F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0020/CFA del 18 novembre 2019 – (SIG. BATTAGLIA LUCA) n. 49/2019 – 2020 Registro Reclami N. 49/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0020/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 49/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0020/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Mauro Mazzoni – Vice Presidente

Dott.ssa Maria Barbara Cavallo, Componente relatore

Avv. Giovanni Trombetta Componente presente in teleconferenza.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo per revisione numero di registro 49/CFA del 2019, proposto dal sig. Battaglia Luca

per la riforma del provvedimento della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 328 CSAT 23 del 26 febbraio 2019, concernente la sanzione della squalifica a tutto il 31.08.2021 con l’obbligo di frequentare entro il 31.12.2019 uno dei corsi arbitri organizzati dalla sezione AIA di Siracusa inflitta a reclamante;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 6 novembre 2019 il Dott.ssa Maria Barbara Cavallo e udito per il reclamante l’Avv. Nunzio Perrotta;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per revisione ex art. 36 C.G.S. avverso la decisione della Corte Sportiva d’appello territoriale della Sicilia (in seguito: Corte d’appello) del 26.02.2019 (proc. 60/A), che aveva rideterminato a tutto il 31.08.2021 la squalifica a carico del minore Luca Battaglia (con l'obbligo di frequentare entro il 31.12.2019 uno dei corsi arbitri che saranno organizzati dalla Sezione AIA di Siracusa avvertendolo che il mancato rispetto di tale obbligo determinerà il suo deferimento alla Procura Federale per l'eventuale inasprimento della sanzione inflitta).

2. A sua volta, la Corte d’Appello si era pronunciata sul gravame proposto da Roy Ferreri, in qualità di presidente della A.S.D. F.C. Megara Augusta avverso la decisione del giudice sportivo della delegazione di Siracusa di cui al CU 33 del 31/12/2018 con la quale il minore Luca Battaglia, militante nell’A.S.D. F.C. MEGARA AUGUSTA (campionato Under 17), era stato squalificato fino al 31/12/2022 per i fatti avvenuti durante la gara Città di Francofonte/Megara Augusta del 22/12/2018.

3.Nell’occasione della gara sopra indicata, il DDG aveva dichiarato di essere stato aggredito, al termine della gara, da alcuni calciatori della F.C. Megara Augusta; tra questi il capitano Luca Battaglia era stato ritenuto responsabile di averlo colpito con un calcio, provocandogli lesioni refertate al p.s. (“per aver colpito alla coscia il D.D.G. che era costretto a ricorrere alle cure ospedaliere"). Il riconoscimento era avvenuto anche tramite fotografie, mostrate al DDG nella fase delle indagini condotte dalla Procura Federale.

4.I fatti non sono stati smentiti dalla decisione della Corte d’Appello, che ha ridotto il periodo di squalifica del calciatore in ragione della giovane età e in applicazione dell’art. 16 comma 4 del C.G.S. il quale prescrive che in aggiunta alla sanzione disciplinare possono essere imposte prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo.

5. Con il reclamo oggetto del presente giudizio, i genitori del calciatore hanno chiesto la revisione della decisione d’appello, in forza di prova decisiva da assumere nelle forme di rito, formata e ritenuta acquisibile in data 1/10/2019.

6. Infatti, a seguito di apposite "indagini difensive" i ricorrenti hanno appreso dal sig. Di Grande Giuseppe (allenatore/dirigente della squadra di Calcio under 17 "ASD FC Megara Augusta") residente in Augusta via P. Umberto 10, che il minore Luca Battaglia sarebbe “estraneo ai fatti accaduti alla fine della gara (alle ore 16.30 circa) disputata in data 22/12/2018 presso il campo comunale di Francofonte, atteso che il Battaglia Luca, insieme al suo allenatore Giuseppe Di Grande, si è attardato al centro del campo, per l'appunto alla fine della gara, per alcuni minuti, dirigendosi lentamente verso gli spogliatoi del campo comunale di Francofonte, all'ingresso dei quali il sig. Di Grande Giuseppe (che precedeva il Battaglia Luca rimasto dietro al proprio allenatore) ha assistito ad alcune delle concitate fasi dei fatti de quibus, ed anzi è intervenuto per placare gli animi.”

7. Vi sarebbero altresì contraddizioni tra quanto riferito dal DDG e i fatti come svolti. In particolare non sarebbe corretto il “riconoscimento fotografico", effettuato dal D.D.G. (in data e luogo peraltro non noti), e non sarebbe normale che il Battaglia, qualora autore dei fatti di violenza denunciati, sia potuto entrare con assoluta serenità nello spogliatoio del DDG per firmare la "velina" di fine gara, in quanto capitano della squadra.

8. I ricorrenti hanno chiesto che, in accoglimento del ricorso per revisione, previa assunzione della testimonianza del sig. Di Grande Giuseppe, costituente prova decisiva ex art. 63 C.G.S., fornita ed acquisita in data 1/10/2019, vengano revocati al Battaglia la squalifica fino al 31/8/2021 e la sanzione accessoria.

9. All’udienza del 6 novembre 2019, sentito l’avvocato dei ricorrenti (avv. Nunzio Perrotta), il reclamo è passato in decisione con le notazioni di cui a verbale.

RITENUTO IN DIRITTO

10. Il reclamo oggetto del presente giudizio si ritiene essere stato proposto ai sensi del comma 4 lett. a) dell’art. 63 C.G.S., in base al quale “nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”.

11. Nel caso, la prova decisiva sarebbe la testimonianza dell’allenatore della squadra del Megara (della quale Luca Battaglia era capitano) il quale ha affermato, diversi mesi dopo la conclusione delle indagini e dei giudizi che hanno portato alla squalifica del minore (da ultimo, quello deciso dalla Corte d’Appello territoriale il 26/2/2019, con rideterminazione del periodo di squalifica e pena accessoria), di non aver avuto contezza della partecipazione del minore ai fatti contestati (rissa nello spogliatoio a fine partita; calcio sferrato al DDG) in quanto il calciatore sarebbe stato sempre accanto a lui al momento dell’uscita dal campo e non sarebbe stato protagonista dei fatti di violenza posti in essere anche da altri calciatori.

12. Il Collegio ritiene la prova non “nuova” e, pertanto, non decisiva, in quanto in contrasto con altre dichiarazioni rilasciate dallo stesso soggetto durante la fase di indagine.

13. Va evidenziato, infatti, che Giuseppe Di Grande non è un nuovo testimone, trattandosi di soggetto che aveva già riferito alla Procura Federale in data 4 febbraio 2019, a seguito degli accertamenti richiesti dalla Corte Sportiva d’appello territoriale (proced. del 21 febbraio 2019 n. 21 pf-of-18 19) nell’ambito del procedimento d’appello 60/A, di cui si è detto.

14. Il Di Grande aveva infatti dichiarato che si era diretto verso lo spogliatoio insieme ai tesserati di entrambe le squadre e di non aver notato il Battaglia tra i giocatori coinvolti nell’acceso diverbio.

E’ quindi del tutto inverosimile che, a distanza di otto mesi dalle prime dichiarazioni, il medesimo soggetto renda dichiarazioni diametralmente opposte, ricordandosi una dinamica dei fatti – soprattutto in relazione alla presenza del Battaglia – del tutto diversa da quella resa in fase di indagine.

15. Infatti, nella deposizione resa in Procura federale, il Di Grande ricorda di essere uscito con giocatori di entrambe le squadre e non fa alcun cenno alla presenza del Battaglia. Improvvisamente, dopo moltissimo tempo, ricorda dettagliatamente un’altra dinamica dei medesimi fatti menzionando espressamente il calciatore Luca Battaglia come soggetto entrato nello spogliatoio lentamente e dopo di lui.

16. E’ evidente che tali dichiarazioni, in mancanza di ulteriori e nuovi elementi a sostegno delle stesse, non possono costituire in alcun modo nuova prova, né possono intaccare le risultanze di fatto poste a fondamento di una decisione ormai irrevocabile e del tutto coerente con le altre testimonianze (anche dei dirigenti della squadra di Francofonte) acquisite nel corso dell’istruttoria condotta dalla Procura federale.

17. Le nuove prove rilevanti ai fini di una “ revisione” di una decisione ormai definitiva, infatti, non possono che essere quelle sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quelle deducibili, ma, per qualsiasi motivo, non dedotte.

18. La revisione, pertanto, è astrattamente ammissibile laddove venga prodotto un documento decisivo, successivamente formato o acquisito, ma non può riguardare la testimonianza di un soggetto noto e già sentito come testimone.

19. Va peraltro evidenziato che il Di Grande, con il Comunicato di primo grado n. 33 del 31/12/2018, è stato inibito a svolgere attività fino al 15/01/2019 “per atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Tale sanzione, non impugnata, dimostra anche la non imparzialità del testimone nel riferire di episodi che riguardano il DDG.

20. Gli altri aspetti cui si è fatto cenno nel ricorso (firma della velina da parte del Battaglia) non riguardano l’ammissibilità o meno della prova decisiva e le relative prospettazioni sono praticamente inammissibili. Può comunque aggiungersi che la squadra del Megara era priva di dirigente accompagnatore e la firma del capitano (Luca Battaglia) a fine gara era pressoché indispensabile.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo per revisione proposto dal sig. Battaglia Luca, lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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