F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0025/CFA del 5 dicembre 2019 – (PROCURA FEDERALE/CATALDI EMANUELE) n. 57/2019 – 2020 Registro Reclami N. 0057/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0025/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 0057/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0025/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica - Presidente

Francesco Sclafani - Componente

Domenico Luca Scordino – Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 sul reclamo numero di registro 57 del 2019, proposto dalla Procura Federale

contro

il sig. Emanuele Cataldi

per la riforma

 

della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. pubblicata con Com. Uff. n. 114 del 31 ottobre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 2 dicembre 2019 l’avv. Domenico Luca Scordino e udite le parti;

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO QUANTO SEGUE

1. Con atto del 7 novembre 2019, ritualmente notificato, la Procura Federale ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. con la quale il sig. Emanuele Cataldi è stato prosciolto dall’addebito disciplinare contestatogli. Il procedimento disciplinare, in particolare, riguardava la presunta violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. per essere venuto meno il sig. Cataldi (tesserato come allenatore) ai doveri di lealtà, correttezza e probità e per avere consentito al sig. Emanuele Serafin (privo del titolo di allenatore e tesserato come dirigente), di svolgere il ruolo di allenatore di fatto della società A.S.D. Polisportiva Tecchiena nel Campionato Regionale Juniores under 19 del Lazio.

2. Sostiene la Procura che la motivazione di proscioglimenti adottata dalla Commissione Disciplinare sia carente e contraddittoria, là ove riferisce che i fatti oggetto del deferimento non siano stati sufficientemente provati e siano anzi smentiti dagli atti di causa.

3. All’udienza di discussione le parti hanno sostenuto oralmente le loro ragioni.

4. Il reclamo non merita accoglimento. Risulta agli atti che le attività di controllo gara svolte anche in modalità riservata dalla Procura Federale hanno dato come esito un comportamento corretto da parte del sig. Cataldi. Tale evidenza, che potrebbe persino dirsi assorbente, non appare neppure contraddetta, ed è anzi sostanzialmente confermata, dal complesso delle audizioni svolte dalla Procura in fase di istruttoria. Sussiste, invero, una sola testimonianza sfavorevole al sig. Cataldi; ma una tale testimonianza, oltre ad essere stata posta in dubbio dalle altre acquisizioni istruttorie, non appare comunque in grado di superare da sola il più ampio quadro probatorio favorevole alla correttezza del sig. Cataldi che sopra si è citato.

5. La conclusione cui è giunta la Commissione Disciplinare deve dunque essere condivisa ed il reclamo deve essere rigettato.

PQM

La  Corte  Federale  d’Appello  (Sezioni  Quarta),  definitivamente  pronunciando  sul  reclamo proposto dalla Procura Federale, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

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