F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0042/CFA dell’8 gennaio 2020 – (ONORATO CARMINE/ PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE) n. 74/2019 – 2020 Registro Reclami N. 74/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0042/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 74/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0042/2019 REGISTRO DECISIONI
composta dai Sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO III SEZIONE
Mauro Mazzoni – Vice Presidente Antonia Fiordelisi - Componente
Antonella Trentini – Componente (relatore) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 74/CFA del 2019, proposto dal sig. Onorato Carmine,
contro la Procura Federale Interregionale
per la riforma
della decisione del 22 novembre 2019 emessa dal Tribunale Federale Territoriale della Campania, pubblicata con C.U. n. 22 relativamente al procedimento n. 3260/35pfi 19- 20/MS/PM/ep.
Per il reclamante nessuno è comparso.
Udito per la Procura Federale Interregionale l’Avv. Francesco Bevivino
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 8 gennaio 2020 l’Avv. Antonella Trentini. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
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- A seguito di verifiche “a campione”, il Comitato Regionale della Campania della F.I.G.C. ha segnalato alla Procura Federale Interregionale che il calciatore Martin Arturo aveva preso parte alla gara valevole per il campionato nazionale Dilettanti 2018-2019 di Seconda Categoria-Gir. A - A.s.d. Paratina Chiaiano-A.s.d. Real Virtus Baia 1947, del 2.12.2018 - pur non risultando tesserato per la A.S.D. Paratina Chiaiano.
- Con comunicazione via email del 4 luglio 2019 il Sostituto Procuratore della Procura Federale richiedeva informazioni e documentazione relativamente all’indagine avviata col proc. n. 35 pfi 19-20, alla A.s.d. Paratina Chiaiano, ricevendo riscontro il successivo 5 luglio con conferma che il calciatore succitato “non risulta presente nell’anagrafe dei calciatori” della Società medesima.
- Con nota prot. 1055 del 19 luglio 2019 la Procura Federale notiziava gli interessati, fra cui ONORATO Carmine in qualità di Accompagnatore Ufficiale della ASD PARATINA CHIAIANO, della conclusione delle indagini, elencando i comportamenti ascrivibili a ciascuno ed avvisandoli delle loro facoltà (nominare un difensore di fiducia, presentare memorie o chiedere di essere sentiti entro 15 giorni dalla notifica).
- Nessuno degli interessati/incolpati ha nei termini depositato memorie difensive, né ha richiesto audizioni, pur essendosi perfezionata la notifica della comunicazione testè citata di conclusione delle indagini, per compiuta giacenza.
- Con nota n. 3260 del 17 settembre 2019, la Procura Federale della F.I.G.C. ha dunque deferito, fra gli altri, il sig. ONORATO Carmine, al Tribunale Federale Territoriale della Campania, per aver violato l’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, avendo svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. PARATINA CHIAIANO in occasione della gara, valevole per il campionato 2018-2019 di Seconda Categoria-Gir. A -A.s.d. Paratina Chiaiano-A.s.d. Real Virtus Baia 1947- del 2.12.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Martin Arturo (fatto commesso a Chiaiano, NA, in data 2.12.2018).
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- Il Tribunale Federale Territoriale con raccomandata A.R. del 5 novembre 2019 ha contestato le violazioni di cui sopra agli incolpati, fra i quali ONORATO Carmine, comunicando la data del 18 novembre 2019 per la trattazione del procedimento. Con la reclamata decisione n. 22/TFT del 22 novembre 2019, il T.F.T. ha deliberato il deferimento dei responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, applicando al sig. ONORATO Carmine la sanzione di mesi 3 di inibizione.
Il Giudice di prime cure poneva a fondamento della propria decisione la circostanza che “i fatti oggetto del deferimento siano provati per tabulas dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la ASD PARATINA alla data della gara”.
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- Con PEC del 13 dicembre 2019 il sig. Onorato Carmine notificava senza ministero di difensore il “Ricorso d’urgenza avverso la sanzione di squalifica del tesserato Carmine Onorato, sanzione comunicata con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22/TFT (2019-2020)”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente corre l’obbligo di esaminare il profilo di ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente: le parti private stanno nei giudizi innanzi ai Giudici federali (e in particolare innanzi alla Corte d’Appello Federale), con l’assistenza tecnica di un difensore.
Sotto tale profilo il reclamo appare inammissibile, atteso che l’art. 100 su menzionato, nel disciplinare l’avvio ”del procedimento innanzi alla Corte Federale d’Appello”, dispone al comma 2 che “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.
Tale disposizione va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore), siano condizioni di ammissibilità, con la conseguenza che il reclamo proposto in assenza di tale requisito deve ritenersi inammissibile. In proposito, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018, nel sancire tale principio, hanno motivato sul punto ritenendo che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela
ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. Concludendo sul punto, si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”.
D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispongono che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati; tale regola generale è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost. e costituisce regola generale cui la legge può derogare solo in maniera espressa e di norma tale eccezionale possibilità è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione ex art. 95, comma 6, C.P.A.
In conclusione, in ragione dei principi generali o comuni del processo, fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chi si rivolga alla Giustizia ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.
Conseguentemente, in applicazione del principio di cui in motivazione, il reclamo proposto senza ministero di un difensore è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte federale d’appello (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo con preclusione dell’esame del merito.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con posta elettronica certificata.
IL VICE PRESIDENTE L’ESTENSORE
f.to f.to
Mauro Mazzoni Antonella Trentini
Depositato l’8 gennaio 2020 IL SEGRETARIO
f.to
Fabio Pesce
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