F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0014/CFA del 25 ottobre 2019 – (PROCURATORE FEDERALE/PIACENZA CALCIO /CALC. MULAS GIULIO) n. 35/2019 – 2020 Registro Reclami N. 35/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0014/2009 REGISTRO DECISIONI
N. 35/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0014/2009 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
II SEZIONE
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 35/2019, proposto dal Procuratore Federale
contro
la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. e il calciatore Mulas Giulio
per la riforma
della decisione n. 4/TFN 2019/2020 del 6.9.2019 pubblicata con comunicato ufficiale n. 4/TFN in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare proscioglieva la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. e irrogava la sanzione della squalifica per 20 giorni al calc. Mulas Giulio in seguito al deferimento di cui alla nota n. 1941/1136 pf 18-19 GP/GT/ag del 7.8.2019,
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14.10.2019 il dott. Elio Toscano, uditi per la Procura Federale l’Avv. Nicola Monaco e per la resistente Piacenza Calcio l’Avv. Scalco Andrea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore federale nazionale con atto del 17 settembre 2019 ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, assunta nella seduta del 6 settembre 2019 e pubblicata il 13 settembre 2019, nella parte in cui l’organo giudicante ha deliberato - non riscontrando elementi di colpevolezza - il proscioglimento della Società Piacenza Calcio 2019 S.r.l. (di seguito Piacenza Calcio) deferita a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 1- bis, comma 1, e dell’art. 4, comma 2, del previgente Codice della giustizia sportiva, in ordine agli addebiti contestati al signor Mulas Giulio, calciatore tesserato della suddetta Società.
Con la stessa decisione il Tribunale federale nazionale ha ritenuto fondato il deferimento del signor Mulas per violazione dell’art. 1 comma 1-bis CGS sopra detto e gli ha irrogato la sanzione disciplinare della squalifica di giorni 20 (venti).
Quanto al fatto all’origine del procedimento risulta accertato che il Mulas alle ore 17,38 del 26 marzo 2019 (giorno precedente la gara Virtus Entella - Lucchese Libertas 1905 valevole per il campionato professionistico di serie C, Girone A, ss. 2018 – 2019 in cui militava anche il Piacenza Calcio) aveva inviato ad Alessandro Provenzano, calciatore tesserato per la Società Lucchese Libertas 1905, a mezzo dell’applicativo WhatsApp, un messaggio vocale del seguente così espresso: “Sono di una nullità bastarda! Domani dovete fargli la guerra porco due. Vi do premi io per giocare, zio cane! Vi pago io se vincete!”.
Il destinatario aveva poi informato del messaggio la propria Società e la Procura federale.
A conclusione del successivo procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale federale, il Collegio, dopo aver affermato che la condotta del Mulas non era diretta né idonea ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara ovvero ad assicurare un vantaggio alla squadra di appartenenza (Piacenza Calcio) sebbene in diretta competizione con l’Estella per il vertice della classifica, accoglieva comunque la tesi della Procura federale sulla responsabilità disciplinare del Mulas quale giocatore professionista.
Relativamente alla posizione della Società Piacenza Calcio, il Collegio riteneva comprovata la “totale estraneità dell’ente rispetto alla condotta inadeguata tenuta dal giocatore”, sia perché attuata “logisticamente al di fuori del centro sportivo di competenza”, sia perché la Società aveva posto in essere un’adeguata attività preventiva attraverso la predisposizione risalente “di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un codice etico ex d.lgs. n. 231/2001”.
In conclusione, Il Tribunale federale non ravvisava nel caso di specie “la sussistenza … di quegli elementi anche minimi di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente per giungere ad una affermazione di responsabilità seppure obiettiva” dello stesso; ci con riferimento sia alla scriminante in tema di responsabilità oggettiva introdotta dall’art. 7 del riformato Codice di giustizia sportiva, in ogni caso non ancora operante all’epoca dei fatti, sia per l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 4, comma 2, del previgente CGS in assenza di “qualsivoglia profilo di riconducibilità o rimproverabilità dei fatti” alla Società di appartenenza dl Mulas.
Con il reclamo in esame il Procuratore federale nazionale impugna la decisione di proscioglimento del Piacenza Calcio per erronea applicazione dell’art. 4, comma 2, del previgente Codice di giustizia sportiva in ragione dell’erronea valutazione dei fatti posti a base del deferimento del giocatore del Piacenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva in ricorso che il procedimento in questione è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 18 aprile 2019, sicché le disposizioni del riformato Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., entrato in vigore il 12 giugno 1919, non sono applicabili nel caso di specie. Ferma restando detta pregiudiziale, entrambi i Codici citati non abdicano alla responsabilità oggettiva delle società, “da sempre unanimemente riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza oltre che dal regolamento FIFA come caposaldo imprescindibile della giustizia sportiva”. A conferma dell’assunto si pone in evidenza che sia l’art. 4, comma 2, del previgente CGS, sia l’art. 6, comma 3, del codice riformato non escludono l’applicazione dei criteri riguardanti la responsabilità oggettiva delle società sportive, salvo che le condotte contestate siano in contrasto con gli interessi della società; anzi l’art. 6 detto sembra estendere la portata della responsabilità oggettiva, prevedendone l’applicazione anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dalla normativa sportiva. Con riferimento al caso in ispecie, è indubbio per la Procura federale che la condotta contestata al calciatore Mulas è stata posta in essere nell’esclusivo interesse della Società, sicché la responsabilità oggettiva della stessa non pu essere “tout court” esclusa per essere stato il fatto commesso al di fuori del centro sportivo di competenza, né in virtù della semplice predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un codice etico ex d.lgs.
n. 231/200 (al riguardo non è stata formulata alcuna prova a sostegno della decisione di proscioglimento); semmai si potrebbe giustificare una mitigazione della sanzione, in conformità al costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza sportiva che hanno più volte ribadito che la responsabilità oggettiva (alias responsabilità senza colpa) è posta a tutela di beni primari come l’ordine e la sicurezza pubblica, in funzione di freno rispetto a comportamenti che possono incidere sul regolare svolgimento delle competizioni agonistiche e del campionato (Decisioni: C.F.A. - Sez. Unite C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018; CFA C.U. 7/C ss. 2004/2005; C.U. n. 068 2012/2013).
Il Procuratore federale conclude chiedendo che questa Corte voglia annullare la decisone impugnata e conseguentemente affermare la responsabilità disciplinare della Società Piacenza calcio in ordine ai fatti in questione, condannandola alla sanzione richiesta dall’accusa in primo grado (ammenda di 9.000 euro) o a diversa sanzione ritenuta di giustizia.
Con memoria a firma dell’avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza depositata l’11 ottobre 2019, la difesa del Piacenza Calcio osserva preliminarmente che il reclamo della Procura federale si sostanzia in una disamina dell’istituto della responsabilità oggettiva nel previgente e nell’attuale Codice della giustizia sportiva, ma non precisa le censure mosse alla sentenza gravata, sicché il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi ai sensi dell’art. 49, comma 4, del previgente CGS.
Quanto alla responsabilità oggettiva della Società, la tenuità del fatto addebitato al giocatore Mulas, valutato dalla stessa Procura come infrazione disciplinare, e la sanzione di appena 20 giorni di sospensione irrogatagli dal Tribunale federale non potevano avere altro effetto che il proscioglimento del Piacenza Calcio, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la responsabilità oggettiva necessita di un’applicazione non acritica e meccanica, ma informata a criteri di equità e gradualità per evitare conseguenze abnormi e ingiuste. A detto orientamento si ispira anche la previsione dell’art. 7 de vigente CGS in tema di esimente e attenuanti della responsabilità oggettiva.
Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2019, dopo gli interventi dell’avvocato Nicola Monaco in rappresentanza della Procura federale nazionale e dell’avvocato Andrea Scalco difensore del Piacenza calcio che hanno ribadito rispettivamente i motivi di ricorso e le argomentazioni della difesa, l’affare è trattenuto in decisione.
Questa Corte federale d’appello preliminarmente ritiene di dover respingere l’eccezione d’inammissibilità del reclamo eccepita dalla difesa, in quanto il ricorso in esame è sostenuto da una chiara motivazione, riassumibile nella censura secondo la quale il Tribunale federale nazionale, avendo giudicato il giocatore Mulas, tesserato del Piacenza calcio, meritevole di sanzione disciplinare per violazione di principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1 – bis, comma 1, del CGS vigente al momento del fatto) avrebbe dovuto contestualmente sanzionare la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 4, comma 2 , del medesimo Codice .
Passando all’esame di merito del reclamo, non pu essere condivisa la prospettazione della Procura federale nazionale, la quale avanza il dubbio che il Tribunale abbia inteso applicare la scriminante introdotta dall’art. 7 del riformato CGS sulla responsabilità oggettiva a fattispecie verificatesi in vigenza del precedente codice.
Sul punto si considera che, benché l’art. 142, comma 1, del vigente CGS preveda tra le disposizioni transitorie che i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti, l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare potrebbe indurre a sostenere l’applicabilità del principio generale del favor rei anche all’ordinamento sportivo, non rilevando al riguardo il suo carattere settoriale a fronte di una primaria esigenza di parità ̀ sostanziale, costituzionalmente garantita, tra soggetti incolpati. Detto principio peraltro è operante anche in altri ordinamenti di settore quale ad esempio quello forense (vedasi in proposito l’art. 65, comma 5, della legge n. 247/2012 per ci che concerne il Codice deontologico forense e la Regolamentazione del procedimento disciplinare).
Tuttavia, nel caso di cui ci si occupa, la questione dell’applicazione della norma più favorevole non si pone, considerato che il giudice di prime cure, nel dichiarare il Piacenza Calcio esente da responsabilità oggettiva per il comportamento pur sanzionato del giocatore Mulas, ha esplicitamente fatto riferimento all’art. 4, comma 2, del CGS vigente all’epoca di avvio del procedimento disciplinare e, in base a una valutazione di merito, non ha rinvenuto alcun nesso di causalità necessaria tra il comportamento tenuto dal suddetto giocatore e la responsabilità oggettiva del Piacenza Calcio.
Orbene l’impugnata decisione del Tribunale, che ha escluso la “riconducibilità” e la “rimproverabilità dei fatti oggetto di deferimento alla Società”, appare condivisibile anche sul piano della ragionevolezza, sia perché coerente con la sanzione disciplinare di soli 20 giorni di squalifica irrogata al calciatore Mullas, non impugnata dalla Procura federale e verosimilmente correlata a una iniziativa personale ed estemporanea di nessun vantaggio concreto per il Piacenza Calcio; sia perché sostenuta dall’accertata adeguatezza delle misure preventive predisposte dalla Società, in ossequio alle disposizioni legislative (art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e statutarie (art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC).
Per ultimo va posto in evidenza che la decisione oggetto del ricorso non pone in discussione l’istituto della responsabilità oggettiva delle Società, ma s’informa a un orientamento sostanzialmente nomofilattico della Giustizia sportiva, espresso anche da questa Corte in vigenza dell’abrogato CGS, secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistici ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” (C.U. n. 021/CFA del 19 gennaio 2015).
P.Q.M.
La Corte Federale d’appello respinge il presente ricorso della Procura federale e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata.
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