F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0024/CFA del 25 novembre 2019 – (SIG VOLTASIO PIETRO/PROCURA FEDERALE) n. 52/2019 – 2020 Registro Reclami N. 52/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0024/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 52/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0024/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mauro Mazzoni – Vice Presidente

Giovanni Trombetta – Componente relatore

Maria Barbara Cavallo – Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 52 del 2019 proposto dal Sig. Pietro Voltasio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Pinamonti

Contro

la Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 emessa in data 10/10/2019.

 

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 15/11/2019 l’Avv. Giovanni Trombetta e udito l’Avv.

Gianluca Pinamonti ed il rappresentante della Procura Federale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in data 23/10/2019 il Sig. Pietro Voltasio ha impugnato la decisione n. 28/TFN- SD 2019/2020, emessa in data 10/10/2019 e depositata in data 18/10/2019, pubblicata sul portale FIGC in data 22/10/2019, con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al ricorrente la sanzione della squalifica di giornate 3 (tre), per la contestata violazione di cui all’art. 1- bis C.G.S., da scontarsi in gare ufficiali.

1.1 Nel suo reclamo, il Sig. Pietro Voltasio, argomentato in tre motivi, ha inoltre proposto istanza cautelare ex art. 108 C.G.S..

1.2 Con il primo motivo, il Sig. Pietro Voltasio sosteneva la nullità del processo sportivo, per violazione del diritto di difesa e del diritto di contraddittorio, sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa al deferimento, (al di là di aver ricevuto unicamente il telegramma datato 5/7/2019 da parte della Procura Federale, con il quale il Voltasio veniva invitato a comparire il 9/7/2019 alle ore 17,30 presso la suddetta Procura, in ordine ad indagini svolte in relazione alla vertenza n. 1318 PF 18-19, relativa a irregolarità poste in essere dai Dirigenti della Società ASD Anzio Calcio 1924, in ordine alla concessione degli svincoli di alcuni tesserati, tra cui il Voltasio, ex art. 108 NOIF).

1.3 Con il secondo motivo il Sig. Pietro Voltasio impugna la sentenza in ordine alla sanzione della squalifica di 3 giornate, da scontarsi in gare ufficiali, sostenendo che l’addebito a lui mosso sia insussistente, ritenendo che fosse sufficiente la comunicazione dello scritto datato 8/7/2019 inviato alla Procura Federale dal predetto, sia per assenza di scritture private da lui sottoscritte, sia per l’assenza di pendenze economiche con la Società ASD Anzio Calcio 1924.

1.4 Con il terzo motivo il Sig. Pietro Voltasio lamenta la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione, sostenendo che tale sanzione poteva essere ridotta al minimo possibile e pertanto non rispondente ai principi di proporzionalità ed adeguatezza di cui agli artt. 12 e ss. C.G.S..

2. Nella riunione del 6/11/2019, la Corte, provvedeva con ordinanza sulla istanza cautelare, confermando il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e veniva fissata, per il merito, l’udienza del 15/11/2019 ore 14,30. Nell’odierna seduta, previa discussione, il procedimento è stato trattenuto in decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno chiesto la nullità del processo sportivo per violazione dei diritti di difesa e di contraddittorio, in subordine l’insussistenza della contestata violazione dei diritti di lealtà, correttezza e probità, ed in ulteriore subordine la riduzione della sanzione pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale in ordine alle giornata di squalifica e ciò da parte ricorrente, ed il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata da parte della Procura Federale.

3. La decisione impugnata non merita di essere confermata ed il ricorso deve pertanto essere accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sul primo motivo questa Corte condivide quanto afferma il ricorrente in ordine alla violazione dell’art. 53 c.5 lett. 2 C.G.S..

L’art. 53 – modalità di comunicazione degli atti -, statuisce, al punto 1, che tutti gli atti del procedimento siano comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, ed al punto 4 che, i tesserati delle società non professionistiche, all’atto del tesseramento abbiano l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, mentre al punto 5, la comunicazione agli interessati deve essere notificata in forme alternative fra loro e cioè: a) per le persone fisiche: 1) all’indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicata all’atto del tesseramento; 2) che tale comunicazione venga notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento, nel caso in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento.

Le motivazioni addotte dal Sig. Pietro Voltasio trovano conforto, atteso che, dal tabulato calciatori dilettanti emerge che il predetto risultava tesserato, sin dal 19/7/2019, per la U.S.D. Levico Terme.

L’atto di deferimento al Sig. Pietro Voltasio, risulta per tabulas, datato 18/9/2019, con la conseguenza che la notifica effettuata presso l’ASD Anzio Calcio 1924 era irrituale, dal momento che il ricorrente non era più tesserato con la suddetta Società.

Non risulta, agli atti, che la comunicazione del deferimento sia stata ritualmente notificata al Sig. Pietro Voltasio, in espressa violazione dell’art. 53, comma 5, lett. A, n. 1 C.G.S.. Conseguentemente le notifiche del procedimento instaurato sul deferimento della Procura Federale, devono considerarsi nulle.

Risultano conseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi posti a difesa del ricorso.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione terza), definitivamente pronunciando accoglie il reclamo.

Dispone restituirsi il contributo

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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