F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0034/CFA del 18 dicembre 2019 – (GIUSEPPE LUPO/ PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE) n. 55/2019 – 2020 Registro Reclami N. 0055/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0034/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 0055/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0034/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mauro Mazzoni – Vice Presidente
Maria Barbara Cavallo - Componente (relatore)
Giovanni Trombetta – Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 55/CFA del 2019, proposto da Giuseppe LUPO, rappresentato e difeso dell’avv. Luigi Toppeta e domiciliato come in atti
per la riforma
della decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale dell'Abruzzo pubblicata nel Com. Uff. n. 24 del 28/10/2019 (erroneamente indicato come 24/10/2019).
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visto il decreto monocratico n. 003 del 6.11.2019; Vista l’ordinanza cautelare n. 002 del 15.11.2019; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo, udito l’avvocato Luigi Toppeta e il Procuratore Federale avv. Casula;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto reclamo avverso la decisione del tribunale federale territoriale dell’Abruzzo del 28.10.2019 (erroneamente indicata come emessa il 24/10/2019) che aveva disposto la sanzione della squalifica di mesi cinque a suo carico. Premette di essere un calciatore dilettante attualmente tesserato con la ASD PIAZZANO ma all'epoca dei fatti tesserato con la ASD SCERNI.
Prospetta che le contestazioni poste alla base del giudizio conclusosi con il provvedimento non gli sono mai state comunicate così come le comunicazioni di fine indagine e di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale.
Egli, quindi, avrebbe saputo dell'esistenza del procedimento a suo carico solo dopo la pubblicazione delle decisione impugnata della quale ha avuto notizia dai dirigenti della ASD PIAZZANO, società con la quale è attualmente tesserato.
Tale circostanza gli sarebbe stata confermata dai dirigenti della precedente società (A.C. SCERNI ASD) tra cui Giuseppe Menna, il quale ha rilasciato dichiarazione in tal senso, allegata in atti.
2. Il reclamo è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
I) Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
II) Violazione dell'art. 53 del CGS della FIGC. Omessa trasmissione delle comunicazioni al tesserato.
Pertanto, ha chiesto, ai sensi dell'art. 106 CGS, accertata la violazione delle norme sul contraddittorio, l’annullamento della decisione reclamata con rinvio all'organo che ha emesso la decisione e, del caso, alla Procura federale.
All’udienza del l’11 dicembre 2019, sentito l’avvocato del ricorrente, il reclamo è passato in decisione con le notazioni di cui a verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il reclamo oggetto del presente giudizio il sig. Lupo ha contestato la squalifica comminatagli in quanto sarebbe stato violato il contraddittorio procedimentale e processuale e sarebbe stato violato l’art. 53 del CGS, il quale dispone che gli atti del procedimento devono essere notificati con particolari modalità che fanno capo alla società presso la quale il calciatore è tesserato e che, nel caso di specie, non sarebbero state seguite (lett. a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità).
4. Il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 142 comma 3 CGS (società non professionistiche e tesserati delle società non professionistiche) l’art. 53 CGS entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Pertanto, la norma non è invocabile e al suo posto va considerato l’art. 38 comma 8 del previgente Codice di Giustizia sportiva, in base al quale “ gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:- per le persone fisiche: a)nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altri parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato; c)presso la residenza o il domicilio).”
Pertanto, astrattamente, applicandosi l’art. 38 comma 8 lett. b) le comunicazioni erano state correttamente effettuate.
5. Tuttavia, è in atti la prova effettiva (dichiarazione del dirigente della AC SCERNI Giuseppe MENNA, del 31 ottobre 2019, vedi all. 1 al reclamo) che nessun provvedimento è mai stato comunicato al calciatore compresa l’incolpazione iniziale.
Il Menna ha infatti dichiarato sotto la propria responsabilità “di non aver trasmesso al calciatore LUPO Giuseppe né l'avviso di chiusura indagine del proc. 958pfl18-19 né il provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi il Tribunale Federale Territoriale dell'Abruzzo. I predetti provvedimenti sono stati ricevuti dallo scrivente rispettivamente a mezzo fax il primo e a mezzo pec il secondo”.
Una situazione di questo tipo, che è divenuta nota solo dopo la sentenza di primo grado, rende praticamente inesistente il procedimento iniziato nei confronti del calciatore, il quale non è stato messo in condizione non solo di partecipare al processo, ma persino di conoscere l’esistenza di un’indagine ai suoi danni.
Il vizio iniziale si riverbera quindi sulle fasi successive e dimostra l’avvenuta violazione dell’art. 44 CGS (Principi del processo sportivo) in base al cui primo comma “ il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.”
Ciò è confermato dall’art. 50 CGS (Poteri degli organi di giustizia sportiva) in base al quale “gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.”
Peraltro, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
Pertanto, anche se l’art. 53 CGS non è ancora entrato in vigore, nella sostanza risultano violati i principi (in vigore) che permeano il processo sportivo e, al contempo, risulta violato l’art. 123 CGS che disciplina il contraddittorio tra indagato e Procura federale, anche in questo caso del tutto inesistente, posto che la dichiarazione del Menna non lascia adito a dubbi sull’accaduto.
Tali norme costituiscono diretta emanazione dei principi costituzionali di rispetto del diritto di difesa (art. 24) e del contraddittorio (art. 111) che si applicano in ogni situazione nella quale siano in discussione diritti della persona, attraverso la possibilità dell’emissione di decisioni che direttamente toccano il diritto del singolo al lavoro e all’onorabilità.
Sotto questo aspetto il processo sportivo non ammette eccezioni, sicchè se già nella fase di indagine è stato violato il diritto dell’indagato alla costruzione della prova e all’argomentazione difensiva, ne discende che inevitabilmente l’intero procedimento è nullo in radice, con la conseguenza che la decisione impugnata non può che essere annullata.
6. Alla Procura spetta invece la valutazione sul comportamento tenuto dalla società con la quale l’incolpato era tesserato nonché dei suoi dirigenti.
L’art. 38 comma 8 del vecchio Codice, applicabile ratione temporis, infatti, stabilisce che “società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”.
Poiché nel caso concreto emerge, in tutta evidenza, che questo non è avvenuto (vedi dichiarazione del Menna), il Collegio ritiene che sia opportuna la conoscenza del caso da parte della Procura.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal calciatore LUPO Giuseppe lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le eventuali iniziative di sua competenza.
Dispone, altresì, la restituzione del contributo.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con posta elettronica certificata.
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