F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0028/CFA del 18 Dicembre 2019 – F.C. RIETI SRL/PROCURA FEDERALE) n. 43/2019 – 2020 Registro Reclami N. 43/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0028/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 43/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0028/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente;

Dott. Luigi Caso – Componente (relatore);

Dott. Gaetano Caputi – Componente;

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Sul reclamo numero di registro 43/CFA del 2019, proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. rappresentata e difesa dall’avvocato Cacciotti

Contro

la Procura Federale

per la riforma del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Decisione n. 3/TFN 2019/2020, avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. vigente ratione temporis per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante sig. Matthaios Poulinakis seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Caso e uditi gli avvocati; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 20 settembre 2019, la F.C. RIETI s.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – (Com. Uff. N. 3/TFN del 06/09/2019)  con  la  quale  le  era  stata  comminata  la  sanzione  di  euro  20.000,00  per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione, posta in essere dal proprio legale rappresentante, dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 1), lett. e), titolo III - Criteri sportivi e organizzativi – del Manuale delle licenze nazionali per la serie C 2018/2019 pubblicato con Comunicato ufficiale n. 50 del 24/05/2018. Conformemente a quanto disposto dal punto 1), lett. e) titolo III del citato Manuale, la reclamante società si era impegnata, per il tramite del proprio legale rappresentante, a tesserare  entro  il  30  novembre  2018  (termine  poi  prorogato  al  31  gennaio  2019  dal Comunicato ufficiale 14/A del 30 novembre 2018) almeno 20 calciatrici under 12, all’interno del proprio settore giovanile ovvero ad ottemperare al detto obbligo attraverso le modalità alternative previste dalla medesima disposizione. Tra queste, vi era la possibilità di stipulare (entro la data del 30 novembre 2018, anch’essa prorogata al 31 gennaio 2019 dal medesimo

C.U. 14/A del 2018) accordi di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con “società affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai campionati di Serie A, di Serie B o campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia”.

Ad avviso della reclamante, tale obbligo era stato assolto attraverso la stipula, in data 30 gennaio 2019, di accordo di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con la ASD Città Ducale Calcio a 5, trasmesso alla FIGC il successivo 31 gennaio 2019. La medesima reclamante, peraltro, considerava errata l’impugnata sentenza nella parte in cui faceva derivare la prova dei fatti dedotti nel deferimento dalla mancata contestazione degli stessi da parte della deferita società (la quale, peraltro, asseriva di non aver avuto comunicazione dell’udienza).

In subordine, la reclamante chiedeva una riduzione della sanzione, in considerazione della condotta posta in essere ed estrinsecatasi nell’assunzione di onere organizzativi ed economici, conseguenti al suddetto accordo.

Nel corso della riunione del 16 ottobre 2019, il rappresentante della reclamante insisteva per l’accoglimento  del  proprio  ricorso;  il  rappresentante  della  Procura  federale  eccepiva

l’inidoneità dell’accordo prodotto, al fine di ottemperare all’obbligo di cui al punto 1), lett. e) titolo III del già citato Manuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo non merita accoglimento.

Ai sensi del punto 1), lett. e), titolo III - Criteri sportivi e organizzativi – del Manuale delle licenze nazionali per la serie C 2018/2019 pubblicato con Comunicato ufficiale n. 50 del 24/05/2018, la società neo promossa in C può, anziché tesserare almeno 20 calciatrici under 12, all’interno del proprio settore giovanile, stipulare un accordo di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con “società affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai campionati di Serie A, di Serie B o campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia”. Nel caso di specie, però, l’accordo prodotto dalla reclamante non appare conforme alla prescritta disposizione, atteso che lo stesso è stato siglato non con società di calcio militante nei suddetti campionati ma con società di Calcio a 5, pertanto non rientrante nel citato elenco.

Parimenti da respingere è la domanda, proposta in via subordinata, di riduzione dell’importo della sanzione, atteso che la stessa è pari al minimo edittale previsto.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l., lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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