioni che possono trovare tutela e sanzione esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo e quelle che, per l’interesse generale annesso alla repressione dei reati, non possono che essere affidate a un giudice diverso da quello sportivo.


Orbene, il diniego opposto al Colley con la formula che ”a tutt’oggi, sulla vicenda, risultano pendenti procedimenti di giustizia sportiva da parte della Procura Federale”, nella misura in cui si risolve in un rigetto apodittico o comunque erroneamente motivato dell’autorizzazione richiesta dal calciatore, comporta all’evidenza la lesione dei diritti individuali indisponibili sanciti dalla Costituzione (art. 3, 24 e 102) nonché della normativa ordinaria (art. 1 l. 280/2003) secondo cui “i rapporti tra l’ordinamento sportivo l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

E d’altra parte nella specie, non solo è evidente la gravità delle condotte denunciate dal Colley, sia in sede disciplinare che penale, ma tutto ciò è anche implicito nel fatto che l’azione penale è stata effettivamente intrapresa e che pende nei confronti dell’arbitro De Caro un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Agrigento, che si aggiunge al DASPO inflitto dall’Autorità amministrativa e allo stato non sospeso (dal T.A.R.) né caducato in sede di ricorso amministrativo al Prefetto.

Né rileva, infine, la proposta di archiviazione della denuncia, trasmessa con l’ultima memoria dal difensore del De Caro – di cui si è detto sopra - perché ciò che rileva ai fini della irrogazione della sanzione al Colley non è l’accertamento della colpevolezza del soggetto denunciato, quanto il fatto che in astratto ci fossero i presupposti per adire il Giudice penale. Ne consegue che la sanzione irrogata al calciatore Colley per aver violato la sopramenzionata norma statutaria è illegittima e va annullata perché l’addebito contestato non sussiste.

 

 

  1. Con il terzo dei reclami qui riuniti portante il numero 111/2019-2020 il sig. Giovanni Castronovo a suo tempo tesserato come Dirigente per la ASD Parmonval e per la stagione in corso Presidente della ASD Olimpica Akragas, impugna la decisione con la quale gli è stata inflitta la sanzione della inibizione dell’attività per mesi sei e l’ammenda di € 500,00 a seguito della violazione dell'art.4, comma 1 CGS, per avere formulato espressioni offensive nei confronti del De Caro in relazione alla suindicata gara Camaro -Parmonval, nonché in relazione a quanto prescritto dall'art.34 CGS e dall'art.30 , comma 4, dello Statuto Federale,  per  avere  egli  presentato  e  sottoscritto  la  querela  del  Colley nei confronti del De Caro, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione federale.

Anche in questo caso vale per il reclamante Castronovo quanto sopra osservato nel reclamo del calciatore Colley, e quindi se l’addebito specifico mosso al calciatore non sussiste, anche quello riflesso contestato al dirigente Castronovo non può che seguire la stessa sorte.


Quanto alla violazione dell'art.4, comma 1 CGS, per avere il Castronovo pubblicato sul proprio profilo Facebook una frase o più frasi denigratorie e lesive dell’onorabilità dell’arbitro De Caro in relazione alla suindicata gara Camaro-Parmonval, il Collegio osserva che, a parte una critica all’operato dell’arbitro per la conduzione della gara, che non ha contenuto offensivo, l’unico elemento ritenuto offensivo dell’onore e del decoro dell’arbitro consiste nella definizione di “pischello” attribuita all’arbitro della gara.

Senonché il termine “pischello” equivale a “ragazzino, e anche principiante o novellinoe non ha quindi, aldilà di quel significato, intrinsecamente descrittivo e riscontrabile nel noviziato dell’arbitro De Caro, alcuna connotazione offensiva e lesiva dell’onorabilità di chicchessia.

D’altra parte la vicenda legata al comportamento dell’arbitro De Caro era già nota, in quanto diffusa dalla stampa e dai media, e non era certamente il commento del Castronovo che avrebbe potuto incidere sull’onore e sul decoro della pretesa vittima della denigrazione.

Il Collegio ritiene quindi che anche l’ulteriore addebito mosso al Castronovo non abbia alcun fondamento e che la sanzione allo stesso inflitta vada annullata per ambedue le contestazioni.

 

 

  1. Con il quarto dei reclami qui riuniti, portante il numero 113-2019/2020 la  società

 

A.S.D. Parmonval impugna la decisione con la quale le è stata inflitta la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica e l’ammenda di € 1000,00, per rispondere - a titolo di responsabilità oggettiva – della violazione di cui all'art. 6 c.2 CGS per la condotta dell'allora tesserato Castronovo Giovanni.

Anche il reclamo della società A.S.D. Parmonval è fondato e va accolto per derivazione da quanto deciso sul reclamo Colley e Castronuovo.

Se infatti non sussistono, per le ragioni sopraesposte, gli addebiti mossi al calciatore e al dirigente della società, non sussiste altresì la violazione di cui all'art. 6, comma 2 CGS, imputata alla società a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta all'allora tesserato Giovanni Castronovo.

Il reclamo va quindi accolto e la sanzione irrogata annullata.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), riuniti preliminarmente i reclami n. 110- 2019/2020,     111-2019/2020,     112-2019/2020,     113-2019/2020     e     114-2019/2020,

definitivamente pronunciando sugli stessi:


  1. Accoglie il reclamo n. 110-2019/2020 proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, ridetermina la sanzione applicata al sig. De Caro Cristoforo Cristian in mesi 18 (diciotto) di sospensione dall’attività;
  2. Respinge il reclamo n. 114-2019/2020 proposto dal sig. De Caro Cristoforo Cristian;
  3. Accoglie il reclamo n. 112-2019/2020 proposto dal sig. Colley Ansumana e, per l’effetto, annulla la sanzione applicata al predetto calciatore e dispone la restituzione del contributo;
  4. Accoglie il reclamo n. 111-2019/2020 proposto dal Sig. Giovanni Castronovo e, per l’effetto, annulla la sanzione applicata al predetto dirigente e dispone la restituzione del contributo;
  5. Accoglie il reclamo n. 113-2019/2020 proposto dalla società A.S.D. Parmonval e, per l’effetto, annulla la sanzione applicata alla predetta società sportiva e dispone la restituzione del contributo.

 

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite PEC.

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                              L'ESTENSORE

f.to                                                                                                       f.to

Mario Luigi Torsello                                                                          Angelo De Zotti

 

 

Depositato il 17 giugno 2020 Il Segretario

f.to

Fabio Pesce

 
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