F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0027/CFA del 5 dicembre 2019 – (SIG. TOSONI GIAMPAOLO/PROCURA FEDERALE) n. 56/2019 – 2020 Registro Reclami N. 0056/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0027/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 0056/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0027/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giampiero Paolo Cirillo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Antonio Rinaudo – Componente

Raffaele Tuccillo – Relatore

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 56/CFA del 2019, proposto dal sig. TOSONI GIAMPAOLO rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Chiariglione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Tassoni n. 30

Contro

Procura Federale Interregionale

per la revocazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezione quarta, n. 21/CFA del 4 novembre 2019;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 27 novembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e udito per il reclamante l’Avv. Chiariglione e per la Procura federale l’avv. Loche;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di accertamenti istruttori il Collegio della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 4 ottobre 2019, pubblicata con il C.U. n. 84 del 2019, ha dichiarato il sig. Giampaolo Tosoni responsabile dell’addebito consistente nello svolgimento di funzioni dirigenziali in assenza di sospensione dall’Albo dei Tecnici e gli ha quindi inflitto la sanzione della squalifica per mesi sei e dell’ammenda di euro 500,00.

Avverso tale decisione proponeva reclamo alla Corte Federale d’Appello il sig. Tosoni, chiedendo: in via preliminare, di sospendere cautelarmente il provvedimento adottato il 4 ottobre 2019; in via principale, di revocare la squalifica; in via subordinata, di ridurre la squalifica e l’ammenda al minimo edittale.

Con l’impugnata decisione la quarta sezione della Corte Federale d’Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal sig. Tosoni, per difetto di notifica alla procura.

Il sig. Tosoni proponeva quindi reclamo avverso la decisione contestando la violazione dell’art. 103 del codice della giustizia sportiva della FIGC, in quanto l’udienza di discussione della causa era stata fissata senza alcuna verifica della notificazione del reclamo alla Procura. Eccepiva ancora che la mancata notifica del reclamo alla Procura non poteva determinarne l’inammissibilità, in mancanza di alcuna norma che prevedesse un tale effetto. Concludeva chiedendo quindi: in via preliminare, di revocare il dispositivo impugnato in quanto illegittimo; in via pregiudiziale, di fissare una nuova data di udienza con termine per la notifica del reclamo e del provvedimento alla Procura; in via principale, di revocare la squalifica di mesi sei e l’ammenda di euro 500,00; in via subordinata, di ridurre la squalifica e l’ammenda al minimo edittale.

Ai sensi dell’art. 95, quinto comma, del codice il Presidente della Corte deferiva la questione alle Sezioni unite, in considerazione dei profili di rilevanza e di principio che investiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo il reclamante la decisione adottata dalla quarta sezione della Corte, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal ricorrente, violerebbe l’art. 103 del codice e sarebbe stata adottata in violazione delle norme dello stesso codice che non consentono al collegio di dichiarare l’inammissibilità del reclamo nel caso in cui questo non sia notificato alla procura.

L’esame delle questioni proposte dal reclamante richiede, preliminarmente, di interpretare e qualificare il reclamo proposto.

La qualificazione consiste in un’attività di valutazione giuridica dell’atto e implica la sua sussunzione all’interno di una fattispecie prevista e disciplinata nel codice. Mentre l’attività di qualificazione richiede, tra l’altro, un accertamento della conformità del fatto accaduto con quello descritto dalla norma, l’interpretazione ha ad oggetto l’accertamento del significato della forma espressiva.

Nel caso di specie, il ricorrente intende ottenere la caducazione di una decisione adottata dal medesimo organo giudicante, allegando due errori di diritto che sarebbero stati posti in essere da parte della quarta sezione della Corte.

L’atto unilaterale processuale adottato dal reclamante deve essere interpretato secondo i criteri posti dagli artt. 1362 ss. c.c., applicabili per il tramite dell’analogia (secondo una ricostruzione) ovvero in base all’art. 1324 c.c. (secondo un’alternativa ricostruzione). L’attività interpretativa precede logicamente e cronologicamente quella qualificatoria (cfr. sul tema Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9996; anche se parte della dottrina descrive i due procedimenti in termini circolari) e presuppone l’individuazione del significato delle forme espressive utilizzate dall’autore dell’atto.

Nel caso di specie, il reclamante ha impugnato una decisione resa dalla medesima Corte Federale d’Appello e ha strutturato le conclusioni del reclamo in una fase rescindente, chiedendo testualmente di “revocare il dispositivo…in quanto illegittimo”, e una fase rescissoria, chiedendo di revocare la squalifica e l’ammenda inflitta al reclamante.

Il criterio letterale conduce quindi l’interprete a qualificare l’atto come diretto a introdurre un giudizio di revocazione.

Alle medesime conclusioni conduce l’esame dei due motivi di ricorso formulati, diretti a sottoporre all’esame del collegio due vizi della pronuncia finalizzati a ottenerne la caducazione o, meglio, la revocazione.

Gli strumenti astrattamente idonei a consentire l’intervento del medesimo organo giudicante su una decisione dallo stesso adottata – lo strumento preposto dall’ordinamento sportivo per vizi di legittimità delle decisioni endofederali è il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport sono rappresentati dal procedimento per la correzione dell’errore materiale, dai giudizi di revisione e di revocazione.

Nel caso di specie, deve escludersi la possibilità che ricorra la prima ipotesi non avendo richiesto il ricorrente di correggere una discrasia tra volontà del giudicante e dichiarazione resa; il reclamante chiede che sia interamente caducata la pronuncia della quarta sezione e non che sia corretta una parte del dispositivo o della pronuncia per una difformità tra gli stessi o tra il voluto e il dichiarato.

Il reclamo non è qualificabile neanche come revisione, posto che ostano a tale conclusione diversi elementi: il criterio ermeneutico letterale, in quanto il reclamante non ha fatto riferimento in alcuna parte del proprio atto a tale strumento; l’avere il reclamante descritto nel proprio atto di parte dei vizi della decisione della quarta sezione, mentre la revisione, ai sensi del quarto comma dell’art. 63 del codice di giustizia sportiva, implica il sopraggiungere di elementi valutativi dopo la decisione (lett. a, c) ovvero il contrasto tra due decisioni (lett. b).

Ne discende che il reclamo deve essere qualificato come diretto a introdurre un giudizio di revocazione.

Una volta qualificato il reclamo come revocazione, gli atti del giudizio devono essere trasmessi alla quarta sezione della Corte che deciderà la fase rescindente ed, eventualmente, quella rescissoria del giudizio, ai sensi dell’art. 63 del codice di giustizia sportiva.

2. In considerazione della funzione nomofilattica svolta dalle Sezioni Unite della Corte e al fine di assolvere al principio declinato nell’art. 2, comma 2, dei Principi di Giustizia sportiva CONI (del. 1616 del 26 ottobre 2018), nonché dell’art. 2, comma 1, del codice della giustizia sportiva del CONI, richiamato dall’art. 3, comma 1, del codice della giustizia sportiva della FIGC, e cioè quello di garantire l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo, si ritiene che il collegio possa pronunciarsi sulla questione di diritto controversa, al fine di fornire un’interpretazione del primo periodo del primo comma dell’art. 103 del Codice.

Orbene tale disposizione, che prevede che “entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso”, non chiarisce quali siano i poteri del Presidente della Corte Federale d’Appello, o del Presidente di sezione delegato, e quale sia il significato della proposizione “accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti”.

Tale ultima previsione è contenuta, peraltro, in numerose disposizioni del codice (artt. 85, primo comma, 87, primo comma, 93, primo comma, 95, primo comma, 97, primo comma, 103, primo comma, 114, secondo comma).

Il codice previgente, d’altro canto, non conteneva una norma di analogo tenore.

2.1. Orbene, in base a una prima ricostruzione, potrebbe ritenersi che dall’inciso “accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti” possa desumersi l’esistenza di un dovere del Presidente non solo di verificare la ritualità della notificazione, ma anche di dichiarare l’inammissibilità del reclamo in caso di omissione della notifica a una delle parti necessarie del giudizio (quantomeno nelle ipotesi in cui il procedimento notificatorio non sia stato avviato dal reclamante nei termini previsti dall’art. 101 del codice).

Una tale soluzione non appare, però, percorribile. Il codice non attribuisce espressamente un potere monocratico di tale tipo al presidente né può pervenirsi a tale conclusione dal citato inciso contenuto nel primo comma dell’art. 103, che si limita a descrivere un elemento della fattispecie senza indicare le conseguenze giuridiche derivanti dall’accertamento della mancanza ovvero della irritualità della notifica.

Tale risultato ermeneutico non sembra, d’altro canto, coerente con i principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), come enucleati dall’art. 2 del Codice di giustizia sportiva del CONI, secondo il quale il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

Da tali principi consegue che il potere monocratico di dichiarare l’inammissibilità ovvero l’irricevibilità del ricorso deve essere espressamente e chiaramente attribuito.

2.2. Una diversa soluzione interpretativa vorrebbe attribuire al presidente, previo accertamento dell’irritualità o  della mancanza della notifica, il dovere di disporre l’integrazione del contraddittorio ovvero il rinnovo della stessa irregolare notifica.

Anche tale conclusione non appare condivisibile.

Gli stringenti termini perentori previsti dal codice (lo stesso art. 103 richiede che l’udienza di discussione sia fissata entro trenta giorni dal deposito del reclamo) non sembrano compatibili con un puntuale accertamento, in sede monocratica e prima dell’udienza, del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti dei controinteressati.

Infatti non può non rilevarsi che – interpretando alla lettera la disposizione – se il Presidente dovesse “accertare”, in senso proprio, l’avvenuta notificazione, ciò potrebbe comportare, in taluni casi, la necessità di attendere un lungo (e talvolta indeterminato) periodo di tempo prima della fissazione dell’udienza.

E ciò soprattutto allorché il reclamante abbia utilizzato forme tradizionali di notificazione, quali quelle postali, con la conseguente necessità di attendere che pervenga l’avviso di ricevimento di un atto notificato a mezzo posta.

E’ noto, infatti, che, pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, le cui statuizioni sono state recepite in sede legislativa dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (che ha aggiunto all'art. 149 c.p.c. il seguente comma: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto”), “resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento” (Corte cost. n. 477/2002, cit.).

Pertanto un “accertamento” dell’avvenuta notificazione in senso proprio non potrebbe prescindere dall’acquisizione al fascicolo d’ufficio dell’avviso di ricevimento.

Sotto un profilo più squisitamente interpretativo, in questa prospettiva, tale soluzione si porrebbe in contrasto, come detto, con le numerose disposizioni che prevedono termini stringenti per le varie fasi del giudizio e, più in generale, con la perentorietà dei termini prevista dal Codice (art. 44, comma 6).

Il che si risolverebbe – con tutta evidenza – nella vanificazione di uno dei principi fondamentali della giustizia sportiva: la tempestività delle decisioni, in quanto in tale sistema v’è “la necessità d'avere risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d'eccessive solennità delle liti stesse” (Tar Lazio, n. 4263/2005).

D’altro canto, la verifica della regolarità della notifica, oltre a richiedere tempi non compatibili con il codice di giustizia sportiva, implica accertamenti che possono comportare l’adozione di provvedimenti che il codice attribuisce alla competenza del collegio, il quale, se ritiene, potrà disporre la rinnovazione della notifica, integrare il contraddittorio ovvero dichiarare inammissibile il ricorso, a seconda della irregolarità che venga in rilievo nel caso specifico e delle norme concretamente applicabili.

La soluzione in esame presenta senz’altro il pregio, in taluni casi, di accelerare la durata del procedimento, ma presuppone l’esistenza di una norma che attribuisca in modo espresso un potere monocratico al presidente che non risulta conferito dall’art. 103.

Il collegio, d’altro canto, potrebbe essere di avviso differente dall’opinione espressa dal presidente in ordine alla ammissibilità o meno del rinnovo della notifica o dell’integrazione del contraddittorio, nel qual caso la soluzione ermeneutica in esame non sarebbe coerente con i principi di economicità dei mezzi processuali e di ragionevole durata del procedimento.

2.3 Escluse, pertanto, le suddette opzioni interpretative, il collegio ritiene che la disposizione ponga, a carico del presidente, il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti controinteressate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite. E ciò, evidentemente, fermo l’onere per il reclamante previsto dall’art. 49, comma 4, del Codice, secondo cui “copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”.

Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, sopra detta), all’esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere, insieme con l’avviso di fissazione dell’udienza, anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato, di modo che queste possano scegliere la strategia difensiva da adottare.

La soluzione interpretativa scelta dal collegio sotto un profilo logico è pienamente compatibile con la tutela del diritto di difesa sia del reclamante che delle altre parti, le quali vengono in tal modo a completa conoscenza del contenuto del reclamo e della data dell’udienza in cui potranno formulare le proprie difese e deduzioni; risulta corrispondente alla ripartizione dei poteri tra presidente e collegio, in quanto attribuisce al collegio il potere di assumere qualsiasi decisione sugli effetti della condotta processuale del reclamante; non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l’assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate alla vicenda processuale; appare coerente con lo stesso principio del contraddittorio che impone il coinvolgimento processuale delle parti necessarie nel giudizio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39, con riferimento all’art. 27, primo comma, c.p.a.).

In una prospettiva sistematica, la soluzione scelta appare anche coerente con la disciplina contenuta nell’art. 37, comma 2, del codice della giustizia sportiva del CONI, ai sensi del quale “Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”.

La citata disposizione, contenuta nel Capo II, intitolato “Procedimenti” del Titolo III, intitolato “Giudici Federali” del codice prevede, a prescindere dagli oneri processuali a carico della parte, che il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza debbano essere comunicati alle parti interessate.

Posta la polisemia delle espressioni contenute nell’art. 103 del codice della giustizia sportiva della FIGC, l’art. 37 del codice della giustizia sportiva del CONI costituisce quindi un elemento interpretativo, anche in considerazione della necessità di garantire l’adozione di una soluzione uniforme nell’ordinamento sportivo, che spinge l’interprete ad adottare la soluzione delineata.

Pertanto, l’art. 103 del codice di giustizia sportiva della FIGC deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite) definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Giampaolo Tosoni, ritenuto che lo stesso debba essere qualificato come revocazione, dispone la trasmissione degli atti alla Sezione competente che provvederà in merito.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

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