F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0021/CFA del 18 novembre 2019 – (SIG. COSCARELLA FABIO-RENDE CALCIO 1968 ARL) nn. 50-51/2019 – 2020 Registro Reclami NN. 50-51/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0021/2019 REGISTRO DECISIONI

NN. 50-51/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0021/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente

Vincenzo Barbieri, Componente

Gaetano Caputi Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numeri di registro 50-51/CFA del 2019, proposti dal sig. Coscarella Fabio rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio e dalla società Rende Calcio 1968 S.R.L. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio

Contro

la Procura Federale

per la riforma del provvedimento del Tribunale federale (Sezione Disciplinare), n. 18/TFN- SD 2019/2020, concernente per il sig. Coscarella Fabio l’inibizione di giorni 30 inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S. vigente ratione temporis, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 1813/1459pf18- 19/GC/GT/ma del 2.8.2019; per la società Rende Caclio 1968 ARL concernente l’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. vigente ratione temporis per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante sig. Coscarella Fabio seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 1813/1459pf18-19/GC/GT/ma del 2.8.2019

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8 novembre 2019 il dott. Caputi e uditi gli avvocati; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La presente vicenda origina dal deferimento di cui alla nota Prot. 1813/1459pf18- 19/GC/GT/ma del 2.8.2019 nei confronti di Coscarella Fabio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Rende Calcio 1968 s.r.l., nonchè della predetta società per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente, oggi trasfuso nell’art. 4, c. 1 del vigente Codice di giustizia sportivo, in relazione alla violazione della previsione di cui al punto 1) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con comunicato ufficiale n. 50 del 24.5.2018 per non aver fatto partecipare il responsabile marketing della società all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla Lega Pro in data 11.4.2019. A fronte della contestazione predetta, la fase svolta davanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, si è conclusa con la decisione in data 3.10.2019 con la quale a Coscarella Fabio è stata irrogata la sanzione dell’inibizione di 30 giorni e alla società Rende calcio 1968 s.r.l. quella dell’ammenda di euro 20.000,00.

Avverso la citata decisione, le parti hanno proposto separati reclami sostenendo, con posizioni omogenee tra quanto sostenuto da Coscarella Fabio e la società Rende Calcio 1968 s.r.l., la erroneità della citata decisione, in quanto i primi giudici non avrebbero adeguatamente considerato elementi di fatto portati agli atti del procedimento che avrebbero dimostrato, a detta dei reclamanti, la infondatezza della censura mossa nei rispettivi confronti per la non ravvisabilità nella vicenda di alcuna condotta censurabile di carattere disciplinare. Per avvalorare tale prospettazione, le parti reclamanti hanno altresì prodotto una ulteriore dichiarazione di persona informata sui fatti, allegata agli atti.

All’udienza in data 8.11.2019 le parti reclamanti hanno ribadito le rispettive tesi difensive, chiedendo la riforma della decisione impugnata.

È comparso altresì il rappresentante della Procura federale, che si è opposto, chiedendo il rigetto dei reclami.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, va disposta la riunione del procedimento recante n. 51/2019 Registro reclami a quello recante n. 50/2019 Registro reclami per la evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Si tratta, infatti, delle contestazioni riferite alle sanzioni distintamente irrogate alla società, da un lato, e all’amministratore unico e legale rappresentante della stessa, dall’altro, in relazione alla medesima vicenda.

Nel merito i reclami sono infondati e vanno rigettati.

Nella specie, come detto, è stato contestato alle parti, nelle rispettive qualità, il mancato rispetto della sopra citata previsione regolamentare che impone alle società di calcio di assicurare la partecipazione del proprio responsabile marketing ad appositi incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC o Lega di riferimento, in base alla disciplina espressamente vigente sul punto. In particolare, nel caso di specie, è stato contestato, e ritenuto dai primi giudici, che non sia stata garantita la partecipazione della responsabile marketing della società Rende Calcio 1968 s.r.l., Tallarico Assunta, all’incontro di aggiornamento organizzato in data 11.4.2019 a Firenze.

A fronte della decisione del Tribunale Federale nazionale, i reclami delle parti, con posizioni tra loro corrispondenti, hanno inteso rappresentare l’asserito errore di giudizio dei primi giudici.

In particolare, sia la società di calcio reclamante, che il relativo amministratore unico, ribadendo quanto già evidenziato nel corso del primo grado, hanno rilevato che non sussisterebbe la contestata violazione. Tallarico Assunta avrebbe preso parte effettivamente all’incontro di aggiornamento in questione, come sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rilasciate in tal senso da Bonanni Francesco. A ulteriore supporto in tal senso, le parti hanno altresì prodotto in questo grado una nuova dichiarazione del predetto Bonanni Francesco, di sostanziale conferma e più mirata precisazione di quanto già dichiarato.

Pur in presenza di tale produzione documentale, il collegio ritiene infondati i reclami.  Infatti, a fronte della originaria contestazione, il Tribunale Federale Nazionale ha anzitutto correttamente individuato il soggetto tenuto a partecipare all’incontro formativo in esame per la società Rende Calcio 1968 s.r.l. e la diversa indicazione risultante dal foglio firme dello stesso incontro formativo.

A fronte della dichiarazione rilasciata dal predetto Bonanni, il Tribunale Federale Nazionale ne ha ritenuto la insufficienza ai fini invocati, in quanto suscettibile di testimoniare al più la presenza di Tallarico Assunta presso la sede della Lega nella giornata indicata, ma non anche la effettiva partecipazione all’incontro formativo. Tale rilievo in punto di fatto risulta corretto e condiviso da questo Collegio.

Neppure può reputarsi idoneo nel senso invocato quanto le parti reclamanti intendono desumere dalla ulteriore documentazione prodotta in questo grado di giudizio. Infatti, le parti hanno prodotto una nuova dichiarazione di Bonanni Francesco nella quale quest’ultimo, ribadendo di avere visto il giorno 11.4.2019, Tallarico Assunta nella sede della Lega di Firenze, precisa di averla notata “all’interno della sala mentre si teneva la riunione prevista dal Sistema Licenze Nazionali”. Pur a fronte di tale precisazione, infatti, che è stata prodotta per la prima volta solo in questa sede, non emerge una oggettiva ricostruzione in punto di fatto nel senso invocato: innanzi tutto non si è in presenza di alcuna attestazione qualificata, suscettibile di fare piena prova fino a querela di falso, o comunque assistita da qualsivoglia forza ed efficacia connessa al ruolo o alle funzioni istituzionali del soggetto dal quale promana, nella circostanza specifica. Inoltre, a ben vedere non vi è alcuna prova neppure della effettiva presenza sul posto e nelle condizioni indicate proprio dell’autore delle dichiarazioni richiamate (Bonanni Francesco), né vi sono riscontri indiretti circa la compresenza nel medesimo contesto di tempo e luogo.

Risulta altresì incoerente con la rappresentazione fornita dalle parti reclamanti la circostanza per la quale - in maniera singolare e che resta altrimenti non chiarita ed inspiegabile - il soggetto tenuto espressamente alla partecipazione all’incontro di aggiornamento in esame, qualificata in ragione dello specifico incarico nell’organigramma della società Rende Calcio 1968 s.r.l. (Tallarico Assunta), non si sarebbe premurata di apporre la propria firma sull’apposito modulo distribuito in occasione della riunione; mentre, per la predetta società risulta presente  altro soggetto, privo  della qualifica  richiesta.  E va  evidenziato  che la circostanza da ultimo richiamata, circa la presenza di una attestazione documentale della partecipazione all’incontro per la società Rende Calcio 1968 s.r.l. da parte di un soggetto diverso dalla persona realmente onerata, precisazione presente nella decisione impugnata, non è stata contestata in alcun modo da alcuna delle parti reclamanti, così da potersi considerare circostanza ammessa ai fini in esame.

Ne deriva, pertanto, un quadro complessivo contraddittorio nel quale, a fronte della contestata violazione, e delle considerazioni svolte sul punto dal Tribunale Federale Nazionale con motivazione corretta, completa, logicamente coerente e immune da vizi logici, gli elementi portati in senso contrario in punto di fatto dalle difese non consentono di reputare dimostrato il relativo assunto, così da doversi confermare le valutazioni espresse dal Tribunale Federale Nazionale in argomento

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sui reclami proposti li respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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